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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24007/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato che ha definito il giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. davanti al G.i.p. del Tribunale di Taranto. Tramite procuratore speciale ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: con la prima ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice si sarebbe limitato a recepire l'accordo tra le parti senza svolgere alcuna valutazione critica del quadro probatorio e senza indicare le ragioni della ritenuta responsabilità; con la seconda ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca disposta sulla pistola clandestina sequestrata, deducendo che il giudice avrebbe dovuto motivare sulla natura obbligatoria o facoltativa della misura, sui presupposti di legge e sulla sua necessità e proporzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero estranee ai limiti del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente solo censure attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi escluso la deducibilità di vizi motivazionali sulla responsabilità ex art. 129 c.p.p. e ha ritenuto corretta la confisca e distruzione della pistola clandestina, trattandosi di statuizione obbligatoria per legge, non subordinata all'accordo delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti; il rito comporta accettazione dell'imputazione nei limiti propri del patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    Non è denunciabile, in sede di ricorso contro patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione delle condizioni per il proscioglimento in fatto, perché il controllo ex art. 129 è incompatibile con i limiti di impugnazione del rito speciale.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione ha un perimetro rigorosamente tassativo: non sono ammissibili censure sulla motivazione relativa alla colpevolezza o sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato implica rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa e preclude doglianze sulla valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità.
  • Le questioni sulla confisca possono essere sindacate in cassazione solo se rientrano nei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; quando la confisca è obbligatoria per legge, il giudice può disporla senza che occorra uno specifico accordo tra le parti.
  • La mancata deduzione di un vizio rientrante nei casi tassativi previsti per il patteggiamento determina l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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