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Legge

L.R. FVG 14/2020

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.

Normativa regionaleL.R. FVG 14/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua la disciplina regionale su paesaggio, urbanistica ed edilizia: conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, deleghe ai Comuni per le autorizzazioni paesaggistiche, nuova disciplina dello SUE, modifiche al codice edilizio e procedura per l’aggiornamento del PGT. Vigente dal 16 luglio 2020 nel Friuli Venezia Giulia.

Disposizioni su paesaggio, urbanistica ed edilizia nella Regione Friuli Venezia Giulia

Disposizioni su paesaggio, urbanistica ed edilizia nella Regione Friuli Venezia Giulia

La legge interviene sul quadro regionale in materia di paesaggio, urbanistica ed edilizia, modificando la legge regionale 5/2007, il codice regionale dell’edilizia di cui alla legge regionale 19/2009 e la legge regionale 22/2009 sulla pianificazione territoriale. Le modifiche operano esclusivamente nel territorio del Friuli Venezia Giulia e sono in vigore dal 16 luglio 2020.

Paesaggio: conformazione degli strumenti urbanistici al PPR e partecipazione ministeriale

I Comuni devono conformare o adeguare i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del Piano paesaggistico regionale (PPR), secondo le procedure della normativa urbanistica regionale e nei termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I termini sono rideterminati in applicazione della normativa statale connessa all’emergenza COVID-19. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento è demandata al PPR.

Paesaggio: commissioni, compensi e professionalità esterne

Per la partecipazione alle sedute della commissione paesaggistica, i dipendenti di enti pubblici in servizio partecipano nell’ambito dei compiti istituzionali senza compensi. Se il Comune ritiene di avvalersi di componenti esterni, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, può riconoscere un gettone di presenza e il rimborso delle spese, secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell’articolo 59.

Paesaggio: delega delle funzioni autorizzatorie e casi riservati alla Regione

Le funzioni amministrative in materia paesaggistica sono delegate ai Comuni per:

  • procedimenti autorizzatori semplificati;
  • autorizzazione paesaggistica ordinaria, salvo i casi riservati alla Regione.

La Regione mantiene la competenza, fino alla conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, nei casi indicati dalla legge, tra cui interventi di nuova edificazione o demolizione e ricostruzione con determinate soglie di volumetria, riduzioni di superficie boscata oltre specifiche soglie, interventi su fiumi, torrenti, corsi d’acqua, alvei, sponde, argini, costa marittima e lagunare, movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi, opere di carattere sovracomunale e interventi soggetti a conformità urbanistica.

La delega ai Comuni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e organizzazione. In assenza della Commissione locale del paesaggio può essere conferita la sola delega per le funzioni semplificate. Se il Comune non possiede i requisiti, la Giunta può delegare ad altri soggetti previsti dal codice dei beni culturali, previa verifica regionale.

Restano in capo alla Regione o ai Comuni delegati, secondo la ripartizione di competenza, le funzioni sanzionatorie, l’accertamento della compatibilità paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Paesaggio: regime transitorio

I procedimenti paesaggistici non conclusi alla data di entrata in vigore della legge del 2020 sono conclusi dall’ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del procedimento, secondo la disciplina allora vigente. Sono inoltre confermate le deliberazioni regionali già adottate fino a tale data con cui erano state delegate funzioni amministrative in materia di paesaggio.

Edilizia: definizioni e ampliamento del novero degli interventi liberi

Vengono aggiornate alcune definizioni del codice regionale dell’edilizia, con esclusione dal computo di determinate strutture accessorie o di protezione, come rampe di scale aperte, strutture con profondità massima non superiore a 2 metri, tamponature, intercapedini, rivestimenti nei limiti di legge e tettoie per parcheggi nei limiti previsti. Viene inoltre elevato da 1,60 metri a 2 metri il limite di profondità richiamato per alcune fattispecie edilizie.

Sono inoltre ricompresi nell’attività edilizia libera, se realizzati da enti pubblici e se non costituiscono trasformazione territoriale, gli interventi di difesa idrogeologica, idraulico-forestale e geologica previsti dalla normativa regionale di settore.

Edilizia: interventi subordinati a SCIA e soglie dimensionali

È aggiornato il riferimento ai balconi e poggioli aggettanti, portando a 2 metri la soglia di profondità rilevante. Viene modificata anche la disciplina relativa a determinate fattispecie edilizie in zona agricola o extraurbana, con riferimento alle quote altimetriche medie inferiori a 400 metri sul livello del mare.

