L.R. Veneto 23/2010
Modifiche della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 23/2010 aggiorna la legge n. 19/2002 sull’elenco degli organismi di formazione accreditati: precisa l’oggetto dell’accreditamento, estende il riferimento anche agli interventi riconosciuti, introduce la sospensione dell’accreditamento fino a 360 giorni per irregolarità diverse dalla revoca e prevede l’ineleggibilità ai bandi regionali per il periodo di sospensione. La Giunta deve definire entro 60 giorni i criteri di gradazione delle sanzioni.
Modifiche alla disciplina regionale dell’accreditamento degli organismi di formazione
Modifiche alla disciplina dell’accreditamento degli organismi di formazione
La legge regionale del Veneto n. 23 del 2010 interviene sulla legge regionale n. 19/2002, che disciplina l’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati. L’obiettivo è aggiornare la normativa sull’accreditamento, chiarendo le attività rilevanti e introducendo una sanzione intermedia rispetto alla revoca.
Ambito dell’accreditamento e attività ammesse
La disciplina dell’elenco regionale viene precisata sotto due profili principali:
- l’elenco riguarda gli organismi di formazione accreditati;
- l’accreditamento consente di realizzare non solo interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche, ma anche interventi di formazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10.
Viene inoltre chiarito che l’accreditamento è collegato alla realizzazione degli interventi finanziati con risorse pubbliche, non alla mera possibilità di proporli.
Requisiti e istruttoria per l’iscrizione
Resta ferma la struttura della procedura di iscrizione nell’elenco regionale, che continua a richiedere la presentazione di un’istanza al Presidente della Giunta regionale da parte del soggetto che gestisce la formazione professionale, corredata dagli atti costitutivi e statutari, ove esistenti.
L’istanza deve indicare, tra l’altro:
- la sede operativa per la quale si chiede l’accreditamento;
- la dotazione finanziaria destinata alle attività formative e di orientamento;
- le risorse umane e strumentali disponibili;
- le attività svolte nei due anni precedenti, con indicazione di tipologia dei corsi, partecipanti, finanziamenti ottenuti e risultati conseguiti;
- la rappresentatività socio-economica o professionale, il radicamento territoriale e la rete di collaborazioni;
- l’eventuale certificazione di qualità rilasciata da organismo accreditato o equivalente.
Il dirigente della struttura competente provvede all’iscrizione entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, previa verifica dei requisiti, e comunica l’iscrizione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’inserimento nell’elenco nazionale delle sedi operative.
Controlli sul mantenimento dei requisiti
La struttura regionale competente continua a verificare il mantenimento dei requisiti dei soggetti iscritti, secondo modalità definite dalla Giunta regionale. In caso di perdita dei requisiti o di non veridicità della documentazione sui risultati dell’attività formativa, l’iscrizione viene revocata con decreto del dirigente, previa contestazione agli interessati.
Resta inoltre l’obbligo, per gli iscritti, di accettare i controlli finalizzati a verificare il mantenimento dei requisiti; la violazione di tale obbligo comporta la revoca dell’iscrizione.
Nuova sanzione della sospensione dell’accreditamento
Per le irregolarità diverse da quelle che determinano la revoca, il dirigente può disporre, con decreto motivato e previa contestazione, la sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni.
Durante la sospensione:
- l’organismo non può partecipare ai bandi regionali in materia di formazione;
- la misura opera per tutto il periodo di efficacia della sospensione.
Norma transitoria e criteri applicativi
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire con apposito provvedimento i criteri di gradazione delle sanzioni previste.
Utilità pratica e attualità della disciplina
La legge ha natura modificativa di una disciplina regionale dell’accreditamento formativo. Il suo contenuto è rilevante nella misura in cui si applica alla gestione dell’elenco regionale e alle misure sanzionatorie per gli organismi di formazione accreditati nel Veneto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 8 nov 2010L.R. Veneto 22/2010
- Legge · 8 nov 2010L.R. Veneto 24/2010
- Legge · 19 nov 2010L.R. Veneto 25/2010
- Legge · 2 dic 2010L.R. Veneto 26/2010
- Legge · 6 dic 2010L.R. Veneto 28/2010
- Legge · 6 dic 2010L.R. Veneto 27/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →