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Legge

L.R. FVG 21/2007

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 21/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, il bilancio pluriennale e annuale, la gestione delle entrate e spese, i controlli contabili e il rendiconto. Si applica dal 1° gennaio 2008; alcune norme transitorie riguardano il bilancio 2008-2010, il rendiconto 2007 e la prima sessione di bilancio.

Programmazione finanziaria e contabilità della Regione Friuli Venezia Giulia

Programmazione finanziaria e contabilità regionale della Friuli Venezia Giulia

La legge definisce l’ordinamento contabile della Regione Friuli Venezia Giulia e gli strumenti della programmazione finanziaria. La disciplina è impostata su principi di trasparenza, annualità, unità, universalità, veridicità, confrontabilità e pubblicità.

Principi generali del bilancio e dell’ordinamento contabile

L’ordinamento contabile regionale mira a coordinare la finanza della Regione con quella statale e locale, assicurare chiarezza dei documenti contabili, verificare efficacia ed efficienza della spesa, distinguere indirizzo politico e gestione amministrativa e favorire semplificazione e accelerazione procedurale.

Il bilancio è fondato su:

  • annualità, con esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre;
  • unità, con un unico bilancio regionale;
  • universalità, con iscrizione di tutte le entrate e spese e divieto di gestioni fuori bilancio salvo legge;
  • integrità, specificazione, veridicità e chiarezza;
  • pareggio finanziario;
  • confrontabilità secondo classificazioni internazionali;
  • pubblicità verso la comunità regionale.

Strumenti di programmazione finanziaria

La programmazione finanziaria si articola nel:

  • documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR);
  • relazione politico-programmatica regionale (RPPR);
  • eventuale legge strumentale alla manovra di bilancio;
  • legge finanziaria;
  • bilancio pluriennale e bilancio annuale.

Il DPEFR è l’atto di indirizzo per la manovra di bilancio e contiene il quadro economico, le risorse disponibili, i vincoli derivanti da politiche comunitarie e statali, gli indirizzi di spesa, le priorità di intervento, il fabbisogno finanziario e le indicazioni sulle entrate. È trasmesso al Consiglio delle autonomie locali per il parere ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

Iter consiliare e documenti di bilancio

La Giunta presenta il DPEFR al Consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno; se il Consiglio non si determina entro l’1 ottobre, la Giunta presenta comunque i documenti successivi. Entro il 15 novembre la Giunta presenta:

  • la RPPR;
  • il disegno di legge finanziaria;
  • il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale;
  • eventualmente la legge strumentale alla manovra.

Il Consiglio esamina e approva tali documenti nella sessione di bilancio. In allegato è presentato anche il progetto di POG, che non è approvato dal Consiglio ma è coordinato nella sessione di bilancio. Il Consiglio verifica inoltre l’attuazione degli ordini del giorno approvati nelle sessioni di bilancio.

Relazione politico-programmatica regionale

La RPPR è un atto di indirizzo dell’attività di governo per l’anno successivo, con proiezione triennale. Essa contiene:

  • l’aggiornamento del sistema economico regionale e delle tendenze di reddito, occupazione e bilancia commerciale;
  • le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale;
  • il quadro economico-finanziario e le fonti di risorse;
  • gli obiettivi e le azioni programmatiche;
  • gli indirizzi per l’attività della Regione, degli enti e aziende dipendenti, delle autonomie locali e degli altri soggetti finanziati dalla Regione.

La RPPR è coordinata con la legge strumentale e con la legge finanziaria approvata.

Legge strumentale alla manovra di bilancio e legge finanziaria

La legge strumentale può modificare o integrare leggi regionali con riflessi sul bilancio, purché le disposizioni abbiano effetti economici, finanziari e contabili e siano coerenti con il DPEFR. Sono ammissibili solo interventi che trovino nella legislazione vigente un quadro normativo adeguato; sono escluse le fattispecie che richiedano una disciplina organica nuova.

La legge finanziaria definisce annualmente il quadro di riferimento finanziario del bilancio pluriennale e dispone, tra l’altro:

  • variazioni di tributi propri regionali;
  • determinazione delle previsioni di entrata;
  • limite massimo al ricorso al mercato finanziario;
  • rifinanziamenti o definanziamenti delle unità di bilancio;
  • modulazione delle spese pluriennali;
  • accantonamenti ai fondi globali;
  • stanziamenti degli altri fondi previsti dalla legge.

Bilancio pluriennale e bilancio annuale

Il bilancio pluriennale ha durata triennale e rappresenta le risorse che la Regione prevede di acquisire e impiegare per ciascun esercizio, sia sulla base della legislazione vigente sia in relazione ai nuovi provvedimenti. Costituisce anche sede di verifica della copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese future.

Il bilancio annuale è composto da stato di previsione delle entrate, stato di previsione delle spese e quadro generale riassuntivo; è corredato di prospetti su risorse vincolate, spese finanziate con ricorso al mercato e accantonamenti ai fondi globali, e di allegati sulle garanzie prestate e sulle unità di bilancio con le norme autorizzative.