Sono poi rivisti i bonus e le deroghe dell’articolo 39 bis, chiarendo che la disciplina opera entro il limite del 50% delle superfici utili e accessorie esistenti e che le superfici accessorie non si computano nei limiti di superfici o volumi realizzabili in deroga, pur restando ammissibili rispetto a distanze, altezze, superfici o volumi dei regolamenti e strumenti urbanistici, entro i limiti fissati. Tra le finalità ammesse in deroga rientra anche il miglioramento igienico-funzionale o l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Edilizia: titoli abilitativi, convenzioni urbanistiche e proroghe

La disciplina aggiorna il lessico dei titoli edilizi sostituendo il termine “denuncia” con “segnalazione certificata” dove previsto. Per gli interventi da attuare in forza di convenzioni urbanistiche già deliberate alla data del 29 aprile 2019, continua ad applicarsi la legislazione edilizia vigente al momento della deliberazione, salvo opzione degli interessati per la disciplina sopravvenuta per le opere non ancora realizzate.

I termini quinquennali di ultimazione dei lavori richiamati dalla normativa regionale del 2019 si applicano automaticamente ai titoli edilizi in corso di validità alle date indicate dalle leggi regionali 9/2019 e 6/2019, nonché ai titoli in corso di validità all’11 luglio 2016, senza necessità di comunicazione o richiesta di proroga.

Sportello unico per l’edilizia (SUE) e rapporti telematici

Ogni Comune, singolarmente o in forma associata, deve attivare il SUE quale unico punto di accesso telematico per i rapporti fra privati e pubbliche amministrazioni in materia edilizia. Il SUE riceve comunicazioni di inizio lavori, SCIA, domande di permesso di costruire, segnalazioni certificate di agibilità e ogni altra istanza o comunicazione prevista dalla legge, rilasciando immediatamente ricevuta con l’indicazione dei termini procedimentali.

Il SUE inoltra telematicamente la documentazione alle altre amministrazioni, acquisisce gli atti di assenso necessari, rilascia permessi di costruire e certificazioni urbanistiche, paesaggistiche, ambientali ed edilizie, e adotta i provvedimenti sanzionatori e di sanatoria. Fornisce inoltre informazioni, supporto tecnico e giuridico, accesso gratuito a banche dati utili e riceve le istanze di accesso agli atti edilizi.

La Regione istituisce il portale “SUE in rete”, messo gratuitamente a disposizione dei Comuni. Entro due anni dall’attivazione del portale, il Comune sottoscrive un atto d’intesa con la Regione per fissare la data dalla quale le pratiche edilizie saranno gestite telematicamente tramite SUE. Restano salvi i sistemi telematici diversi dal portale, se attivati entro tale termine.

La data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione e i termini procedimentali decorrono comunque dalla ricezione da parte del SUE, anche in mancanza di ricevuta o con tardiva protocollazione. Per gli insediamenti produttivi, le competenze del SUE spettano al SUAP; le due funzioni possono essere svolte da un’unica struttura comunale.

Pianificazione territoriale: aggiornamento del Piano del governo del territorio

L’aggiornamento del Piano del governo del territorio (PGT) avviene tramite procedura di variante. Il PGT deve adeguare i propri contenuti al PPR, potendo integrare contenuti aggiuntivi non contrastanti, utili allo sviluppo delle vocazioni territoriali e del patrimonio identitario regionale.

La variante è sottoposta a valutazione ambientale strategica e alle consultazioni transfrontaliere previste dal d.lgs. 152/2006. La Giunta regionale approva linee guida per la formazione della variante; nella fase di elaborazione e adozione la Regione attiva strumenti di partecipazione.

La variante è sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, che devono pronunciarsi entro 60 giorni. Poi è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, e pubblicata sul BUR e sul sito regionale. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di adozione possono presentare osservazioni enti, organismi pubblici, associazioni di categoria, portatori di interessi diffusi e collettivi; i soggetti direttamente incisi possono presentare opposizioni. Chiunque può formulare osservazioni sulla variante e sul rapporto ambientale. La Giunta regionale si esprime su osservazioni e opposizioni. L’approvazione avviene con decreto del Presidente della Regione ed è pubblicata sul BUR, sul sito regionale, nella Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani regionali. La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Abrogazione e decorrenza

È abrogato l’articolo 2 della legge regionale 22/2009. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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