L.R. FVG 20/2007
Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Friuli Venezia Giulia, schedario viticolo, autorizzazioni agli impianti, vigneti familiari, ibridi produttori diretti, controlli e sanzioni nel settore vitivinicolo. Modifica inoltre la legge regionale sui prati stabili naturali, limitandone la tutela a specifiche zone urbanistiche e introducendo un aggiornamento straordinario dell’inventario.
Disciplina sanzionatoria in viticoltura e modifiche sulla tutela dei prati stabili naturali
Disciplina sanzionatoria in viticoltura e tutela dei prati stabili naturali
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina la gestione del potenziale produttivo viticolo, le relative autorizzazioni, gli obblighi dichiarativi e il sistema sanzionatorio. Interviene inoltre sulla legge regionale n. 9/2005 in materia di tutela dei prati stabili naturali, restringendone l’ambito applicativo e introducendo una procedura di aggiornamento straordinario dell’inventario.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e attua la normativa comunitaria allora vigente in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo. L’obiettivo è regolare l’inventario del potenziale produttivo viticolo, il controllo degli impianti e le conseguenze sanzionatorie delle violazioni.
Soggetti e definizioni rilevanti
Ai fini della legge, per produttore si intende la persona fisica o giuridica che, come proprietario, conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata destinata alla produzione di uve da vino, da mensa, a duplice attitudine, di marze o per attività sperimentali.
Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo
Ogni superficie vitata deve essere iscritta, su domanda, allo schedario viticolo, che costituisce lo strumento per la predisposizione dell’inventario regionale del potenziale produttivo. Lo schedario è tenuto dall’Amministrazione regionale, che può avvalersi di altri enti pubblici o soggetti privati di riconosciuta competenza.
L’iscrizione allo schedario è condizione necessaria per:
- effettuare interventi sul potenziale produttivo viticolo;
- accedere alle misure strutturali e di mercato previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Il produttore deve comunicare ogni variazione dell’estensione, delle caratteristiche tecniche dei vigneti e della titolarità di conduzione entro 90 giorni dal verificarsi della variazione. In caso di omessa comunicazione si applica la sanzione prevista dalla legge.
Sono esonerati dall’iscrizione:
- i produttori che conducono superfici vitate inferiori a 1.000 metri quadrati, salvo quanto previsto per i vigneti familiari;
- i produttori che al 31 dicembre 2001 risultavano titolari di diritti di reimpianto per superfici inferiori a 1.000 metri quadrati e non erano proprietari o conduttori di altri vigneti.
Contenuti dello schedario e valore certificativo
Lo schedario è composto da un fascicolo aziendale cartaceo e da un archivio informatizzato. Vi confluiscono i dati relativi al potenziale viticolo, con riferimento alla singola Unità Tecnica Economica (UTE), in particolare:
- superfici vitate impiantate e relativa composizione ampelografica;
- diritti di reimpianto in portafoglio, diritti di impianto concessi ma non utilizzati e impegni di estirpo connessi ai reimpianti anticipati;
- superfici iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica.
I dati, dal momento della validazione amministrativa, hanno valore certificativo di quanto in essi contenuto.
Autorizzazioni per nuovi impianti e operazioni senza autorizzazione
Ogni nuovo impianto di viti richiede autorizzazione dell’Amministrazione regionale quando ricorrono determinati casi, tra cui:
- impianti derivanti da diritti nuovamente creati, da riserva comunitaria, nazionale o regionale;
- impianti per sperimentazione viticola;
- impianti con impegno a estirpare una superficie equivalente prima della fine della terza campagna successiva;
- impianti conseguenti a trasferimento di diritto di reimpianto o a ricomposizione fondiaria;
- impianti soggetti a esproprio per pubblica utilità.
Non sono invece soggette ad autorizzazione alcune variazioni del potenziale viticolo, tra cui:
- reimpianto con diritto proprio originato nella stessa azienda;
- produzione di piante madri per marze;
- sovrainnesto;
- modifica della forma di allevamento;
- infittimento del vigneto.
Le operazioni non soggette ad autorizzazione devono essere comunicate entro il 31 luglio della campagna vitivinicola in cui sono state realizzate.
Classificazione regionale delle varietà e divieti di impianto
La Giunta regionale adotta, per unità amministrative territoriali, la classificazione delle varietà di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.
È vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà non incluse nella classificazione regionale; in caso di violazione si applica la sanzione prevista.
Regolazione tecnica e misurazione delle superfici
Con regolamento regionale sono disciplinate:
- le modalità di aggiornamento dello schedario;
- le procedure tecniche per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti;
- le modalità tecniche di misurazione delle superfici vitate.
Lo stesso regolamento determina anche criteri e modalità per affidare, mediante convenzione, incarichi a soggetti pubblici o privati qualificati per gli accertamenti tecnici a supporto dei procedimenti amministrativi, dell’aggiornamento dello schedario e dell’iscrizione dei vigneti agli albi e agli elenchi di qualità.
Restano salve le determinazioni già effettuate dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura e dall’ERSA.
Vigneti familiari
Sono considerati vigneti familiari le superfici vitate con varietà da vino di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati, i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare e non possono essere commercializzati.
Per i vigneti familiari:
- l’estirpo non genera, di regola, diritti di reimpianto trasferibili ad altra azienda;
- impianto, estirpo e reimpianto non sono soggetti ad autorizzazione;
- salvo i casi disciplinati per specifiche dichiarazioni, non è previsto alcun adempimento amministrativo.
