Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2911/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202605441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare contro l'esclusione del RTI da una gara pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese componenti il costituendo RTI hanno impugnato in appello l'ordinanza cautelare del TAR Puglia, deducendo l'illegittimità dell'esclusione dalla gara. L'esclusione era stata motivata dalla mancata tempestiva comunicazione, da parte della mandante, di provvedimenti cautelari personali o reali di cui era stata destinataria, in violazione dell'obbligo di immediata informazione previsto dall'art. 96, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023. Le appellanti contestavano inoltre la rilevanza della vicenda rispetto all'affidabilità dell'operatore economico, sostenendo implicitamente che le modifiche organizzative intervenute nella società avessero determinato una cesura rispetto alla precedente gestione societaria e che le altre imprese del raggruppamento non fossero tenute a conoscere o comunicare le vicende penali riguardanti il legale rappresentante, direttore tecnico e responsabile tecnico della mandante.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l'appello. Ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di esclusione, poiché fondato sulla mancata tempestiva comunicazione dei provvedimenti cautelari personali o reali, violazione idonea a rilevare obiettivamente nel giudizio di non affidabilità formulato dalla stazione appaltante. Ha inoltre ritenuto che le modifiche organizzative della società non apparissero sufficienti a recidere la continuità con la precedente gestione, anche in ragione del legame familiare tra l'attuale gestione e il soggetto già coinvolto. Il Collegio ha considerato ragionevole anche la valutazione secondo cui le altre imprese del raggruppamento, alla luce della risonanza mediatica della vicenda penale, non potevano non conoscerla e avrebbero dovuto comunicarla tempestivamente, procedendo altresì alla sostituzione dell'impresa interessata. Le spese della fase cautelare d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro l'ordinanza del giudice di primo grado.

  • art. 96, comma 12, d.lgs. 36/2023

    dovere di immediata informazione

    Impone la tempestiva comunicazione dei provvedimenti cautelari personali o reali; la violazione può assumere rilievo nella valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato per valutare la continuità tra la precedente gestione societaria e quella attuale, non ritenuta interrotta dalle modifiche organizzative dedotte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva comunicazione alla stazione appaltante di provvedimenti cautelari personali o reali, in violazione dell'art. 96, comma 12, del d.lgs. 36/2023, può costituire una condotta omissiva obiettivamente rilevante nella valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico e giustificare l'esclusione dalla gara quando il provvedimento esponga adeguatamente le ragioni della valutazione.
  • Le modifiche organizzative intervenute in un'impresa non determinano necessariamente una cesura rispetto alla precedente gestione rilevante ai fini della valutazione dei requisiti di affidabilità, qualora permangano elementi di continuità, anche derivanti da legami familiari con il precedente soggetto gestore.
  • Le imprese componenti un raggruppamento temporaneo devono attivarsi per comunicare tempestivamente alla stazione appaltante vicende penali rilevanti riguardanti un'impresa raggruppata quando tali vicende siano conoscibili, anche in ragione della loro pubblica risonanza, e devono valutare tempestivamente la sostituzione dell'impresa interessata.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneRaggruppamenti temporanei e consorzi
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.