Circolare numero 148 del 5-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina, efficace dall’11 maggio 1993, che reitera in gran parte le norme del D.L. n. 57/1993 decaduto e riconferma anche misure già presenti in precedenti decreti. Vengono riepilogate le agevolazioni contributive INPS per assunzioni di lavoratori in CIG straordinaria, con particolare attenzione alle nuove condizioni richieste, alle modalità di compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S e alla codifica aziendale. Sono inoltre chiariti gli incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro e i contratti di solidarietà, con percentuali di sgravio, ambiti territoriali agevolati, decorrenze e procedure operative da seguire.
Agevolazioni contributive e incentivi all'occupazione introdotti dal D.L. n. 148/1993
Agevolazioni contributive e incentivi all’occupazione del D.L. n. 148/1993
La circolare fornisce le istruzioni applicative in materia di agevolazioni contributive introdotte dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, che reitera il D.L. 10 marzo 1993, n. 57, decaduto per mancata conversione. Le disposizioni sono efficaci dall’11 maggio 1993 e, in più punti, ripropongono norme già contenute in precedenti decreti-legge, con alcune integrazioni rilevanti soprattutto per l’accesso ai benefici e per gli adempimenti contributivi verso l’INPS.
Ambito generale delle misure richiamate
La circolare riguarda le norme che prevedono agevolazioni sui contributi da versare all’INPS e distingue tra:
- disposizioni già presenti in decreti precedenti e confermate dal D.L. n. 148/1993;
- disposizioni nuove o riformulate rispetto al D.L. n. 57/1993.
Viene precisato che, come di consueto, la legge dovrà fare salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti decaduti.
Agevolazioni per assunzione di lavoratori in CIG straordinaria
Il D.L. n. 148/1993 ripropone il beneficio contributivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. La riduzione consiste nel versamento, per dodici mesi, dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955.
Il beneficio spetta alle aziende che:
- non abbiano sospensioni di lavoro in atto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 223/1991;
- non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l’assunzione avvenga per acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle coinvolte nelle sospensioni o riduzioni;
- assumano lavoratori dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell’intervento.
Il decreto introduce però una condizione aggiuntiva: il lavoratore assunto deve aver fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi. La stessa agevolazione è estesa alle cooperative di produzione e lavoro che ammettano tali lavoratori come soci.
Decorrenza, riferimenti operativi e modelli da utilizzare
La nuova condizione è operativa dall’11 marzo 1993, data di entrata in vigore del D.L. n. 57/1993, confermata poi dal D.L. n. 148/1993. Per l’applicazione concreta delle agevolazioni si richiamano le istruzioni operative della circolare n. 260 del 12 novembre 1992, punto 6.1.
In particolare:
- nel mod. DM10/2 vanno utilizzati i codici qualifica dei quadri B-C "186" e "286";
- nel quadro D deve essere indicato l’importo della riduzione con il codice "L180";
- la riduzione riguarda i contributi previdenziali e quelli per le indennità economiche di malattia, maternità e Gescal;
- per il mod. DM10/S si rinvia alle istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993;
- nei modelli O1/M, a partire dalla denuncia relativa all’anno 1992, per i lavoratori beneficiari deve essere indicato nella casella "TIPO RAPPORTO" del quadro B il codice "86".
Contributo per riduzione di orario e retribuzione
La circolare richiama anche la misura che prevede un contributo pari al 50% del differenziale retributivo, da ripartire in parti uguali fra impresa e lavoratore, quando gli accordi sindacali prevedano una contrazione dell’orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30% rispetto a quella ordinaria prevista dai contratti collettivi, oppure, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie.
Il contributo:
- è erogato direttamente dagli uffici periferici del Ministero del Lavoro;
- non può essere oggetto di conguaglio con le contribuzioni riscosse dall’Istituto;
- ai soli fini pensionistici, comporta il computo dell’intera retribuzione di riferimento per il periodo di riduzione.
Per tali fattispecie, sulle retribuzioni contratte non si applica l’obbligo di rispettare i minimali contributivi.
Alle aziende interessate viene attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5X", con significato di "Azienda che ha sottoscritto gli accordi di cui all’art. 5, comma 4, D.L. n. 148/93".