Per i vigneti familiari realizzati prima dell’1 aprile 1987, se dichiarati allo schedario e poi estirpati, possono originare diritti di reimpianto, anche trasferibili, purché il vigneto non sia stato produttivamente abbandonato.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, i produttori-conduttori di vigneti familiari potevano presentare la dichiarazione della superficie vitata, senza incorrere nella sanzione per omessa iscrizione.
In caso di cessione dei diritti di reimpianto, ai produttori interessati e ai subentranti è vietato impiantare o reimpiantare nella propria azienda vigneti familiari.
Ibridi produttori diretti e altri ibridi interspecifici
I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite, destinati alla produzione di distillato d’uva e di uve da tavola e con superficie pari o superiore a 1.000 metri quadrati, devono essere iscritti allo schedario su domanda del produttore.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la domanda di iscrizione doveva essere presentata alla Direzione centrale competente; per tale omissione non si applicava la sanzione per omessa iscrizione.
Per questi vigneti:
- impianto, estirpo e reimpianto sono soggetti a comunicazione e successiva iscrizione entro i termini previsti per le variazioni del potenziale viticolo;
- l’estirpazione non genera diritti di reimpianto per uve da vino;
- se rientrano nella categoria dei vigneti familiari, si applicano le regole di tale categoria.
Le superfici piantate con ibridi interspecifici non iscritti nel registro nazionale devono essere estirpate, salvo il caso di produzione esclusivamente familiare e superficie inferiore a 1.000 metri quadrati. L’Amministrazione regionale istituisce anche un registro informatico dei vigneti con ibridi interspecifici per il controllo e la vigilanza.
Vigilanza, controlli e procedimento sanzionatorio
I controlli sull’osservanza della legge sono esercitati dall’Amministrazione regionale, che può avvalersi di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico.
Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative è regolato dalla normativa regionale generale sulle sanzioni amministrative e dalla normativa statale richiamata in legge.
Sanzioni amministrative pecuniarie
La legge prevede un articolato sistema sanzionatorio, tra cui:
- 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione per omessa o tardiva domanda di iscrizione allo schedario; sanzione ridotta a un terzo se il ritardo non supera 30 giorni;
- 20 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione per omessa comunicazione delle variazioni dello schedario;
- 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione per la mancata comunicazione delle operazioni di impianto non soggette ad autorizzazione, per ciascuna campagna successiva;
- da 100 a 500 euro per omessa comunicazione relativa ai vigneti con ibridi interspecifici iscritti;
- da 100 a 200 euro per i produttori uscenti e subentranti che non effettuano la comunicazione delle variazioni nei termini, con riduzione a un terzo se il ritardo non supera 30 giorni;
- 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione per impianto senza titolo o con varietà non ammesse, con estirpo del vigneto;
- 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione per impianto realizzato prima dell’autorizzazione nei casi in cui essa è richiesta;
- 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione per la superficie eccedente l’autorizzato quando lo scostamento non supera il 10% e supera il 5%; oltre tale soglia si applica la sanzione più grave prevista per gli impianti abusivi;
- 100 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione per la realizzazione di un vigneto familiare in violazione del divieto conseguente alla cessione dei diritti di reimpianto;
- 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione per superfici con ibridi interspecifici non iscritti nel registro nazionale, se di estensione pari o superiore a 1.000 metri quadrati, con estirpo obbligatorio.
Estirpazione obbligatoria e rimozione d’ufficio
Per le superfici vitate realizzate in difformità alla legge, l’Amministrazione regionale dispone l’estirpazione. Se il produttore non ottempera entro il termine fissato, l’Amministrazione provvede alla rimozione dell’impianto a spese del trasgressore.
Disposizioni finanziarie
Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni e delle somme dovute per l’estirpazione sono iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio regionale. Per il 2007 la legge autorizza inoltre una spesa di 5.000 euro per far fronte agli oneri dell’estirpazione d’ufficio, mediante storno di pari importo da altra unità previsionale di base.
Modifiche alla legge regionale 9/2005 sui prati stabili naturali
La legge modifica la disciplina regionale sulla tutela dei prati stabili naturali in due punti principali.
Anzitutto, le norme di tutela previste dalla legge regionale n. 9/2005 si applicano esclusivamente alle zone E e F dei piani regolatori comunali e dei programmi di fabbricazione già esecutivi alla data di adozione del progetto di inventario.
Inoltre, viene introdotto un aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati stabili naturali: quando un terreno inserito nell’inventario non possiede i requisiti richiesti, il Comune proprietario o il conduttore può chiedere l’esclusione mediante domanda in carta semplice alla Direzione centrale competente. Il Servizio competente decide entro 90 giorni e la Giunta regionale approva l’aggiornamento straordinario con propria deliberazione.
Durata e attualità della disciplina
Le disposizioni finanziarie si riferiscono al bilancio 2007-2009 e all’esercizio 2007; le procedure transitorie per la dichiarazione dei vigneti familiari e degli ibridi produttori diretti erano limitate a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Nel complesso, la parte vitivinicola è oggi sostituita da assetti normativi successivi e risulta prevalentemente di interesse storico, mentre le modifiche ai prati stabili naturali conservano interesse solo se coordinate con la disciplina vigente successiva.
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