Sentenza del 27/10/2017 n. 25581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2000 e 2001, contestando l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Sosteneva di aver percepito esclusivamente redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta e, quindi, di essere esonerato dalla dichiarazione anche se i redditi provenivano da più datori di lavoro. Ha inoltre dedotto l’assenza di evasione, l’incertezza normativa, il proprio comportamento collaborativo, la natura meramente formale della violazione e il mancato riconoscimento di detrazioni per spese mediche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono normalmente ritenute a titolo di acconto e non a titolo d’imposta; pertanto, la sola percezione di redditi da lavoro dipendente non esonera dalla dichiarazione quando vi siano più datori di lavoro. L’esonero può operare solo se l’ultimo o principale datore di lavoro effettua concretamente il conguaglio complessivo dei redditi e delle ritenute, non essendo sufficiente la semplice richiesta del lavoratore. Poiché il conguaglio non risultava effettuato né provato, il contribuente era obbligato a presentare la dichiarazione. Sono state escluse anche l’incertezza normativa, la scusabilità della condotta e la natura meramente formale della violazione. Le detrazioni per spese mediche non sono state riconosciute perché la mancata presentazione della dichiarazione ne impediva l’esercizio. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, per quanto qui di interesse, le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che non possiedono alcun reddito, ovvero che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
L’esonero riguarda i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, non quelli di lavoro dipendente normalmente assoggettati a ritenuta a titolo di acconto. In presenza di più datori di lavoro, l’esonero richiede il concreto conguaglio complessivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23
Devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.
Le ritenute operate dal datore di lavoro sui redditi da lavoro dipendente costituiscono anticipazioni dell’imposta e non estinguono necessariamente l’obbligazione tributaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, commi 3 e 4
Devono effettuare ... il conguaglio tra le ritenute operate ... e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio ... il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi ... percepiti nel corso di precedenti rapporti.
La richiesta del lavoratore di considerare i redditi precedenti non è sufficiente: ai fini dell’esonero dichiarativo occorre che il datore di lavoro effettui realmente il conguaglio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Le violazioni non sono sanzionabili quando si traducono in mere violazioni formali senza pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e senza incidere sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
L’omessa dichiarazione non è una violazione meramente formale quando compromette l’attività di controllo o incide sulla corretta determinazione dell’imposta.
Codice di procedura civile, art. 360
Eventuali vizi di violazione di legge, omessa pronuncia o motivazione devono essere dedotti secondo il corretto paradigma processuale.
La Corte ha rilevato che la censura relativa alla mancata pronuncia su un motivo di appello avrebbe dovuto essere prospettata come violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, e adeguatamente specificata secondo l’art. 366, n. 6, c.p.c.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 10 e 13-bis, nel testo ratione temporis vigente
Le deduzioni e detrazioni fiscali, comprese quelle per spese mediche, devono essere esercitate nell’ambito di una regolare dichiarazione dei redditi; l’omessa dichiarazione preclude il loro riconoscimento.
Massime di principio
- Chi percepisce redditi da lavoro dipendente da un solo datore di lavoro può essere esonerato dalla dichiarazione solo se ricorrono le condizioni previste dalla legge e il sostituto è tenuto a effettuare le ritenute e il conguaglio.
- Quando si percepiscono redditi da più datori di lavoro nello stesso periodo d’imposta, la semplice presenza di ritenute sui singoli cedolini non esclude, di regola, l’obbligo di dichiarazione.
- In caso di più rapporti di lavoro, l’esonero richiede che l’ultimo o principale datore di lavoro abbia concretamente effettuato il conguaglio considerando tutti i redditi e le ritenute; la sola richiesta del dipendente non basta.
- L’onere di provare il fatto che fonda l’esonero, come il concreto conguaglio, grava sul contribuente che invoca tale beneficio.
- L’omessa dichiarazione può comportare non solo sanzioni, ma anche la perdita della possibilità di far valere detrazioni e deduzioni, salvo specifiche disposizioni applicabili.
- La collaborazione del contribuente con l’Amministrazione o la segnalazione di irregolarità del datore di lavoro non sostituiscono l’adempimento personale dell’obbligo dichiarativo.
- L’incertezza rilevante per escludere le sanzioni deve essere oggettiva e non può consistere nella sola errata interpretazione o ignoranza della normativa da parte del contribuente.
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