L.R. Lazio 8/2021
Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino Monti Simbruini secondo allegati cartografici e descrittivi. In attesa dell’adeguamento del Piano del Parco, resta applicabile la disciplina del Piano vigente; per le aree oggetto di modifica non già comprese nel Piano si applicano le norme transitorie della l.r. 29/1997.
Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino Monti Simbruini
Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini»
La legge regionale del Lazio interviene sulla delimitazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini», adeguando il perimetro dell’area protetta sulla base di una planimetria in scala 1:10.000 e di una relazione descrittiva allegata alla legge. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale laziale e produce effetti nell’ambito del parco indicato.
Nuova perimetrazione dell’area protetta
La perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini», istituito con la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8, è modificata secondo gli allegati A e B, che formano parte integrante della legge. La nuova delimitazione territoriale è quindi definita non dal solo testo normativo, ma anche dalla cartografia e dalla relazione descrittiva richiamate.
Disciplina applicabile nelle more dell’adeguamento del Piano del Parco
Fino all’adeguamento del Piano del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini» alla nuova perimetrazione, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal Piano del Parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 ottobre 1999, n. 587. Il rinvio opera espressamente “nelle more” dell’adeguamento previsto dall’articolo 26, comma 5-bis, della l.r. 29/1997, come modificata.
Regime per le aree oggetto di modifica non già ricomprese nel Piano
Per il territorio interessato dalla modifica di perimetro che non sia già compreso nella perimetrazione prevista dal Piano vigente, si applicano le disposizioni dell’articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29. Si tratta di una disciplina transitoria specificamente riferita alle porzioni di territorio entrate nel perimetro del parco per effetto della presente legge ma ancora non recepite nel Piano.
Ambito temporale e utilità pratica
La norma ha efficacia permanente come modifica del perimetro del parco, ma la sua operatività concreta è condizionata dall’adeguamento del Piano del Parco. Per la gestione delle aree di nuova inclusione, la legge prevede un regime transitorio fino all’allineamento dello strumento pianificatorio alla nuova delimitazione.
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