Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31716/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di un parco commerciale: la società committente aveva affidato i lavori all'appaltatrice principale, la quale aveva a sua volta subappaltato parte delle opere alla ricorrente. Dopo ritardi nell'esecuzione e difficoltà finanziarie dell'appaltatrice principale, la ricorrente aveva completato i lavori e aveva convenuto la committente chiedendo di accertare la nascita, per fatti concludenti, di un rapporto di appalto diretto con quest'ultima dal dicembre 2007, con conseguente condanna al pagamento di oltre un milione di euro. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo che l'ingerenza della committente nel cantiere integrasse la costituzione di un nuovo contratto. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e illogicità manifesta, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente presupposto la persistente validità dei rapporti di appalto e subappalto; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte avrebbe travisato il significato probatorio dell'ingerenza della committente e degli elementi istruttori; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice principale, che avrebbe imposto di leggere l'intervento della committente come subentro nel rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse ampia, intellegibile e idonea a spiegare perché non si potesse ravvisare la nascita di un rapporto contrattuale diretto tra subappaltatrice e committente. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che la doglianza riguardava non il thema decidendum ma la valutazione delle prove; ha inoltre precisato che non erano ravvisabili violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. né dell'art. 2697 c.c., poiché la ricorrente sollecitava soltanto una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Ha infine escluso l'omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che l'abbandono del cantiere e le difficoltà dell'appaltatrice principale erano stati in realtà esaminati dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente; il vizio non ricorre quando la decisione espone in modo comprensibile il ragionamento seguito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale base del dovere di motivazione sufficiente e intelligibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice omette di pronunciare su una domanda o eccezione o decide su questioni non proposte; non riguarda la diversa valutazione delle prove o le ragioni poste a fondamento della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla con prudente apprezzamento quando la legge impone una diversa regola; non se si contesta il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione ricorre solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione nel merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la decisione conforme alla proposta del consigliere delegato e per la disciplina del procedimento camerale.

  • art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.

    Richiamato ai fini della regolazione delle spese in relazione alla decisione conforme alla proposta.

  • art. 96 co. 3 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata in favore della controparte.

  • art. 96 co. 4 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

  • art. 8053/2014

    Richiamato come precedente sui limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia solo graficamente esistente ma non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente che la parte ritenga errata la valutazione del materiale probatorio.
  • La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. riguarda l'omessa pronuncia su domande o eccezioni o la pronuncia su domande non introdotte, non anche il modo in cui il giudice ha apprezzato i fatti o le prove.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo in caso di utilizzo di prove non introdotte dalle parti, o di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non sono strumenti per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. presuppone un errore nell'allocazione dell'onere probatorio; non ricorre quando si contesta che il giudice abbia tratto dai fatti provati conclusioni diverse da quelle auspicate dalla parte.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico decisivo sia stato davvero trascurato dal giudice di merito; non ricorre quando il fatto sia stato considerato, anche solo implicitamente, nella motivazione.
  • In presenza di una pretesa costituzione di un rapporto contrattuale diretto per facta concludentia, l'ingerenza del committente nel cantiere può essere letta come esercizio dei poteri di controllo e di coordinamento se il giudice di merito accerta in fatto che l'appaltatore principale sia rimasto l'interlocutore contrattuale diretto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.