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Legge

L.R. Veneto 25/2010

Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Normativa regionaleL.R. Veneto 25/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 25/2010 interviene sulla l.r. n. 12/2009 sulla bonifica: sospende fino al 31 dicembre 2010 l’applicazione di alcune norme sui contributi per immobili urbani serviti da fognatura, fissa termini per i piani di classifica e per il parere consiliare sulle direttive regionali, e dispone l’esenzione dal contributo di bonifica per lo scolo delle acque per gli immobili colpiti dall’alluvione di novembre 2010, limitatamente all’anno 2010.

Modifiche alla disciplina regionale sulla bonifica e esenzione dal contributo di bonifica per il 2010

Modifiche alla disciplina regionale sulla bonifica e misure emergenziali per il 2010

La legge regionale del Veneto n. 25 del 2010 integra la legge regionale n. 12/2009 in materia di bonifica e tutela del territorio, introducendo termini procedurali per i piani di classifica e una misura agevolativa straordinaria connessa agli eventi alluvionali di novembre 2010. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.

Sospensione temporanea del contributo di bonifica per immobili urbani serviti da pubblica fognatura

In attesa del completamento delle operazioni di individuazione dello stato degli allacciamenti degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, viene sospesa l’applicazione delle disposizioni che escludono o imputano il contributo di bonifica per lo scolo delle acque, fino al 31 dicembre 2010. La sospensione ha dunque natura transitoria e si collega alla necessità di definire con precisione le aree interessate e la ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti.

Direttive regionali e approvazione dei piani di classifica

La Giunta regionale deve definire le direttive per la redazione dei piani di classifica sentita la competente commissione consiliare, la quale deve esprimersi entro 30 giorni; decorso tale termine, il parere si intende superato. Le direttive devono essere adottate entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale n. 12/2009, mediante un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore.

I Consorzi di bonifica, entro 90 giorni dall’approvazione definitiva delle direttive da parte della Giunta, devono approvare i piani di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile.

Potere sostitutivo della Giunta regionale

Se il Consorzio non provvede entro il termine di 90 giorni, la Giunta regionale lo diffida a ottemperare entro ulteriori 30 giorni. Decorso anche tale termine, la Giunta nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del consorzio, che deve provvedere all’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro i successivi 60 giorni.

Criteri per i piani di classifica e per la determinazione dei contributi

La disciplina dei piani di classifica viene richiamata e precisata nei suoi criteri essenziali:

  • i benefici della bonifica possono riguardare uno o più immobili e devono incrementarne o conservarne il valore;
  • il beneficio di presidio idrogeologico riguarda immobili in aree collinari e montane protetti da opere e interventi dei consorzi;
  • il beneficio di natura idraulica riguarda immobili di collina e pianura protetti da allagamenti e ristagni;
  • il beneficio di disponibilità irrigua riguarda immobili serviti da opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione dell’acqua.

Per i benefici di natura idraulica il contributo è determinato sulla base di indici tecnici ed economici; per gli immobili urbani l’indice tecnico non può, di norma, superare di venti volte quello degli immobili agricoli, mentre i sistemi di mitigazione idraulica comportano una riduzione proporzionale. Gli indici economici fanno riferimento ai redditi catastali rivalutati. Per il beneficio irriguo il contributo dipende da superficie attrezzata, coltivazioni praticabili e quantità d’acqua distribuite.

Esenzione dal contributo per gli immobili colpiti dall’alluvione di novembre 2010

Gli immobili interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010, individuati nell’ambito della sospensione di cui sopra, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica per lo scolo delle acque per l’anno 2010.

I comuni interessati devono delimitare le aree colpite e trasmettere alla Giunta regionale le relative risultanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Urgenza ed entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Le misure temporanee e l’esenzione per l’anno 2010 risultano quindi strettamente collegate a tale finestra temporale e agli eventi alluvionali del novembre 2010.

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