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Legge

L.R. Veneto 21/2010

Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 21/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Veneto la struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza su ULSS, aziende ospedaliere, IOV ed enti pubblici del sociale. Disciplina attività ordinarie e straordinarie, poteri istruttori e rapporti con la Giunta; abroga la precedente normativa del 2003. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; alcune norme transitorie operano fino al regolamento e, per convenzioni/protocolli, comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore.

Riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza socio-sanitario veneto

Riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza socio-sanitario veneto

La legge regionale del Veneto riorganizza l’attività ispettiva e di vigilanza nel settore socio-sanitario, collocando una struttura dedicata presso il Consiglio regionale. La disciplina mira a rafforzare il controllo su ULSS, aziende ospedaliere, IOV ed enti pubblici del settore sociale, in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione del Veneto esercita una continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende ULSS e ospedaliere, sull’Istituto oncologico veneto e sugli enti pubblici afferenti il settore sociale mediante una struttura ispettiva apposita. La struttura è istituita presso il Consiglio regionale e opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.

Natura dell’attività ispettiva e tipologie di controlli

L’attività ha carattere amministrativo, contabile e funzionale e riguarda i settori sanitario e sociale. Essa è qualificata come vigilanza di secondo grado: non sostituisce quindi la normale attività di verifica e vigilanza attribuita dalla normativa vigente ad altre strutture regionali.

L’attività ispettiva può essere:

  • ordinaria;
  • straordinaria.

L’attività ordinaria è svolta in conformità a un piano annuale predisposto entro il primo trimestre di ogni anno dalla commissione consiliare, d’intesa con la Giunta regionale, così da coordinarsi con la programmazione regionale. L’attività straordinaria riguarda fattispecie particolari ed è attivabile su segnalazione della Giunta regionale, dei suoi componenti o dei componenti del Consiglio regionale; la commissione consiliare può individuare, con motivazione espressa, le segnalazioni prioritarie.

Esiti delle verifiche e raccordo istituzionale

Se, nello svolgimento dell’attività, la struttura accerta irregolarità o inefficienze, trasmette alla commissione consiliare relazioni specifiche con osservazioni e proposte. Il presidente della commissione consiliare invia gli esiti dell’ispezione e della vigilanza alla Giunta regionale per gli eventuali provvedimenti conseguenti. La Giunta deve poi riferire puntualmente entro sessanta giorni dall’invio sugli interventi intrapresi.

Assetto organizzativo e risorse

La responsabilità della struttura è affidata a un dirigente regionale, secondo le procedure previste dall’ordinamento regionale delle funzioni e delle strutture. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare, determina la dotazione organica e assegna sede e mezzi necessari al funzionamento della struttura.

Poteri istruttori e collaborazione dei soggetti controllati

Per svolgere i propri compiti, la struttura ispettiva può:

  • richiedere a tutte le strutture ed enti regionali le informazioni e la documentazione necessarie, da fornire con sollecitudine;
  • accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio-sanitario regionale;
  • avvalersi, su specifica richiesta, della collaborazione di personale in servizio presso i soggetti controllati non direttamente coinvolto nelle attività di ispezione e vigilanza, oppure dell’Agenzia regionale socio sanitaria.

La struttura può inoltre invitare i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti controllati a fornire chiarimenti e a svolgere verifiche e approfondimenti. I soggetti interessati hanno l’obbligo di fornire entro i termini indicati la documentazione richiesta e di consentire l’accesso alle sedi e ai locali destinati all’attività; deve comunque essere assicurata la più ampia collaborazione.

Regolamento attuativo

Gli aspetti di natura organizzativa e funzionale sono demandati a un regolamento successivo.

Abrogazioni e modifica normativa

La legge abroga la precedente disciplina regionale del 2003 sull’attività ispettiva in materia sanitaria e sociale, nonché il relativo regolamento attuativo, salvo quanto previsto dalla norma transitoria. È inoltre abrogato un comma della legge regionale di riordino e semplificazione del 2007.

Modifica anche la legge regionale sulla cooperazione sociale, sopprimendo nel comma interessato le parole riferite alla materia ispettiva.

Norma transitoria

Fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo continua ad applicarsi, per le parti compatibili, il regolamento regionale del 2003 sull’attività ispettiva.

Nella fase di prima applicazione:

  • la direzione regionale istituita dalla precedente legge del 2003, comprese le posizioni organizzative, e il personale in servizio presso la stessa sono assegnati al Consiglio regionale;
  • sono fatti salvi, fino alla rispettiva scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore della legge, la convenzione con la Procura regionale della Corte dei conti e il protocollo d’intesa con il Comando regionale della Guardia di Finanza.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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