L.R. FVG 18/2007
Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia disciplina lo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali, introducendo voto e scrutinio elettronici, con regole su seggi, adunanze dei presidenti, controlli tecnici, voto domiciliare e verifica cartacea. Le spese sono a carico della Regione. Prevista applicazione ai referendum indetti secondo la legge, dal 8 agosto 2007.
Referendum consultivi comunali con voto e scrutinio elettronico
Referendum consultivi comunali con voto e scrutinio elettronico
La legge disciplina, per la Regione Friuli Venezia Giulia, le modalità di svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali, introducendo sistemi elettronici di voto e di scrutinio. L’obiettivo è accelerare le operazioni, semplificare il procedimento e garantire trasparenza, segretezza e correttezza del voto.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda esclusivamente i referendum consultivi sulle circoscrizioni comunali previsti dalla normativa regionale richiamata. Il provvedimento stabilisce sia regole procedurali generali sia una specifica disciplina tecnica e organizzativa per i casi in cui la consultazione si svolga con modalità elettroniche.
Svolgimento del referendum e regole generali
Le schede di votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello allegato alla legge. Le operazioni di voto si svolgono di domenica, dalle ore 8 alle ore 20. Ai presidenti e ai componenti degli uffici di sezione spettano i compensi previsti per le elezioni europee dalla legge n. 70/1980.
Adunanza dei presidenti e proclamazione dei risultati
Nei referendum sulle circoscrizioni comunali, le funzioni normalmente attribuite agli uffici elettorali sovraordinati sono svolte da un’adunanza dei presidenti composta dai presidenti dei seggi dei comuni interessati. Le funzioni di presidente e segretario sono affidate al presidente e al segretario della prima sezione del comune più popoloso.
L’adunanza:
- si riunisce in seduta pubblica presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti;
- si insedia appena concluse le operazioni di scrutinio e comunque non oltre il giorno successivo al referendum;
- accerta i votanti, somma voti favorevoli e contrari e proclama i risultati;
- dà evidenza autonoma del risultato di ciascun Comune;
- redige verbale da trasmettere, tramite il Comune, al servizio elettorale regionale con gli atti delle sezioni.
Ai componenti dell’adunanza spettano gli onorari previsti per l’adunanza dei presidenti di seggio dalla legge n. 70/1980.
Rappresentanza dei gruppi consiliari comunali
Le facoltà di propaganda riconosciute alle forze politiche nelle competizioni elettorali sono riferite, per questi referendum, ai gruppi consiliari costituiti nei Consigli comunali dei comuni interessati alla modifica di circoscrizione.
Alle operazioni di voto e scrutinio possono assistere, su richiesta, un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, designato dal capogruppo con sottoscrizione autenticata. Alle operazioni dell’adunanza dei presidenti possono assistere tutti i rappresentanti così designati.
Sistema di voto integrato e standard tecnici
Il sistema di voto integrato comprende dispositivi, software, hardware e procedure necessarie all’automazione del voto e all’elaborazione dei dati per la proclamazione dei risultati.
La Regione può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche tramite accordi o intese. Previa intesa con il Ministero dell’interno, il sistema può includere la registrazione elettronica dell’elettore, purché separata dal sistema di votazione.
Il decreto di indizione dei comizi individua i comuni nei quali voto e scrutinio si svolgono in modalità elettronica.
La Giunta regionale definisce gli standard tecnici cui devono conformarsi macchine di voto e componenti hardware e software. Una commissione tecnica, nominata per ciascuna consultazione con voto elettronico, verifica la corrispondenza agli standard e deve trasmettere l’attestazione entro il decimo giorno antecedente la votazione. Se la verifica è negativa, la Giunta dichiara l’impossibilità di usare il voto elettronico.
Caratteristiche della votazione elettronica
In ogni seggio deve essere presente almeno una macchina di voto elettronica collocata in modo da garantire segretezza e personalità del voto. Le macchine e le eventuali postazioni di accesso al sistema di elaborazione devono essere installate entro le ore 15 del giorno precedente il voto e i locali custoditi dopo l’installazione.
Ogni macchina deve:
- stampare su carta il voto espresso elettronicamente;
- depositare automaticamente le schede in un’urna;
- funzionare con software non collegato in rete;
- proteggere i dati in modo da rendere impossibile ricostruire la sequenza dei voti.
La scheda elettronica riproduce sullo schermo touch la parte interna della scheda cartacea. Il supporto di memoria con software e dati di configurazione è sigillato e consegnato al sindaco entro le ore 15 del giorno precedente. Al sindaco del comune più popoloso è consegnata anche la busta con i codici per accedere al sistema di elaborazione destinato all’adunanza dei presidenti.
Uffici di sezione, formazione e assistenza tecnica
Per ciascuna sezione in cui si vota elettronicamente è costituito un ufficio composto da un presidente e tre scrutatori, uno dei quali svolge le funzioni di vicepresidente.
La Regione provvede con proprie risorse alla formazione dei componenti degli uffici di sezione, anche con la partecipazione di soggetti indicati dalle forze politiche rappresentate nei Consigli comunali interessati. È inoltre consentito l’accesso ai tecnici informatici individuati dal servizio elettorale regionale, con menzione nel verbale.
Operazioni preliminari al voto
Alle ore 16 del giorno precedente il presidente prende in custodia il locale sede di sezione, riceve dal sindaco le buste con supporti di memoria e dispositivi di abilitazione e costituisce l’ufficio di sezione.
Alla presenza dei componenti:
- verifica l’integrità dei sigilli;
- controlla il corretto funzionamento dei sistemi informatici;
- accende le macchine e installa il software di voto;
- esegue un test tecnico secondo le istruzioni del servizio elettorale.
