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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25315/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia riducendo le violazioni (e le sanzioni) relative a una cartella di pagamento per presunti omessi/tardivi versamenti IRPEF 2006. I ricorrenti hanno proposto sei motivi di cassazione: (1) nullità della sentenza per violazione art.132 c.p.c.; (2) violazione dei principi di ragionevole durata del processo e norme procedurali (art.111 Cost., artt.101,291,327,330 c.p.c.); (3) illegittimità della notifica effettuata da operatore postale privato; (4) nullità della cartella per mancata preventiva comunicazione/avviso bonario ex art.36-bis d.P.R. 600/1973; (5) intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ai sensi dell'art.8 d.lgs. 472/1997; (6) inammissibilità dell'appello per incertezza dell'oggetto ai sensi dell'art.53 d.lgs.546/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo (art.8 d.lgs. 472/1997) ritenendo che l'obbligazione al pagamento delle sanzioni tributarie non si trasmette agli eredi, e ha quindi annullato la cartella di pagamento impugnata per quanto riguarda le sanzioni. Ha invece respinto gli altri motivi: ha ritenuto regolare la motivazione della sentenza di merito nei limiti richiesti dalla giurisdizione di legittimità; ha escluso l'inammissibilità dell'appello per vizi di notificazione o per epoca del decesso in ragione dell'ultrattività del mandato del difensore; ha affermato la legittimità delle notifiche effettuate da operatori postali privati nel quadro della normativa UE; ha ritenuto non sempre necessaria la preventiva comunicazione di cui all'art.36-bis quando si tratta di controlli automatici senza incertezze rilevanti. Per le peculiarità del caso, sono compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8

    L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi

    La Corte ha applicato il principio dell'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi, annullando le sanzioni richieste nella cartella nei confronti degli eredi del contribuente deceduto.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    L'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non è assoluto: per i controlli automatici senza incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione la preventiva comunicazione non è richiesta e la mancata comunicazione non invalida automaticamente la cartella.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    Il contraddittorio endoprocedimentale previsto non è sempre necessario: è richiesto quando esistono incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione, non per semplici errori materiali o per omessi/tardivi versamenti.

  • d.lgs. 31 dicembre 1996, n. 546, art. 53, comma 1

    Nel contenzioso tributario la specificità dei motivi di impugnazione va valutata in modo restrittivo: l'inammissibilità per difetto di specificità opera solo se manca il minimo riferimento alle statuizioni impugnate.

  • Codice di procedura civile (art. 132, art. 299-300)

    La Corte ha richiamato i principi sull'ultrattività del mandato del difensore e sugli effetti della morte della parte nel processo, confermando che la costituzione degli eredi e la continuazione del processo tramite difensore possono sanare vizi temporanei nella comunicazione dell'evento.

  • Direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio

    Richiamata per affermare che il diritto unionale ostacola il riconoscimento di diritti esclusivi a un operatore postale e, nel periodo di efficacia della direttiva, le notifiche effettuate da operatori postali privati non sono nulle per il solo fatto di non essere poste tramite l'operatore storico.

  • Costituzione, art. 111, sesto comma

    La Corte ricorda il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze di merito: la Cassazione verifica il 'minimo costituzionale' della motivazione (assenza totale, apparente o contraddittoria).

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie non si trasmettono automaticamente agli eredi: ai sensi dell'art.8 d.lgs.472/1997, gli eredi possono opporsi al pagamento delle sanzioni che gravavano sul de cuius.
  • La morte del contribuente non impedisce la prosecuzione del processo se gli eredi si costituiscono o se il difensore ha mandato ultrattivo: la posizione processuale può rimanere stabile e sanare omissioni formali di comunicazione del decesso.
  • Le notifiche eseguite da operatori postali privati sono valide nel quadro dell'ordinamento europeo, salvo specifiche e oggettive limitazioni statali; quindi contestare la notifica esclusivamente per il soggetto notificante è spesso infondato dopo la disciplina UE.
  • La mancata preventiva comunicazione/avviso bonario prevista dall'art.36-bis non annulla automaticamente la cartella quando il controllo è automatizzato e non emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la necessità del contraddittorio va valutata caso per caso.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: la Corte verifica solo che la motivazione esprima il 'minimo costituzionale' richiesto dall'art.111 Cost.; censure di insufficienza motivazionale sono ammesse solo se la motivazione è totalmente assente, meramente apparente o contraddittoria.
  • Nel processo tributario la specificità dei motivi d'impugnazione (appello) è valutata con maggiore elasticità: basta un minimo riferimento alle statuizioni impugnate e una parte argomentativa che consenta di comprendere le doglianze.

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