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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02047/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La controversia riguarda un immobile in comunione tra ex coniugi, già casa coniugale, sito in Palermo. Il comproprietario ricorrente aveva chiesto lo scioglimento della comunione e, in via connessa, il riconoscimento di una somma per l'occupazione esclusiva del bene da parte dell'ex coniuge. I giudici di merito avevano rigettato la divisione dell'immobile per irregolarità urbanistico-edilizie e per difetto di conformità catastale, e la Corte d'appello aveva inoltre negato l'indennità di occupazione ritenendo che il ricorrente non avesse mai chiesto di utilizzare il bene. Con il ricorso per cassazione sono stati denunciati, tra l'altro: la nullità della sentenza perché deliberata da un notaio giudice onorario, asseritamente incompatibile; l'illegittimità del regime transitorio della magistratura onoraria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021; l'erroneo diniego dell'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile comune; l'erroneo rigetto della divisione per abusiveità e difformità catastali, nonché la condanna alle spese. La Corte ha accolto i motivi relativi all'indennità di occupazione, ha rigettato le censure sulla validità della composizione del collegio e sulla divisione dell'immobile, e ha cassato con rinvio.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, relativi al diritto all'indennità per l'occupazione esclusiva del bene comune, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la domanda sul presupposto che il ricorrente non avesse chiesto di usare l'immobile. Ha invece rigettato i motivi sulla nullità della sentenza per incompatibilità del giudice onorario e sulla questione della disciplina della magistratura onoraria dopo la sentenza n. 41/2021. Ha inoltre rigettato le censure contro il diniego della divisione dell'immobile, confermando che la mancanza di conformità catastale ostava alla divisione giudiziale. Il decimo motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza; la Corte ha escluso la fondatezza della censura sulla composizione del collegio

  • artt. 62 e 63 D.L. 69/2013

    disciplinano la nomina dei giudici onorari ausiliari d'appello e le categorie compatibili; la Corte ha ritenuto legittima la presenza del notaio giudice onorario nel collegio

  • art. 64, comma 5, D.L. 69/2013

    individua le categorie soggette a incapacità di rivestire la carica; il notaio non vi rientra

  • art. 69, comma 1, D.L. 69/2013

    estende ai giudici onorari alcune incompatibilità dei magistrati ordinari, ma non nel senso preteso dal ricorrente

  • art. 69, comma 2, D.L. 69/2013

    l'incompatibilità territoriale riguarda gli avvocati, non i notai

  • art. 70 D.L. 69/2013

    prevede per i giudici ausiliari l'obbligo di astensione in caso di attività professionale notarile svolta per una delle parti o per i difensori

  • art. 16, comma 1, R.D. 12/1941

    richiamato per il divieto generale di esercizio di attività professionale da parte dei magistrati ordinari, non automaticamente esteso ai notai giudici onorari

  • art. 42 quater ordinamento giudiziario

    menzionato per escludere una incompatibilità di funzione non contemplata dalla disciplina applicabile

  • art. 4 d.lgs. 116/2017

    richiamato per evidenziare che la riforma della magistratura onoraria non prevede l'incompatibilità dedotta

  • art. 1102 c.c.

    consente al comproprietario l'uso della cosa comune nei limiti della pari utilizzazione da parte degli altri; la violazione può fondare il diritto a un corrispettivo/risarcimento per uso esclusivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere di provare la sottrazione del bene o l'impedimento all'uso da parte degli altri comproprietari

  • artt. 1148, 1149, 1150 c.c.

    invocati dal ricorrente; la Corte ha ricondotto la tutela economica all'uso esclusivo del bene comune e ai frutti civili conseguibili

  • art. 713 c.c.

    richiamato in tema di divisione ereditaria/comunione, ma la Corte ha deciso la questione sulla base della normativa catastale applicabile alla divisione giudiziale

  • art. 46 D.P.R. 380/2001

    richiamato per il profilo dell'abusivismo edilizio, ma la Corte ha fondato il rigetto della divisione soprattutto sulla mancanza di conformità catastale

  • art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985

    impone, a pena di nullità, l'indicazione della conformità catastale negli atti di trasferimento e di scioglimento della comunione; la Corte ne afferma l'applicabilità anche alla divisione giudiziale

  • art. 91 c.p.c.

    norma sulle spese di lite; il relativo motivo è stato dichiarato assorbito perché la regolazione delle spese dovrà essere rinnovata in sede di rinvio

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato per la decisione di primo grado resa con sentenza contestuale alla discussione

  • artt. 2, 24, 102, 106 Cost.

    richiamati dal ricorrente per la questione di legittimità costituzionale sulle incompatibilità dei giudici onorari; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze

  • art. 42 Cost.

    invocato in relazione alla tutela del diritto di proprietà e alla divisione del bene

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella censura sulla motivazione e sul corretto esercizio della giurisdizione

  • L. 12/1941

    richiamata dal ricorrente nel quadro delle incompatibilità professionali, ma non decisiva secondo la Corte

  • L. 89/2013

    richiamata nel primo motivo in tema di incompatibilità dei giudici onorari

  • L. 47/1985

    richiamata nei motivi sulla regolarità urbanistico-edilizia dell'immobile

  • D.P.R. 380/2001

    richiamato nei motivi relativi alla conformità edilizia e al divieto di divisione di immobili abusivi

  • L. 662/1996

    richiamata nei motivi relativi alla disciplina catastale e urbanistica

  • D.L. 78/2010

    richiamato per la disciplina sulla conformità catastale e le nullità degli atti di trasferimento/divisione

Massime di principio

  • Il comproprietario che occupi in via esclusiva un bene comune può essere tenuto a corrispondere un importo parametrato ai frutti civili del godimento indiretto quando risulti che gli altri contitolari abbiano chiesto di utilizzare il bene e siano stati di fatto privati del pari uso; non è necessario l'uso di formule sacramentali, ma occorre che la richiesta di utilizzo emerga dagli atti.
  • L'uso individuale della cosa comune, se conforme ai limiti dell'art. 1102 c.c., non genera di per sé un'obbligazione indennitaria; l'obbligo sorge solo se l'occupazione esclusiva impedisce agli altri partecipanti il pari esercizio delle facoltà dominicali o viola i limiti del godimento comune.
  • Nella divisione giudiziale di un immobile deve sussistere la conformità catastale oggettiva richiesta dalla legge; la sua mancanza comporta nullità e impedisce lo scioglimento della comunione, anche se si prospettano modifiche materiali di minima entità.
  • Le incompatibilità dei giudici onorari vanno ricostruite secondo la disciplina speciale applicabile e non possono essere estese in via analogica oltre i casi espressamente previsti; per i notai giudici onorari operano gli obblighi di astensione previsti dalla legge, non un generale divieto di funzione territoriale modellato su quello degli avvocati.

Come è indicizzato

MaterieComunioneProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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