Ordinanza n. 284/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che disponeva interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree di cantiere e il ripristino della fornitura idrica, con previsione del recupero in danno delle spese
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’ordinanza sindacale e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma dà atto della contestazione degli atti istruttori, dei verbali, delle determinazioni di affidamento in danno, delle perizie di somma urgenza, degli atti di recupero delle spese e degli ulteriori provvedimenti applicativi. La ricorrente ha inoltre prospettato un danno derivante dal recupero automatico, a suo carico, delle spese sostenute dal Comune per l’attuazione dell’ordinanza.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che, essendo stati completati i lavori di somma urgenza, non sussistesse allo stato un danno grave e irreparabile collegato all’esecuzione dell’ordinanza. Il danno residuo, di natura patrimoniale e consistente nel recupero in danno delle spese sostenute dal Comune, è stato considerato eventualmente risarcibile all’esito del giudizio di merito; inoltre, la ricorrente non aveva dedotto elementi idonei a dimostrarne l’irreparabilità. Il Collegio ha comunque ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico a fronteggiare la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’incolumità fisica. La decisione è stata adottata senza pregiudicare la valutazione di merito e con compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, in particolare il pericolo di un danno grave e irreparabile e il bilanciamento degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; il mero pregiudizio patrimoniale, quando sia suscettibile di ristoro all’esito del giudizio di merito, non integra di regola tale requisito.
- Quando l’esecuzione materiale del provvedimento è già stata completata, l’istanza cautelare può risultare priva di concreta utilità rispetto agli effetti ormai esauriti; resta comunque valutabile l’eventuale pregiudizio residuo secondo i presupposti della tutela cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla tutela della salute e dell’incolumità fisica può prevalere sull’interesse patrimoniale del privato, soprattutto in presenza di una situazione di pericolo che l’amministrazione intenda fronteggiare con interventi urgenti.
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