Ordinanza n. 240/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 243/2026, pubblicata in data 23.4.2026, resa tra le parti nel giudizio di prime cure r.g. 693/2026, nell'ambito del quale gli odierni appellanti avevano chiesto l'annullamento, previa sospensione: « - Dell'ordinanza n. 3 del 21.01.2026, notificata in data 22.01.2026, con la quale il Comune di Altofonte V Settore Urbanistica e Territorio ha ingiunto agli odierni ricorrenti nella qualità di proprietari dell'immobile sito in viale-OMISSIS- - Altofonte (PA) e censito al N.C.E.U. foglio -OMISSIS-, la demolizione delle seguenti opere “piano sottotetto, accessibile mediante corpo scala posto lateralmente all'edificio, soprastante il primo piano, con strutture portanti in c.a. e copertura a falde inclinate, definito da manto di tegole ed adibito a locale di deposito, privo di rifiniture interne, aventi dimensioni in pianta ml. 10,50 x 17,20 circa, altezza max 2.95 ml e min. 1.30 ml»; - Ove occorra del verbale di sopralluogo del 15.12.2025 il cui contenuto allo stato non risulta conosciuto; - Ove occorra della nota prot. 12754 del 20.09.2025 il cui contenuto allo stato non risulta conosciuto; - Nonché di ogni ulteriore atto e/o documento e/o provvedimento presupposto connesso e conseguenziale».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di un piano sottotetto adibito a deposito, nonché atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo e una nota istruttoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari hanno impugnato in primo grado l'ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione di un piano sottotetto soprastante il primo piano, accessibile mediante corpo scala laterale, realizzato con strutture portanti in cemento armato e copertura a falde inclinate, avente dimensioni di circa 10,50 per 17,20 metri e altezza variabile tra 1,30 e 2,95 metri. Hanno inoltre gravato, ove occorrente, il verbale di sopralluogo e una nota comunale, deducendo profili di illegittimità non specificati nel testo dell'ordinanza. Il TAR aveva respinto la domanda cautelare. In appello cautelare, i proprietari hanno contestato tale ordinanza di reiezione, chiedendo la sospensione dell'esecuzione degli atti repressivi.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto la domanda cautelare proposta in primo grado, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto opportuno riservare al merito l'esame di non implausibili profili di fumus boni iuris, anche in ragione della peculiare vicenda fattuale. Ha tuttavia ravvisato primariamente il periculum in mora, ritenendo necessario evitare l'esecuzione della demolizione e mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate. La segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 62, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare e prevede, a seguito della decisione, la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto può essere disposta quando sussista un periculum in mora concreto e prevalente, anche se l'esame dei profili di fumus boni iuris viene riservato alla fase di merito, purché le censure non risultino manifestamente implausibili.
- Quando l'esecuzione di un provvedimento amministrativo, quale un'ordinanza di demolizione, rischia di modificare irreversibilmente la situazione materiale controversa, la tutela cautelare può essere accordata per mantenere integra la res adhuc integra fino alla decisione di merito.
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