Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 24/2010

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 24/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina veneta sui maestri di sci, adeguando requisiti, iscrizione all’albo, aggiornamento professionale, esercizio da parte di maestri di altre Regioni o Stati UE ed extra UE, e sanzioni. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Veneto (12 novembre 2010).

Modifiche alla disciplina veneta sulla professione di maestro di sci

Modifiche alla disciplina regionale dei maestri di sci

La legge regionale del Veneto n. 24 del 2010 interviene sulla legge regionale n. 2 del 2005, aggiornando i requisiti per l’esercizio della professione di maestro di sci, le regole di iscrizione all’albo, la disciplina dei maestri provenienti da altre Regioni o da Stati esteri, nonché alcuni profili sanzionatori e transitori.

Requisiti per esercizio stabile o temporaneo

L’esercizio, sia stabile sia temporaneo, della professione di maestro di sci in Veneto è subordinato al possesso di tre requisiti:

  • idoneità psicofisica attestata da certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente;
  • assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo riabilitazione;
  • abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale prevista dalla disciplina regionale.

Albo professionale regionale e iscrizione

L’albo professionale regionale dei maestri di sci è tenuto dal Collegio regionale sotto la vigilanza della Giunta regionale ed è articolato in elenchi specifici per titoli e competenze.

Per esercitare stabilmente in Veneto è necessaria l’iscrizione all’albo regionale, purché sussistano i requisiti richiesti dalla legge. La disciplina rafforza quindi il collegamento tra abilitazione professionale e iscrizione all’albo.

Abilitazione, corsi di formazione e aggiornamento

La legge coordina la disciplina dell’abilitazione e dei corsi di formazione con il nuovo riferimento ai requisiti di idoneità psicofisica. In particolare:

  • l’abilitazione si consegue mediante corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale e superamento dei relativi esami;
  • l’abilitazione è distinta per sci alpino, fondo e snowboard;
  • il maestro di sci può svolgere attività solo entro i limiti della propria abilitazione;
  • i corsi sono istituiti dalla Giunta regionale almeno ogni due anni, con durata minima di novanta giorni;
  • l’ammissione ai corsi richiede il superamento di una prova attitudinale pratica e il possesso dell’idoneità psicofisica;
  • la validità della prova attitudinale consente l’accesso al corso entro cinque anni.

Sono inoltre previste esenzioni e agevolazioni per determinate categorie di soggetti, tra cui laureati in scienze motorie e sportive e alcuni atleti di livello nazionale o internazionale, con limiti temporali specifici per le medaglie conseguite.

L’iscrizione all’albo ha validità triennale e si rinnova con:

  • certificato di idoneità psicofisica;
  • frequenza di corsi di aggiornamento.

In caso di mancata frequenza, il Collegio può concedere una proroga di un anno su domanda dell’interessato e valutati i motivi addotti.

Maestri di sci di altre Regioni italiane

I maestri iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente in Veneto devono chiedere l’iscrizione all’albo regionale veneto.

L’iscrizione è disposta dal Collegio regionale previa verifica:

  • del certificato di iscrizione nell’albo di provenienza;
  • del possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina veneta;
  • dell’assenza dei presupposti ostativi connessi a procedimenti disciplinari in corso nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.

Per l’esercizio temporaneo nel Veneto, i maestri provenienti da altre Regioni o Province autonome devono effettuare preventiva comunicazione al Collegio regionale e alle scuole di sci locali, indicando dati identificativi, aree sciistiche e periodo di attività. Devono inoltre praticare tariffe non superiori a quelle della scuola di sci locale. L’obbligo non si applica ai maestri che accompagnano i propri allievi provenienti da altre Regioni o Province autonome.

Maestri di sci di altri Stati dell’Unione europea ed extra UE

Per i maestri di sci di Stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare stabilmente in Veneto, l’iscrizione all’albo regionale è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo il decreto legislativo n. 206 del 2007.

Per i maestri di sci di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’iscrizione è regolata dal DPR n. 394 del 1999.

Per l’esercizio temporaneo:

  • ai maestri UE si applica il decreto legislativo n. 206 del 2007;
  • ai maestri extra UE si applica il DPR n. 394 del 1999.

In entrambi i casi, i maestri devono comunicare al Collegio regionale le aree sciistiche e il periodo di attività; per i maestri extra UE va comunicata anche la copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile valida nel territorio italiano.

Vigilanza e sanzioni

Le modalità di vigilanza sull’applicazione della disciplina sono determinate dalla Giunta regionale e dalle Province competenti, che possono istituire specifiche figure addette alla sorveglianza.

Sul piano sanzionatorio, chi esercita nel territorio del Veneto l’attività di maestro di sci senza essere iscritto all’albo regionale, pur essendo in possesso dell’abilitazione, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 770 euro.

Disposizioni transitorie

Sono iscritti di diritto all’albo regionale i maestri già iscritti, al momento dell’entrata in vigore della legge, all’albo regionale previsto dalla precedente legge regionale n. 16 del 1992.

È inoltre riconosciuta l’equipollenza, a tutti gli effetti, del diploma di specializzazione per l’insegnamento del surf da neve conseguito prima dell’entrata in vigore della legge da parte di maestri abilitati nello sci alpino o di fondo, rispetto all’abilitazione per snowboard.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta il 12 novembre 2010.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.