L.R. FVG 13/2020
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale FVG 13/2020 introduce modifiche e interventi urgenti in numerosi settori: finanze, personale, autonomie locali, sicurezza, cultura, sport, infrastrutture, turismo, agricoltura, lavoro, istruzione, ambiente, sanità, terzo settore. Molte disposizioni sono temporanee e legate al 2020-2021 o all’emergenza COVID-19. Da considerare oggi in larga parte superata o di rilievo storico/finanziario.
Legge multisettoriale di assestamento e misure urgenti 2020 della Regione Friuli Venezia Giulia
Legge multisettoriale di assestamento e misure urgenti 2020 della Regione Friuli Venezia Giulia
La legge interviene in modo esteso su più ambiti dell’ordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia, con modifiche puntuali a leggi settoriali e con una serie di misure straordinarie, molte delle quali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Finanze, bilancio e patrimonio
La legge modifica o aggiorna varie disposizioni finanziarie pregresse, tra cui norme su sponsorizzazioni, spese per autoveicoli e limiti temporali di precedenti autorizzazioni di spesa. Interviene inoltre sul patrimonio immobiliare regionale, chiarendo che le disposizioni sul trasferimento o sull’uso di beni devono rispettare il Codice dei beni culturali.
Sono inoltre previste numerose disposizioni di copertura finanziaria e di variazione di bilancio per gli interventi introdotti dalla legge, con imputazione alle diverse missioni e programmi del bilancio 2020-2022.
Funzione pubblica e personale
Sul pubblico impiego la legge:
- abroga una disposizione previgente della legge regionale n. 23/1997;
- riduce dal 50% al 30% il limite richiamato in materia di trattamento di alcune fattispecie del comparto unico;
- rafforza la valorizzazione, nei concorsi, dell’esperienza maturata presso la stessa amministrazione con contratti a termine, co.co.co., somministrazione o tirocinio formativo concluso con attestazione finale;
- disciplina i concorsi nel caso di assunzioni presso amministrazioni diverse, demandando a regolamento vari profili procedurali e organizzativi.
L’Ufficio unico viene confermato come struttura deputata a formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente.
È prevista inoltre l’assunzione a tempo indeterminato, nel biennio 2020-2021, di personale dirigenziale a termine degli enti locali del Comparto unico, entro il limite del 50% dei posti disponibili, con prova di idoneità e previo possesso di almeno 36 mesi di servizio negli ultimi 5 anni, maturati entro il 30 giugno 2021.
Autonomie locali, sicurezza e immigrazione
In materia di enti locali la legge interviene sui rapporti tra Comuni, Unioni territoriali intercomunali ed Enti di decentramento regionale, anche con regole transitorie per l’approvazione di accordi e con un collegio arbitrale per i casi di non conformità delle deliberazioni, da attivare entro il 15 ottobre 2020.
Per gli amministratori locali vengono modificate le regole sulle indennità, con riduzione di un quinto per i lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa e con possibilità di rimborso anche forfettario; la legge prevede inoltre un futuro concorso finanziario regionale per compensare l’impatto sui bilanci comunali.
Sul fronte sicurezza si autorizza un’ulteriore spesa per il 2020 e si prorogano fino al 31 ottobre 2021 diversi termini di spesa e rendicontazione relativi a programmi di finanziamento per la polizia locale.
In materia di immigrazione viene riscritta la disciplina del Programma annuale degli interventi e viene demandata a regolamento regionale la definizione dei requisiti minimi dei servizi di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati.
Misure anti-COVID su consultazioni elettorali e attività amministrative
Per le elezioni comunali del 2020 vengono rimodulati alcuni termini e, in caso di contemporaneità con il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, si applica la normativa statale sulla contemporaneità degli adempimenti. Sempre per il 2020, nei comuni fino a 3.000 abitanti non è richiesta la sottoscrizione per la presentazione delle candidature; per gli altri comuni sono fissati nuovi limiti minimi e massimi di sottoscrizioni in base alla popolazione.
Cultura, sport e beni culturali
In materia sportiva la legge introduce principi di semplificazione, “innanzitutto digitale”, e autorizza l’uso del registro nazionale CONI tramite convenzione. Vengono inoltre confermati o rinegoziati vari contributi per impianti sportivi, tra cui quelli per Rugby Union FVG, Comune di Ronchis e Comune di Fontanafredda, con nuove scadenze per domande, cronoprogrammi e rendicontazioni.
È prorogata fino al 31 dicembre 2021 la gestione, previo accordo, delle concessioni o convenzioni per impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o già scaduti al 23 febbraio 2020.
Nel settore culturale sono rivisti i criteri di riparto del credito d’imposta e le regole sugli Ecomusei, con anticipazione integrale del contributo e specificazione delle spese ammissibili.
