Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della mancata esclusione del cosiddetto reato impossibile, sostenendo che l'imputata aveva rovistato senza asportare nulla e che l'assenza dell'oggetto era tale da escludere offensività concreta; 2) contestazione della riqualificazione della condotta in tentato furto in privata dimora (art. 624-bis), ritenendo erroneo includere lo spogliatoio dell'ospedale nella nozione di privata dimora; 3) doglianza per la mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis), con argomentazioni sulla determinazione del minimo edittale per il tentativo e sulla non considerabilità di un precedente estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. In particolare: 1) ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul reato impossibile, affermando che la temporanea/accidentale assenza dell'oggetto non esclude il tentativo quando siano stati compiuti atti chiaramente idonei ad impossessarsi di cose altrui; 2) ha confermato la possibilità di qualificare come furto in privata dimora il fatto commesso in uno spogliatoio riservato al personale medico in ospedale, richiamando le Sezioni Unite che estendono la nozione a luoghi di lavoro non aperti al pubblico dove si compiono atti di vita privata in modo riservato e con rapporto duraturo; 3) ha ritenuto infondato il motivo circa l'applicabilità dell'art. 131-bis, condividendo che — pur essendo astrattamente possibile applicare la tenuità al tentativo ridotto ai sensi dell'art. 56 — la Corte d'appello ha correttamente escluso la tenuità per la sussistenza di precedenti utili a configurare l'abitualità e per le 'allarmanti modalità' del fatto; inoltre è stata respinta l'affermazione di estinzione del precedente in quanto mancavano i presupposti dell'art. 460, comma 5, c.p.p. La declaratoria di rigetto è stata seguita dalla condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 49 cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al tema del reato impossibile; la Corte ha però confermato che la causalmente temporanea inesistenza dell'oggetto non produce l'inidoneità assoluta dell'azione.
art. 56 cod. pen.
Riferito al tentativo e alla riduzione dell'ultimo; la Corte conferma che per il tentativo la cornice edittale si determina riducendo il minimo del reato consumato.
art. 624 cod. pen.
Norma base del furto citata nel procedimento di primo grado; la Corte ne discute l'applicazione in forma tentata.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sul furto in privata dimora: la Corte conferma che la nozione di privata dimora comprende anche spazi di lavoro non aperti al pubblico in cui si compiono atti di vita privata in modo riservato e con rapporto duraturo (es. spogliatoi del personale).
art. 625 cod. pen.
Richiamata per l'aggravamento; utilizzata in combinazione con la fattispecie di furto contestata.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità: la Corte conferma che, oltre alla valutazione della cornice edittale, possono ostare l'abitualità del comportamento e le modalità particolarmente allarmanti del fatto; i precedenti non estinti rilevano ai fini dell'esclusione.
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Norma sull'estinzione degli effetti penali dopo decreto penale di condanna: la Corte osserva che l'estinzione richiede che, entro il termine previsto, il soggetto non abbia commesso altro reato della stessa indole; nel caso tale condizione non era verificata, per cui il precedente è stato correttamente considerato.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di ricorso relativi alla corretta esposizione dei motivi e rimessione; utilizzato come riferimento procedurale dai ricorrenti.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in ordine alle modalità di impugnazione e motivazione; contestato ma non condiviso dalla Corte.
art. 605 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai motivi di cassazione; i rilievi procedurali sollevati non hanno trovato accoglimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che subordina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte dopo la declaratoria di rigetto.
Massime di principio
- Tentativo e reato impossibile: quando l'agente compie atti chiaramente idonei e diretti in modo non equivoco all'impossessamento di cose altrui, la mera, accidentale o temporanea assenza dell'oggetto non esclude il tentativo; l'inidoneità assoluta sussiste solo se l'oggetto è inesistente in rerum natura o l'azione è originariamente incapace di ledere il bene.
- Privata dimora e luoghi di lavoro: la nozione di privata dimora ai fini dell'art. 624-bis può comprendere ambienti di lavoro (es. spogliatoi, retrobottega, uffici non accessibili al pubblico) quando siano destinati in modo stabile a compiere atti della vita privata, siano riservati e ne sia precluso l'accesso a terzi senza consenso; la qualificazione è questione di fatto rimessa ai giudici di merito.
- Tenuità del fatto (art. 131-bis): per valutare la non punibilità si deve considerare sia la cornice edittale (anche per il tentativo, con la riduzione prevista dall'art. 56) sia elementi ostativi quali l'abitualità dei comportamenti (precedenti della stessa indole non estinti) e la gravità o le modalità allarmanti del reato; uno solo di questi elementi può essere sufficiente per escludere la tenuità.
- Estinzione per decreto penale (art. 460, comma 5 c.p.p.): l'estinzione degli effetti penali richiede il rispetto dei termini e l'assenza di commissione di altri reati della stessa indole nel periodo stabilito; se questa condizione manca, il precedente conserva efficacia ai fini penali.
- Valutazione di merito vs Corte di Cassazione: questioni di fatto come la prevedibilità della presenza dell'oggetto, la destinazione e l'accessibilità di un locale, e le 'modalità allarmanti' del fatto sono valutazioni riservate ai giudici di merito e la Cassazione le sindaca solo per profili di diritto o per vizio motivazionale palese.
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