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Legge

L.R. FVG 8/2020

Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia, in emergenza COVID-19, proroga al 31 dicembre 2033 le concessioni demaniali marittime e per acquacoltura già in essere al 31 dicembre 2018 e in scadenza prima del 2033, su domanda del concessionario; fino al completamento della procedura, comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore, ne proroga gli effetti. Prevede inoltre la rateizzazione dei debiti per occupazione demaniale e rinvia al 30 novembre 2020 il pagamento dei canoni 2020.

Misure urgenti COVID-19 su concessioni e canoni del demanio marittimo e idrico in Friuli Venezia Giulia

Misure urgenti per il demanio marittimo e idrico in Friuli Venezia Giulia

La legge interviene, in chiave emergenziale COVID-19, sulla disciplina regionale del demanio marittimo e idrico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Le misure mirano a garantire continuità gestionale delle concessioni, a sostenere i concessionari e a disciplinare la riscossione dei canoni e dei debiti connessi all’occupazione di beni demaniali.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento si colloca nell’ambito delle competenze regionali e si coordina con lo Statuto speciale, con le norme di attuazione e con la normativa statale vigente. La legge è adottata anche in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto degli obblighi di compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica.

Proroga delle concessioni demaniali marittime

La disciplina più rilevante riguarda la durata delle concessioni con finalità:

  • turistico-ricreativa e sportiva;
  • diportistica e attività cantieristiche connesse;
  • acquacoltura in mare e in laguna.

Sono interessate le concessioni disciplinate dalle leggi regionali n. 22/2006, n. 10/2017 e n. 31/2005, e successive modificazioni e integrazioni, che risultino:

  • in essere alla data del 31 dicembre 2018;
  • con scadenza antecedente al 2033.

Per tali concessioni la validità è estesa fino al 31 dicembre 2033, ma solo su domanda del concessionario. La norma richiama il quadro dei commi 682 e 683 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 e afferma il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

Regime transitorio delle concessioni

In attesa della definizione del procedimento di estensione, gli atti concessori restano efficaci fino alla conclusione dello stesso. In ogni caso, la proroga provvisoria non può superare un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Rateizzazione dei debiti per occupazione demaniale

La legge inserisce nella disciplina regionale una specifica previsione sulla rateizzazione delle somme dovute per l’occupazione del bene demaniale. La rateizzazione è ammessa quando ricorra:

  • una oggettiva situazione di inesigibilità per la situazione patrimoniale del debitore, oppure
  • una difficile esigibilità del credito in un’unica soluzione.

La richiesta deve essere documentata dal debitore. Se il credito è contestato in giudizio, la rateizzazione può riguardare l’intero importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati secondo la disciplina prevista.

La rateizzazione:

  • può arrivare a un massimo di 60 rate mensili;
  • è disposta con decreto dell’ufficio competente all’accertamento del credito;
  • prevede pagamenti mensili posticipati;
  • comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale.

Per gli aspetti non disciplinati espressamente si applica la legge regionale n. 7/2000.

Proroga dei termini di pagamento dei canoni 2020

Per l’annualità 2020, il termine di pagamento del canone delle concessioni afferenti ai beni del demanio idrico e marittimo regionale e del demanio marittimo statale gestite dalla Regione e dai Comuni è differito al 30 novembre 2020, indipendentemente dal termine indicato nella richiesta dell’ente concedente.

La proroga riguarda anche le concessioni per l’acquacoltura disciplinate dalla legge regionale n. 31/2005.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le misure di proroga dei canoni si riferiscono espressamente all’annualità 2020; la disciplina sulla proroga delle concessioni opera per le concessioni esistenti al 31 dicembre 2018 con scadenza antecedente al 2033.

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