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Sentenza

Sentenza del 30/01/2015 n. 507 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - IRAP - Medico di base - Servizio sanitario nazionale - Autonoma organizzazione - Studio - Attrezzature medico-diagnostiche - Effettuazione di visite a domicilio - Esenzione dall'imposta - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la propria attività professionale non fosse autonomamente organizzata e che, pertanto, non fosse soggetta a IRAP. In particolare, invocava la natura di medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, l'effettuazione di visite a domicilio e l'utilizzo di attrezzature medico-diagnostiche, ritenendo tali elementi insufficienti a configurare un'autonoma organizzazione.

La decisione

La richiesta di esenzione dall'IRAP non è stata accolta. L'attività professionale è esclusa dall'imposta soltanto quando manca un'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre quando il professionista è responsabile dell'organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Spetta al contribuente che chiede il rimborso dimostrare l'assenza di tali condizioni. Nel caso esaminato, l'attività del medico non è stata ritenuta esente dall'IRAP.

Norme richiamate

  • Articolo 2, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata costituisce il presupposto dell'IRAP; l'attività professionale è quindi esclusa dall'imposta quando manca un'autonoma organizzazione.

  • Articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Individua tra i soggetti passivi dell'IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni, nei limiti in cui l'attività sia autonomamente organizzata.

  • D.Lgs. n. 446/1997

    La disciplina dell'IRAP richiede, per i lavoratori autonomi e i professionisti, la verifica concreta dell'esistenza di un'organizzazione autonoma riferibile al contribuente.

Massime di principio

  • Un professionista è soggetto a IRAP solo se la sua attività è autonomamente organizzata; la mera titolarità di un'attività professionale non è sufficiente.
  • L'autonoma organizzazione si valuta concretamente considerando il ruolo del professionista, i beni strumentali utilizzati e l'eventuale impiego non occasionale di personale.
  • L'utilizzo di attrezzature professionali o lo svolgimento di visite a domicilio non esclude automaticamente l'IRAP: occorre verificare se i beni eccedano il minimo indispensabile e se l'organizzazione produca un valore aggiunto autonomo.
  • Il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non è automaticamente esente dall'IRAP; la convenzione non elimina di per sé l'eventuale autonoma organizzazione.
  • L'onere di dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che richiede il rimborso dell'IRAP.
  • La valutazione deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della struttura effettiva dello studio, delle spese per beni e servizi e della presenza di collaboratori o dipendenti.

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