Le previsioni sono formulate in termini di competenza e articolate in unità di bilancio, che costituiscono il livello fondamentale di gestione. Le spese autorizzate costituiscono limite agli impegni.

Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate sono classificate in titoli, categorie e unità di bilancio; i titoli classificano secondo la fonte, le categorie secondo la natura dei cespiti, le unità di bilancio rappresentano il livello elementare.

Le spese sono ripartite in finalità, funzioni, titoli e unità di bilancio. Le finalità esprimono la destinazione delle risorse rispetto agli ambiti generali di intervento e al funzionamento regionale; le funzioni individuano i settori di intervento; le unità di bilancio sono il livello elementare della spesa e devono restare tendenzialmente costanti nel tempo per garantire confrontabilità.

Fondi globali, fondi di riserva e fondi speciali

La legge disciplina vari fondi di bilancio, tra cui:

  • fondi globali per la copertura di provvedimenti legislativi da approvare nel corso del triennio;
  • fondo di riserva per spese impreviste;
  • fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine;
  • fondo di riserva per residui perenti;
  • fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

Sono inoltre previsti:

  • fondi per interventi a finanziamento comunitario, destinati a programmi, progetti e cofinanziamento regionale;
  • fondi per interventi a finanziamento statale, con analoga disciplina;
  • fondi per interventi intersettoriali istituiti con legge regionale;
  • fondo per incentivi alle imprese di cui alla normativa statale di attuazione dello Statuto speciale.

Per i fondi comunitari e statali la Giunta individua annualmente le quote da destinare alle diverse finalità; gli stanziamenti vengono poi iscritti con decreto dell’Assessore competente nei casi previsti. Le deliberazioni annuali conservano efficacia fino all’approvazione di quelle dell’anno successivo.

Risorse assegnate alla Regione e ricorso al mercato finanziario

Le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, salvo vincoli espressi. In caso di assegnazioni vincolate, la Regione può stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate e, se necessario, compensare nell’esercizio successivo gli eccessi dell’esercizio precedente.

Il ricorso al mercato finanziario è autorizzabile solo con legge finanziaria o successiva legge di assestamento ed è destinato alla copertura di spese di investimento. Il servizio del debito non può superare il 10% delle entrate da tributi propri e compartecipazioni erariali previste in ciascun esercizio del bilancio pluriennale.

Gestione provvisoria ed esercizio provvisorio

In caso di mancata entrata in vigore del bilancio o della legge di esercizio provvisorio al 1° gennaio, è consentita la gestione provvisoria entro i limiti di un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del POG, salvo spese obbligatorie non frazionabili.

La legge disciplina anche l’esercizio provvisorio quando il bilancio non sia stato ancora presentato o sia stato respinto, prevedendo l’utilizzo dell’ultimo bilancio pluriennale approvato e delle sue variazioni.

Programma operativo di gestione e gestione amministrativa

Il POG è approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio pluriennale e annuale e costituisce il documento autorizzatorio della spesa. Disaggrega le unità di bilancio in capitoli, attribuiti a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Nel POG sono collocate le assegnazioni vincolate, sono disciplinate le spese pluriennali e sono allegati gli elenchi delle spese obbligatorie, d’ordine e impreviste. Le variazioni di bilancio disposte con i decreti previsti dalla legge determinano anche le corrispondenti variazioni del POG.

Variazioni di bilancio, assestamento e competenza derivata

Le quote non impegnate degli stanziamenti possono, in vari casi, essere trasferite agli esercizi successivi. La legge distingue fra:

  • economie di bilancio per spese non impegnate entro l’esercizio;
  • trasferimenti per procedure di gara in corso o per spese in conto capitale prenotate;
  • conservazione o trasferimento di fondi globali e fondi di riserva;
  • trasferimenti delle quote vincolate statali e comunitarie finché permane l’esigenza della spesa;
  • trasferimento degli stanziamenti per fondi comunitari e statali non utilizzati.

Le somme trasferite oltre l’esercizio successivo diventano stanziamenti di competenza derivata.

L’assestamento di bilancio è presentato entro il 30 giugno e consente l’aggiornamento delle previsioni, anche sulla base del rendiconto dell’esercizio precedente, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Ogni altra variazione non già autorizzata dalla legge richiede legge regionale.

Gestione delle entrate

Le fasi dell’entrata sono accertamento, riscossione e versamento. L’accertamento verifica ragione del credito, titolo giuridico, debitore, importo e scadenza.

La riscossione è il materiale introito delle somme da parte del tesoriere o di altri incaricati; il versamento avviene quando l’importo è acquisito alla cassa regionale.

I residui attivi sono le entrate accertate e non riscosse entro l’esercizio. Le somme da mantenere in residui sono accertate con decreto dell’Assessore competente; i residui attivi fino a 50 euro sono automaticamente eliminati in chiusura d’esercizio, salva eventuale modifica dell’importo con decreto del Presidente della Regione.

Gestione delle spese

Le fasi della spesa sono impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. La prenotazione delle risorse è un vincolo provvisorio sulle somme relative a procedure in corso e non è necessaria quando beneficiario, importo e oggetto siano già individuati dalla legge.