Infrastrutture, urbanistica e viabilità
Sul codice dell’edilizia viene introdotta la possibilità, per interventi di recupero o riqualificazione di aree urbanizzate, di monetizzare le superfici destinate a parcheggi e verde quando sia impossibile reperirle, con vincolo di destinazione dei proventi a opere urbanistiche equivalenti.
La legge proroga automaticamente di due anni, per i titoli edilizi in corso tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza COVID-19, la validità degli atti abilitativi edilizi senza adempimenti da parte degli interessati.
Sono previste anche misure di sostegno ai lavori pubblici collegate ai maggiori oneri per sicurezza COVID-19 e per l’allungamento dei tempi di esecuzione, oltre a numerose conferme o devoluzioni di contributi per scuole, chiese, aree degradate e altri interventi locali.
Turismo
Per sostenere la ripresa del settore turistico le attività di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni per l’uso di suolo pubblico sono esentate, fino al 31 ottobre 2020, dall’obbligo di presentare la SCIA prevista dal codice edilizio regionale.
Agricoltura, montagna, boschi e caccia
La legge proroga al 31 luglio 2020 il termine per le domande di contributo per la conservazione dei prati stabili per l’anno 2020. In materia forestale e venatoria aggiorna le disposizioni su incendi boschivi e selezione degli aspiranti cacciatori nelle riserve.
È anche prevista la possibilità di confermare e riallocare un finanziamento per la razionalizzazione fondiaria, destinandolo alla progettazione e realizzazione di un Piano di insediamento produttivo agricolo (PIPA).
Lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Sono introdotti percorsi formativi sperimentali per il personale dell’esercito, con avviso entro 30 giorni e soggetti attuatori accreditati.
In materia di istruzione e famiglia si interviene su diritto allo studio, scuole dell’infanzia non statali, sezioni primavera, asili nido e contenimento delle rette, con diverse disposizioni temporanee per il solo anno 2020 e con termini stringenti per le domande.
Ambiente ed energia
In ambito ambientale si chiarisce che, in sede di autorizzazione unica ambientale, è compresa l’autorizzazione idraulica relativa a specifici scarichi. Si introducono inoltre servitù di allagamento per interventi di riduzione delle piene, con indennità parametrate entro due terzi di quella espropriativa, e una disciplina semplificata per alcuni prelievi litoidi nei corsi d’acqua di classe 1, 2 e 3.
È inoltre prorogata la durata delle concessioni di derivazione d’acqua a uso potabile fino alla scadenza delle convenzioni di affidamento degli impianti ai gestori del servizio idrico integrato.
Sanità e sociale
La legge riorganizza vari profili del Servizio sanitario regionale, adegua le regole sugli incarichi per attività assistenziali, rafforza la disciplina delle autorizzazioni sanitarie e sociosanitarie e introduce un nuovo apparato sanzionatorio amministrativo, con sanzioni fino a 20.000 euro e possibili sospensioni fino a 180 giorni.
Sono previsti contributi straordinari all’Associazione Via di Natale e alla Fondazione Progetto autismo FVG ONLUS, oltre a un incremento delle risorse regionali per la premialità del personale sanitario nel 2020 e alla istituzione dell’Area Welfare di Comunità presso l’ASU GI, con conferma dei rapporti già attivati dal 1° gennaio 2020.
Cooperazione internazionale e Terzo settore
Per la cooperazione allo sviluppo il Comitato regionale passa da un ruolo di valutazione a uno di espressione di parere, con rappresentanza degli enti del Terzo settore.
Nel Terzo settore sono estese le finalità finanziabili a interventi per persone fragili, caregiver familiari e mobilità/accessibilità di persone con disabilità, con regole sul reimpiego delle risorse non utilizzate. Sono inoltre previste deroghe e chiarimenti per volontariato, promozione sociale e cooperative sociali in relazione all’emergenza COVID-19.
Regimi transitori e scadenze rilevanti
Molte disposizioni hanno efficacia limitata o sono state pensate per il 2020-2021, in particolare quelle relative a:
- emergenza COVID-19;
- elezioni comunali 2020;
- proroghe di rendicontazione e di esecuzione per contributi già concessi;
- titoli edilizi con proroga automatica biennale;
- sospensioni o modifiche temporanee dei procedimenti contributivi.
Valutazione di attualità
Pur essendo formalmente una legge ancora rinvenibile nel testo consolidato, la sua struttura è tipica di una legge di assestamento e di misure emergenziali riferita soprattutto al 2020-2021, con molte disposizioni ormai scadute o prive di utilità pratica autonoma. Per questo, sul piano applicativo attuale, essa è in larga parte da considerare superata o deprecata.
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