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Legge

L.R. Lazio 9/2021

Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo

Normativa regionaleL.R. Lazio 9/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce, nel Lazio, interventi per genitori separati in difficoltà economica e abitativa: sostegni economici e abitativi, protocolli per flessibilità lavorativa e criteri di accesso per residenti con ISEE fino a 20.000 euro. Prevede avvisi pubblici annuali, un regolamento attuativo entro 90 giorni e coperture finanziarie limitate alle annualità 2021-2023.

Misure di sostegno per genitori separati in disagio economico e abitativo nel Lazio

Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo

La legge regionale del Lazio disciplina un insieme di interventi di sostegno rivolti ai genitori separati o comunque interessati da crisi del rapporto familiare, con l’obiettivo di favorire il mantenimento del rapporto con i figli e di agevolare il recupero dell’autonomia economica e abitativa.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione riconosce l’importanza del ruolo genitoriale e del diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche dopo separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell’unione civile o della convivenza di fatto. La disciplina si inserisce nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali regionale e opera esclusivamente nel territorio del Lazio.

Strumenti di intervento previsti

Per perseguire tali finalità, la Regione promuove due linee di azione:

  • protocolli d’intesa con aziende sanitarie locali, enti locali, istituzioni pubbliche e private e parti sociali, per individuare strumenti di flessibilità lavorativa utili a favorire le relazioni familiari dopo la crisi del rapporto;
  • misure di sostegno per garantire condizioni di vita dignitose e il recupero dell’autonomia abitativa del genitore in difficoltà economica.

Beneficiari e requisiti di accesso

Sono destinatari degli interventi i genitori residenti nella Regione Lazio che si trovino in difficoltà economica a seguito della pronuncia dell’organo giurisdizionale che preveda:

  • l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento dei figli;
  • l’assegnazione della casa familiare all’altro genitore.

È richiesto un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro.

Sono inoltre previste cause di esclusione o sospensione:

  • esclusione per i genitori proprietari di un ulteriore immobile oltre quello assegnato all’altro genitore;
  • sospensione, fino alla definizione del giudizio, per i genitori nei cui confronti sia esercitata azione penale per determinati reati commessi nei confronti dell’altro genitore o dei figli.

Le misure sono revocate se i genitori vengono meno ai doveri di cura e mantenimento dei figli.

Misure di sostegno economico

La legge prevede diverse forme di aiuto economico, tra cui:

  • un contributo una tantum fino a 10.000 euro per il genitore in stato di disoccupazione involontaria;
  • un contributo una tantum fino a 1.000 euro per l’acquisto di medicinali destinati ai figli minori di tre anni.

I contributi sono concessi previo avviso pubblico annuale adottato dall’ente capofila di ciascun distretto socio-sanitario.

Il regolamento regionale deve definire i criteri di priorità per l’accesso, includendo tra gli elementi rilevanti la presenza nel nucleo di un figlio minore o di un figlio con disabilità grave.

Interventi di sostegno abitativo

Per il sostegno abitativo sono previsti:

  • un contributo non inferiore a 200 euro, per 12 mesi, per il pagamento del canone di locazione;
  • l’individuazione di immobili pubblici da destinare ad alloggi con canoni agevolati;
  • la promozione di protocolli d’intesa con enti locali e altri enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato.

Anche il contributo per l’affitto è attribuito previo avviso pubblico annuale dell’ente capofila del distretto socio-sanitario. Il regolamento regionale disciplina modalità e criteri di accesso agli interventi abitativi.

Cumulabilità con altri benefici

Gli interventi previsti sono cumulabili con altre misure europee, statali o regionali, salvo che la normativa di settore disponga diversamente.

Regolamento attuativo e criteri applicativi

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore un regolamento di attuazione e integrazione che disciplini in particolare:

  • lo schema dei protocolli d’intesa per la flessibilità lavorativa;
  • i criteri di priorità per le misure economiche;
  • le modalità e i criteri di accesso agli interventi abitativi;
  • i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra i distretti socio-sanitari ai fini della concessione dei contributi.

Monitoraggio e valutazione

Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della legge. La Giunta deve trasmettere:

  • entro il 30 settembre dell’anno successivo all’entrata in vigore e poi ogni anno, una relazione sulle misure attuate, sul numero di richieste soddisfatte e sulle criticità emerse;
  • annualmente, una relazione sugli obiettivi programmati, sulle variabili socioeconomiche, sulle risorse impiegate e disponibili, nonché sulla tipologia e sul numero dei beneficiari.

Abrogazioni

Sono abrogati i commi 132, 133 e 134 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativi al precedente fondo a sostegno dei genitori separati in difficoltà.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri sono coperti mediante l’istituzione di due fondi nel programma “Interventi per le famiglie” della missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”:

  • per le misure economiche, 235.000 euro nel 2021 e 700.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • per gli interventi abitativi, 300.000 euro nel 2021 e 900.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo speciale del bilancio regionale 2021-2023.

Entrata in vigore e attualità della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Pur essendo formalmente vigente, il testo consolidato contiene disposizioni finanziarie riferite alle annualità 2021-2023 e meccanismi attuativi legati ad avvisi annuali, con una disciplina oggi in larga parte esaurita o comunque di limitata utilità pratica.

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