Gli impegni sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza e riguardano somme dovute a creditori determinati o determinabili con obbligazione scadente entro l’esercizio. Per spese di investimento pluriennali e, in certi casi, per spese correnti, possono essere assunti impegni su esercizi futuri entro i limiti della spesa autorizzata e delle previsioni pluriennali.

I contratti non sono soggetti ad approvazione; se la scelta del contraente avviene con procedure diverse da quella aperta o ristretta, è richiesto un parere di congruità secondo regolamento.

La liquidazione determina l’esatto ammontare da pagare; l’ordinazione è l’ordine al tesoriere; il pagamento segue tramite titoli di spesa, ruoli di spesa fissa, ordini di accreditamento e altre forme previste.

Per il personale, amministratori e dipendenti, il pagamento delle competenze e dei relativi oneri è effettuato con mandati diretti, ruoli di spesa fissa o ordini di accreditamento.

Residui passivi, rendicontazione dei funzionari delegati e spese fisse

I residui passivi corrispondono alle differenze tra impegni registrati e pagamenti effettuati. Le somme impegnate possono essere conservate in residui per non più di due anni per le spese correnti e quattro anni per le spese in conto capitale, salvo limiti d’impegno, rimborso mutui e partite di giro.

I funzionari delegati devono rendicontare semestralmente, e comunque a fine esercizio, entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento.

Controllo interno di ragioneria

È istituito un controllo interno preventivo e consuntivo di ragioneria su atti di programmazione, direttive, regolamenti, impegni, liquidazioni e titoli di spesa. Il controllo verifica la regolarità contabile e, nei casi previsti, anche la legalità.

La Direzione centrale competente attesta la conformità contabile e la legalità delle proposte di deliberazione entro 15 giorni. Gli atti di impegno diventano efficaci con la registrazione entro 30 giorni; i titoli di spesa sono assoggettati a visto entro 30 giorni.

Sistema di controllo direzionale e contabilità economico-analitica

La Regione adotta un sistema di controllo direzionale per valutare l’attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi programmati, migliorare efficacia ed efficienza e disporre di contabilità economico-analitica, indicatori di prestazione e reportistica periodica.

Gli indicatori misurano efficienza, efficacia e impatto dell’azione amministrativa, inclusa la valutazione degli interventi di spesa pubblica rivolti alle donne. Gli organi che gestiscono risorse regionali devono fornire periodicamente dati su incassi, pagamenti e risultati.

Rendiconto generale

Il rendiconto generale è deliberato annualmente dalla Giunta entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento e trasmesso alla Corte dei conti. Dopo la decisione della Corte, il disegno di legge di approvazione è presentato al Consiglio regionale.

Il rendiconto comprende:

  • conto del bilancio;
  • conto generale del patrimonio.

Il conto del bilancio evidenzia entrate e spese di competenza, residui attivi e passivi, minori entrate, economie e somme trasferite all’esercizio successivo. È allegata la ripartizione delle unità di bilancio in capitoli. È inoltre prevista una relazione di verifica sui risultati e sul grado di realizzazione dei programmi regionali.

Regime contabile delle assegnazioni per la ricostruzione post-terremoto

Per le risorse assegnate per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1976 e per i fondi di solidarietà collegati, le quote non impegnate sono trasferite agli esercizi successivi finché persista la necessità della spesa; cessata tale necessità, confluiscono nel Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.

Sono previste regole speciali per i residui, gli ordini di accreditamento non estinti e il riversamento delle somme recuperate nel bilancio regionale.

Pubblicità, leggibilità e disposizioni finali

Il bilancio e il POG, con gli aggiornamenti, devono essere pubblicati sul sito internet della Regione entro dieci giorni dall’approvazione. Le voci del bilancio devono rimanere identificabili nei successivi bilanci per cinque esercizi.

Per gli enti funzionali sono previsti la pubblicazione in estratto dei bilanci e dei rendiconti e l’adeguamento del regolamento di amministrazione e contabilità.

La legge prevede anche la gestione informatizzata dei titoli, il rinvio alla contabilità generale dello Stato per quanto non disciplinato e il coordinamento dei rinvii alla precedente legge regionale di contabilità.

Decorrenza, regime transitorio e abrogazioni

La legge si applica dal 1° gennaio 2008. Il rendiconto 2007 resta disciplinato dalla precedente legge regionale 7/1999. Le disposizioni del capo II si applicano sin dalla predisposizione del bilancio 2008-2010 e, in prima applicazione, il termine del 31 luglio per la presentazione del DPEFR è differito al 31 agosto.

Sono abrogate numerose disposizioni previgenti, in particolare l’intera legge regionale 7/1999 e varie modifiche successive, sostituite dal nuovo impianto contabile.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La disciplina ha avuto piena efficacia dal 2008 e regola tuttora, in linea generale, la programmazione finanziaria e la contabilità della Regione Friuli Venezia Giulia; tuttavia alcune disposizioni sono espressamente legate a esercizi, rendiconti e transizioni iniziali ormai conclusi, come quelle sul rendiconto 2007, sulla prima applicazione del bilancio 2008-2010 e sull’avvio del sistema. Tali parti hanno oggi rilievo soprattutto storico o ricostruttivo.

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