Cassazione Penale, Sentenza n. 24878/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello della Corte d'Appello di Catania del 13/01/2024: Zappalà ha denunciato vizio di imparzialita del collegio e insufficienza delle prove in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa; Torrisi ha censurato la qualificazione giuridica e chiesto la riqualificazione nella piu lieve fattispecie dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 nonche vizio di motivazione su alcuni elementi probatori; Savoca ha contestato la sussistenza della partecipazione associativa e richiesto la riqualificazione in fattispecie di minore rilievo (art. 74 comma 6 e art. 73 comma 5); Grasso e Iapicca hanno censurato profili connessi al trattamento sanzionatorio e al concordato sulla pena; complessivamente le doglianze vertono su ammissibilita procedurale, valutazione probatoria delle intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, corretta qualificazione giuridica dei fatti e applicazione delle norme sullo spaccio e sulla partecipazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o respinto la maggior parte dei ricorsi: i motivi di Zappalà sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati; Grasso e Iapicca hanno avuto i ricorsi dichiarati inammissibili per ricorso su motivi non consentiti in presenza di rinunzia; il ricorso di Savoca e stato respinto come infondato; per i ricorrenti inammissibili e respinti sono state disposte condanne al pagamento delle spese e, ove indicato, ammenda di euro 3.000 ciascuno. Il ricorso di Torrisi e stato invece parzialmente accolto: la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto (richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) rilevando contraddittorieta della motivazione della Corte d'appello e richiamando il principio secondo cui il medesimo fatto storico puo assumere qualificazioni diverse per concorrenti diversi (Sez. Unite Gambacurta 2024). In conseguenza la sentenza impugnata e stata annullata con rinvio limitatamente a tale profilo per nuovo esame della qualificazione e del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'articolo disciplina il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ribadisce che la partecipazione richiede una messa a disposizione concreta e stabile e puo essere dimostrata anche per indicatori logici e indiziari, non essendo sufficiente un mero stato soggettivo
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Art. 73 comma 1/4 riguardano le ipotesi piu gravi di traffico; il comma 5 prevede una fattispecie piu lieve applicabile a condotte di minor tenore offensivo. La Corte sottolinea che il medesimo fatto storico puo assumere qualificazioni diverse per diversi partecipi in funzione del grado di disvalore oggettivo e soggettivo (richiamo a Gambacurta 2024)
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
La disposizione riguarda le ipotesi attenuate relative al possesso o uso di stupefacenti; la Corte ha ritenuto nel caso concreto non sussistere i presupposti per la riqualificazione applicabile ai ricorrenti, perche la dinamica e i quantitativi risultano indicativi di attivita organizzata
art. 36 cod. proc. pen.
Norma sulle situazioni di incompatibilita/astensione del giudice; la Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse proponibile in Cassazione perche non era stata esperita la procedura incidentale di ricusazione
art. 37 cod. proc. pen.
Indica la procedura incidentale di ricusazione che la parte deve promuovere in corso di giudizio per far valere profili di incompatibilita del giudice; la mancata attivazione rende la doglianza non proponibile in Cassazione
art. 599-bis cod. proc. pen.
Riferimento al concordato sulla pena; la Corte ha rilevato che i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, limitando l'impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la possibilita di ammende a carico del ricorrente per ricorsi inammissibili; la Corte ha quantificato in euro 3.000 la sanzione per alcuni ricorrenti
Sezioni Unite - sentenza Mannino (2005), Modaffari (2021), Gambacurta (2024)
Giurisprudenza di riferimento sull'interpretazione della partecipazione all'associazione mafiosa: Mannino e Modaffari precisano i requisiti probatori e il ruolo degli indicatori logici e del rito di affiliazione; Gambacurta conferma che lo stesso fatto storico puo ricevere qualificazioni diverse per diversi concorrenti
Massime di principio
- In tema di incompatibilita o astensione del giudice la parte deve attivare tempestivamente la procedura incidentale di ricusazione in sede di merito; l'omessa proposizione di tale strumento rende la doglianza inammissibile in Cassazione
- La partecipazione all'associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis non si dimostra con mero status o affiliazione formale: occorre la 'messa a disposizione' concreta e stabile del soggetto per il sodalizio, valutabile anche attraverso indicatori logici e indiziari
- Le captazioni e le dichiarazioni di collaboratori possono costituire prova rilevante per la partecipazione associativa se adeguatamente riscontrate e inserite in un quadro di indicatori logici coerenti
- Il medesimo fatto storico puo essere giuridicamente qualificato in modo diverso nei confronti di partecipi diversi; pertanto la valutazione del grado di disvalore soggettivo e oggettivo del singolo concorrente puo giustificare una riqualificazione in termini piu lievi (art. 73 comma 5) anche se altri coautori sono puniti per una fattispecie piu grave
- La richiesta di concordato sulla pena con rinuncia ad alcuni motivi di appello limita le contestazioni proponibili successivamente e puo comportare l'inammissibilita dei ricorsi su questioni diverse dal trattamento sanzionatorio
- La riformulazione della qualificazione penale da parte del giudice d'appello deve essere motivata in modo coerente e non contraddittorio alla luce dei principi delle Sezioni Unite; in difetto la Cassazione puo annullare con rinvio per nuovo esame
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