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Legge

L.R. Veneto 26/2010

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 26/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 26/2010 separa dai servizi di trasporto pubblico locale la disciplina sanzionatoria dei servizi ferroviari di interesse regionale e introduce regole specifiche per biglietto, convalida, regolarizzazione a bordo e sanzioni. Prevede importi fissi, casi di esclusione o attenuazione della sanzione, obblighi di informazione al pubblico e destinazione dei proventi a investimenti per il servizio.

Sanzioni per irregolarità di viaggio sui servizi ferroviari regionali del Veneto

Sanzioni per gli utenti dei servizi ferroviari regionali del Veneto

La legge regionale ridefinisce la disciplina delle irregolarità di viaggio sui servizi ferroviari di interesse regionale, applicabile nel territorio della Regione del Veneto. Il provvedimento sottrae tali servizi alla disciplina generale del trasporto pubblico locale e introduce una normativa specifica su titoli di viaggio, regolarizzazione e sanzioni.

Ambito di applicazione

Le nuove regole riguardano gli utenti dei servizi ferroviari di interesse regionale. Restano invece sotto la disciplina generale del trasporto pubblico locale tutti gli altri servizi, con esclusione dei servizi ferroviari espressamente regolati dalla nuova disposizione.

Obblighi dell’utente

L’utente deve:

  • munirsi di valido titolo di viaggio;
  • obliterarlo e convalidarlo all’inizio del viaggio, secondo le regole previste;
  • conservarlo per tutta la durata del percorso;
  • esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

Regime sanzionatorio ordinario

La violazione degli obblighi relativi al titolo di viaggio comporta, salvo i casi speciali previsti dalla legge:

  • il pagamento della tariffa ordinaria per la classe di viaggio occupata, calcolata dalla stazione di origine per il percorso già effettuato fino alla stazione di destinazione dichiarata;
  • una sanzione amministrativa pari a euro 30,00 se pagata immediatamente o entro 10 giorni presso le stazioni abilitate o secondo le modalità del gestore;
  • una sanzione amministrativa pari a euro 150,00 se pagata dopo il 60° giorno dalla contestazione.

Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi della legge n. 689/1981.

Titolo nominativo non esibito

Le stesse sanzioni si applicano anche all’utente titolare di abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo al momento della richiesta. La sanzione non si applica se l’abbonamento viene regolarizzato successivamente all’accertamento oppure esibito entro 10 giorni presso una qualsiasi biglietteria del gestore, nei limiti previsti dalla norma.

Regolarizzazione a bordo per chi è sprovvisto di biglietto

Il viaggiatore senza biglietto che salga su un treno regionale può regolarizzare la propria posizione se avvisa il personale di bordo all’atto della salita, subito dopo la salita o comunque entro la stazione successiva. In tal caso paga il biglietto a bordo, per il solo percorso servito dal treno, con una maggiorazione di euro 5,00.

Eccezione per le stazioni venete prive di servizi di vendita

Se il viaggiatore sale da una stazione o fermata nel territorio del Veneto e ricorrono tutte le condizioni indicate dalla legge, paga soltanto il prezzo del biglietto senza maggiorazione. Le condizioni sono:

  • biglietteria chiusa o assente;
  • emettitrici automatiche assenti o non funzionanti;
  • assenza o chiusura di punti vendita alternativi nel raggio di 300 metri raggiungibili a piedi.

Titolo non convalidato ma posseduto

Il viaggiatore in possesso di titolo non convalidato non è sanzionato se:

  • chiede al personale di bordo di convalidarlo all’atto della salita, subito dopo la salita o comunque entro la stazione successiva; oppure
  • provvede subito dopo la salita all’auto-convalida scrivendo in modo chiaro e leggibile stazione di partenza, data e ora e strappando il titolo in modo da impedirne il riutilizzo.

Agevolazione per persone con capacità motoria ridotta

Non si applica la maggiorazione di euro 5,00 ai viaggiatori con capacità motoria ridotta, derivante da causa fisica anche temporanea o psichica, quando l’incapacità risulti evidente al momento dell’accertamento oppure sia prodotta adeguata certificazione entro 15 giorni presso una qualsiasi biglietteria del gestore.

Aggiornamento degli importi e pubblicità verso l’utenza

Gli importi delle sanzioni sono aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Il soggetto gestore deve inoltre dare adeguata pubblicità:

  • alle modalità di acquisto e convalida dei titoli di viaggio;
  • alle sanzioni applicabili;
  • alle altre informazioni utili all’utente.

Tali informazioni devono essere esposte nelle stazioni ferroviarie e sui treni almeno in italiano e in inglese.

Destinazione dei proventi

I proventi delle sanzioni sono introitati dal soggetto affidatario dei servizi ferroviari regionali e costituiscono un fondo separato. Il fondo è destinato esclusivamente a investimenti non previsti dal contratto tra Regione e gestore e funzionali al miglioramento della qualità del servizio e del benessere degli utenti. Le risorse sono impiegate secondo un piano di investimenti definito annualmente dal gestore d’intesa con la Giunta regionale.

Disciplina residuale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge regionale, si applica il DPR 11 luglio 1980, n. 753.

Regime complessivo della modifica

La legge modifica anche la disciplina generale dell’articolo 37 della legge regionale n. 25/1998, escludendo i servizi ferroviari regionali dall’ambito delle sanzioni generali del trasporto pubblico locale e abrogando il previgente comma 5. Per il resto, il trasporto pubblico locale continua a seguire la disciplina ordinaria prevista dalla legge regionale di base.

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