Se emergono deficienze, il presidente informa subito il sindaco per il rimedio prima dell’inizio delle votazioni. Le eventuali irregolarità e gli interventi sono annotati a verbale. Le operazioni sono rinviate alle ore 7 del giorno successivo, con custodia affidata alla forza pubblica.
Operazioni di voto e gestione dei guasti
Alle ore 8 della domenica il presidente avvia la macchina e dichiara aperta la votazione. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l’indicazione del dispositivo di segnalazione.
In caso di guasto o malfunzionamento:
- il presidente fa intervenire senza indugio il personale tecnico;
- l’intervento è annotato a verbale.
Se la votazione è sospesa per un inconveniente tecnico, il verbale indica cause, interventi e durata. Se la sospensione supera i 30 minuti, le operazioni di voto sono prorogate per un tempo corrispondente.
Modalità di espressione del voto
L’elettore vota toccando sullo schermo la parte corrispondente alla risposta prescelta. Fino alla conferma definitiva può annullare le opzioni già espresse e ricominciare.
Dopo la selezione del pulsante di conferma:
- il sistema mostra le opzioni espresse;
- l’elettore verifica la corrispondenza tra schermo e scheda cartacea visibile dietro un apposito schermo di protezione;
- se tutto coincide, conferma definitivamente il voto;
- la scheda cartacea cade nell’urna sigillata.
Se rileva difformità, l’elettore può annullare il voto ed eseguire una sola volta l’intera operazione di nuovo. È prevista anche l’opzione di scheda bianca.
Voto domiciliare, nei luoghi di cura e di detenzione
Per gli elettori ammessi al voto domiciliare perché affetti da gravi infermità e in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali, il voto è raccolto dal presidente del seggio secondo una procedura dedicata. In ogni sezione che comprenda tali elettori devono essere installate almeno due macchine di voto.
Durante l’orario di votazione il presidente, con uno scrutatore designato, i rappresentanti che ne facciano richiesta e il personale tecnico, si reca al domicilio dell’elettore con una macchina di voto. Prima e dopo la trasferta il presidente attesta nel verbale il dato dell’affluenza visualizzato dalla macchina e la macchina viene reinstallata nel seggio.
La disciplina si applica anche alla raccolta del voto presso luoghi di cura e di detenzione. In ogni caso devono essere garantite libertà e segretezza del voto compatibilmente con le condizioni di salute dell’elettore.
Chiusura della votazione e scrutinio elettronico
Alle ore 20 il presidente chiude la votazione, blocca la modalità di voto e verifica che il numero dei votanti risultante dalle liste di sezione coincida con quello registrato dalle macchine.
Terminate le verifiche preliminari:
- si produce il tabulato di spoglio;
- si apre l’urna con le schede cartacee, che vengono inserite in busta sigillata e trasmesse al servizio elettorale regionale tramite il Comune;
- si spengono le macchine e i supporti di memoria sono inseriti in busta sigillata con verbale e tabulato, da inviare all’adunanza dei presidenti.
Operazioni dell’adunanza dei presidenti e conservazione dei dati
All’insediamento dell’adunanza viene consegnata al presidente della prima sezione del comune più popoloso la busta con i codici di accesso al sistema di elaborazione. Ricevuti i supporti di memoria dalle sezioni, l’adunanza:
- carica i dati nel sistema di elaborazione;
- aggrega i dati per sezione;
- verifica la corrispondenza tra votanti e tabulati di spoglio;
- proclama il risultato del referendum, con evidenza autonoma per ciascun Comune.
Conclusa l’attività, i supporti di memoria e i codici sono sigillati e trasmessi, tramite il Comune, al servizio elettorale regionale. Quest’ultimo assicura la riproduzione su supporto magnetico dei risultati e la conservazione dei dati, con il supporto tecnico-operativo della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.
Scrutinio cartaceo di verifica
Entro dieci giorni dalla proclamazione del risultato, ciascun rappresentante designato può chiedere il controllo delle schede presentando istanza motivata al servizio elettorale regionale. Lo scrutinio cartaceo può essere effettuato anche con modalità elettroniche da una commissione nominata dal direttore centrale competente entro la data del referendum.
La commissione è composta da:
- il direttore del servizio elettorale o un sostituto, presidente;
- due dipendenti regionali;
- due supplenti per garantire la sostituzione in caso di impedimento.
Se emerge difformità, prevale il risultato dello scrutinio cartaceo. In assenza di richiesta, la commissione può comunque procedere a verifiche a campione. Di tutte le operazioni è redatto verbale con l’indicazione della corrispondenza o meno tra scrutinio elettronico e cartaceo.
Regime delle spese
Le spese per lo svolgimento del referendum, anche con voto elettronico, sono a carico della Regione. I Comuni anticipano gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti degli uffici di sezione e dell’adunanza dei presidenti, che la Regione rimborsa secondo le regole richiamate.
Per le altre spese anticipate dai Comuni è prevista un’assegnazione forfetaria posticipata pari a:
- 1 euro per elettore e 3.098,74 euro per sezione nei Comuni con una sola sezione;
- 1 euro per elettore e 1.549,37 euro per sezione nei Comuni fino a cinque sezioni;
- 1 euro per elettore e 723,04 euro per sezione nei Comuni con più di cinque sezioni.
Rinvio alla disciplina generale
Per quanto non espressamente previsto, si applicano in via suppletiva e se compatibili le disposizioni regionali sul referendum abrogativo, sul referendum popolare e sulle proposte di iniziativa popolare.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
La legge individua gli stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri relativi al voto elettronico, alla commissione tecnica, alle spese organizzative e ai rimborsi ai Comuni, con copertura a valere sulle unità previsionali di bilancio indicate nel testo.
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta l’8 agosto 2007.
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