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Legge

L.R. Veneto 22/2010

Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palii.

Normativa regionaleL.R. Veneto 22/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce e valorizza nel Veneto palii, giostre e rievocazioni storiche di interesse locale, istituendo un registro regionale, un calendario annuale e un logo dedicato. Prevede contributi regionali per l’organizzazione delle manifestazioni iscritte, criteri definiti dalla Giunta e rinvio al regime delle autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande. I contributi sono previsti per gli esercizi 2011 e 2012.

Valorizzazione delle manifestazioni storiche e dei palii nel Veneto

Valorizzazione delle manifestazioni storiche e dei palii nel Veneto

La legge disciplina, per il solo territorio della Regione del Veneto, la valorizzazione delle manifestazioni storiche di interesse locale, come palii, giostre e rievocazioni storiche. Il provvedimento le considera parte del patrimonio storico-culturale regionale e strumento di promozione turistica, coesione sociale e diffusione delle tradizioni.

Finalità dell’intervento regionale

La Regione riconosce tali manifestazioni come espressioni dell’identità regionale e intende sostenerle per più obiettivi:

  • favorire la ricerca storica e culturale e la conoscenza delle tradizioni e del territorio;
  • promuovere, realizzare, conservare e salvaguardare elementi storici connessi alle manifestazioni, come arredi, manufatti, costumi e musiche;
  • promuovere i centri storici sede delle manifestazioni;
  • coinvolgere soggetti giuridici che abbiano nello statuto l’organizzazione di manifestazioni storiche di interesse locale;
  • promuovere aggregazione e coesione sociale;
  • coinvolgere il mondo della scuola e stimolare l’apprendimento scolastico.

Manifestazioni storiche di interesse locale

La disciplina si applica a due categorie di manifestazioni:

  • rappresentazioni rievocative di rilevanti avvenimenti storici, le cui origini siano comprovate da fonti documentali;
  • manifestazioni che ripropongono usi, costumi e tradizioni proprie dell’immagine e dell’identità regionale, con particolare valore storico-culturale e organizzate in modo ricorrente da almeno quindici anni, secondo la periodicità che le contraddistingue.

Registro regionale e criteri di iscrizione

È istituito il registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono nel territorio regionale. La tenuta del registro è affidata alla struttura regionale competente in materia di spettacolo. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la commissione consiliare competente, definisce criteri e modalità per l’inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.

Promozione, logo e calendario annuale

Le manifestazioni iscritte al registro concorrono alla formazione del calendario annuale delle manifestazioni storiche del Veneto. Esse sono contraddistinte da un logo apposito, definito dalla Giunta regionale, recante la dicitura “manifestazione storica di interesse locale”. Nelle attività promozionali possono inoltre utilizzare il simbolo regionale identificativo del turismo veneto previsto dalla legge regionale n. 33 del 2002. Le iniziative attuative della programmazione turistica regionale devono fare espresso riferimento al calendario delle manifestazioni storiche di interesse locale.

Contributi regionali e criteri di priorità

La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può concedere contributi per l’organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel registro. La stessa Giunta definisce:

  • modalità e termini per la presentazione delle domande;
  • tipologie di spese ammissibili;
  • modalità di erogazione dei contributi;
  • modalità di rendicontazione delle spese sostenute. Nella concessione dei contributi devono essere privilegiate le iniziative che realizzano circuiti tra manifestazioni storiche di interesse locale o che coinvolgono città europee con tradizioni e culture affini, assicurando forme agevolate di fruibilità e favorendo la promozione turistica dei territori interessati.

Somministrazione di alimenti e bevande

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in occasione di manifestazioni storiche di interesse locale si applica la disciplina delle autorizzazioni temporanee prevista dalla legge regionale n. 29 del 2007.

Aspetti finanziari e limiti temporali

Gli oneri per i contributi previsti dall’articolo 4 sono quantificati in 150.000 euro per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012. La copertura avviene mediante prelievo dal fondo speciale per le spese correnti e corrispondente incremento del capitolo di bilancio destinato alle manifestazioni e istituzioni culturali. La legge, per la parte finanziaria espressamente indicata, è legata a risorse previste per i soli esercizi 2011 e 2012; non emergono ulteriori termini di efficacia generale, ma il riferimento al finanziamento è temporalmente circoscritto a tali annualità.

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