Contratti di solidarietà e riduzioni contributive
L’art. 5, comma 2, del D.L. n. 148/1993 prevede una specifica riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro che attuano accordi di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, compresi quelli già in corso alla data di entrata in vigore del decreto fino al termine degli accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
Le percentuali di riduzione sono le seguenti:
- 25% per i datori di lavoro in generale, quando la riduzione dell’orario concordata supera il 20%;
- 30% per le imprese operanti nelle aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88;
- 35% quando la riduzione supera il 30%;
- 40% per le imprese delle aree obiettivo 1 e 2, quando la riduzione supera il 30%.
La circolare precisa che tali agevolazioni sono alternative a qualsiasi altra forma di riduzione contributiva, fiscalizzazione o sgravio prevista dall’ordinamento.
Ambiti territoriali agevolati e decorrenza
Per le aree obiettivo 1, il regolamento CEE n. 2052/88 comprende le regioni:
- Abruzzi;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
Le aree obiettivo 2 sono quelle già individuate nell’allegato alla circolare n. 260 del 12 novembre 1992.
Per i contratti di solidarietà già in corso, le agevolazioni spettano dal periodo di paga relativo a marzo 1993. Le aziende devono rilasciare una specifica dichiarazione, comprensiva degli estremi di emissione del DM previsto dall’art. 1 della legge n. 863/1984.
Adempimenti INPS e compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S
Le sedi INPS devono attribuire alle aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà il codice di autorizzazione "5Z", con il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 L. 863/84".
I datori di lavoro devono utilizzare la prima denuncia utile:
- dopo l’emissione del DM di cui all’art. 1 della legge n. 863/1984;
- per i contratti già in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 57/1993, con la prima denuncia utile successiva alla circolare.
Nel mod. DM10/2:
- i contributi vanno calcolati inizialmente sull’intera aliquota, senza riduzioni;
- i dati si espongono nei quadri B-C con le consuete modalità;
- le riduzioni spettanti si indicano nel quadro D con i codici di nuova istituzione:
- "L500" per riduzione del 25%;
- "L501" per riduzione del 30% nelle aree obiettivo 1 e 2;
- "L502" per riduzione del 35%;
- "L503" per riduzione del 40% nelle aree obiettivo 1 e 2.
Le riduzioni relative a periodi già scaduti devono essere richieste tramite la procedura di regolarizzazione contributiva, restituendo contestualmente eventuali altre agevolazioni già conguagliate per gli stessi periodi.
Per il mod. DM10/S, ai fini dei contributi al Servizio sanitario nazionale:
- si applicano le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993;
- dall’importo dei contributi sanitari dovuti devono essere detratte le riduzioni spettanti sulla quota a carico del datore di lavoro;
- anche in questo caso le riduzioni riferite a periodi precedenti vanno richieste con la procedura di regolarizzazione contributiva.
Indicazione finale
La circolare chiude rinviando a successive istruzioni per l’erogazione del contributo di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, senza fornire ulteriori dettagli operativi su tale specifica misura.
Punti principali
Riedizione del D.L. n. 57/1993 e decorrenza
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, pubblicato in G.U. n. 116 del 20 maggio 1993, reitera il D.L. 10 marzo 1993, n. 57, decaduto per mancata conversione. Le norme hanno efficacia dall’11 maggio 1993 per espressa previsione dell’art. 11 e si considerano sostanzialmente una integrale riedizione di quelle del decreto decaduto.
Agevolazioni contributive per assunzione di lavoratori in CIG straordinaria
È confermata la possibilità di fruire di contributi ridotti per 12 mesi a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale, a condizione che l’impresa non abbia sospensioni o riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo assunzioni per professionalità diverse. Il D.L. n. 148/1993 introduce, inoltre, il requisito che il lavoratore abbia fruito della CIG straordinaria per almeno tre mesi, anche non continuativi, oltre ad essere dipendente di impresa beneficiaria da almeno sei mesi. Le medesime agevolazioni spettano anche alle cooperative di produzione e lavoro che ammettano tali lavoratori come soci.
Modalità operative e compilazione DM10/2 e O1/M
Per l’agevolazione ex art. 4, comma 3, si richiamano le istruzioni della circolare n. 260/1992. Nel mod. DM10/2 vanno utilizzati i codici qualifica "186" e "286" e, nel quadro D, il codice "L180" per indicare la riduzione riferita ai contributi previdenziali, alle indennità economiche di malattia, maternità e Gescal. Per il DM10/S si rinvia alla circolare n. 53/1993. Nei modelli O1/M, dalla denuncia relativa al 1992, per i lavoratori beneficiari va inserito il codice "86" nella casella "TIPO RAPPORTO".
Contrazione di orario e contributo del 50% del differenziale retributivo
La circolare richiama la misura che prevede un contributo, ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratore, pari al 50% del differenziale retributivo nei casi in cui accordi sindacali prevedano una riduzione di orario e retribuzione fino al 30% rispetto all’ordinario o, in assenza di contratto collettivo, fino a 12 ore settimanali medie. Il contributo è erogato direttamente dagli uffici periferici del Ministero del Lavoro e non è soggetto a conguaglio con le contribuzioni riscosse dall’INPS. Ai fini pensionistici, per il periodo di riduzione si terrà conto dell’intera retribuzione di riferimento.
Codice di autorizzazione e senza obbligo di minimali
Per le aziende che applicano la riduzione di orario di cui all’art. 5, comma 4, viene istituito il codice di autorizzazione "5X". In tali casi non sussiste l’obbligo del rispetto dei minimali contributivi sulle retribuzioni contratte.
Contratti di solidarietà: riduzioni contributive e ambito territoriale
L’art. 5, comma 2, riconosce, per gli accordi di solidarietà ex art. 1 D.L. n. 726/1984 convertito nella L. n. 863/1984, una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro per i lavoratori interessati alla integrazione salariale: 25% con riduzione oraria superiore al 20%, elevata al 30% per le imprese operanti nelle aree obiettivo 1 e 2 CEE; 35% e 40% rispettivamente se la riduzione supera il 30%. Le agevolazioni sono alternative ad ogni altra riduzione contributiva, fiscalizzazione o sgravio e spettano anche per contratti di solidarietà già stipulati. Le aree obiettivo 1 comprendono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Decorrenza delle agevolazioni per i contratti di solidarietà
Per i contratti di solidarietà già in corso, le agevolazioni decorrono dal periodo di paga relativo a marzo 1993. Le aziende devono rilasciare una specifica dichiarazione contenente anche gli estremi di emissione del DM di cui all’art. 1 della L. n. 863/1984.
Codice aziendale 5Z e adempimenti contributivi
Le sedi INPS devono attribuire il codice di autorizzazione "5Z" alle aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 della L. n. 863/1984. I datori di lavoro devono operare le riduzioni con la prima denuncia utile dopo l’emissione del DM oppure, per i contratti già in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 57/1993, con la prima denuncia utile successiva alla circolare.
Compilazione del DM10/2 per i contratti di solidarietà
Nel DM10/2 i contributi vanno determinati inizialmente sull’intera aliquota senza riduzioni, esponendo i dati nei quadri B-C. Le riduzioni spettanti si indicano nel quadro D con i codici: "L500" (riduzione 25%), "L501" (riduzione 30% per aree obiettivi 1 e 2), "L502" (riduzione 35%) e "L503" (riduzione 40% per aree obiettivi 1 e 2). Le riduzioni per periodi già scaduti devono essere richieste tramite la procedura di regolarizzazione contributiva, restituendo eventuali altre agevolazioni già conguagliate per gli stessi periodi.
Compilazione del DM10/S per il Servizio sanitario nazionale
Per i contributi dovuti al Servizio sanitario nazionale tramite DM10/S, la circolare richiama la disciplina della circolare n. 53/1993. Dall’importo dei contributi sanitari dovuti deve essere sottratta la riduzione spettante sulla quota a carico del datore di lavoro per il mese di riferimento; anche qui le somme relative a periodi precedenti vanno richieste con la procedura di regolarizzazione contributiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 lug 1993Circolare numero 149 del 5-7-1993
- Circolare · 6 lug 1993Circolare numero 150 del 6-7-1993
- Circolare · 7 lug 1993Circolare numero 151 del 7-7-1993
- Circolare · 1 lug 1993Circolare numero 147 del 1-7-1993
- Circolare · 9 lug 1993Circolare numero 153 del 9-7-1993
- Circolare · 30 giu 1993Circolare numero 146 del 30-6-1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →