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Legge

L.R. FVG 9/2020

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2020 introduce, in piena emergenza COVID-19, proroghe e deroghe per enti locali, revisori e segretari comunali, ristori ai Comuni per minori entrate TARI/TOSAP/COSAP, uso flessibile dell’imposta di soggiorno e misure su formazione, cooperazione, lavoro, ricerca, disabilità e sanità. Molte disposizioni sono limitate al 2020-2022 o a termini specifici già scaduti.

Misure urgenti COVID-19 per autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, cooperazione, lavoro, innovazione, salute e disabilità

Misure urgenti COVID-19 in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale disciplina una pluralità di interventi urgenti, quasi tutti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, incidendo su autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità. Gran parte delle misure è temporanea e riferita al periodo 2020-2022 o a scadenze puntuali già concluse.

Autonomie locali e riassetto degli enti locali

Il provvedimento modifica la disciplina regionale sugli enti locali e sulle Unioni territoriali intercomunali, rinviando e rimodulando diverse scadenze previste dalla legge regionale n. 21/2019. In particolare interviene sui termini di adempimenti istituzionali, sui meccanismi di elezione e rappresentanza, nonché sulla fase di transizione delle Unioni e delle Comunità di montagna.

  • È precisato che, per la composizione degli organi, lo statuto deve garantire la rappresentanza delle minoranze.
  • Sono prorogati vari termini relativi a deliberazioni e adempimenti connessi alla riforma del sistema locale.
  • È soppressa l’obbligazione di trasmissione di taluni rendiconti riferiti all’esercizio 2020.
  • Per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano funzioni delle soppresse Province, sono disciplinate la destinazione di quote societarie e di partecipazioni in società, aziende pubbliche di servizi alla persona e beni immobili.
  • Il trasferimento degli immobili ai Comuni decorre dal verbale di consegna redatto dai Commissari e il verbale costituisce titolo per intavolazione, trascrizione e voltura catastale.
  • Gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste possono proseguire progetti già avviati e finanziati o altri progetti non rientranti nelle funzioni dell’allegato C della legge regionale n. 26/2014.

Finanza locale e revisione economico-finanziaria

La legge contiene misure di alleggerimento amministrativo per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, con proroghe sui revisori e deroghe in tema di utilizzo delle risorse locali.

  • Gli incarichi di revisione economico-finanziaria nei Comuni in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, se i revisori non erano ancora nominati, sono prorogati al 30 settembre 2020.
  • Gli incarichi di revisione presso le Unioni territoriali intercomunali restano in essere fino al completamento delle attività connesse allo scioglimento o trasformazione delle Unioni.
  • Le procedure regionali di sorteggio delle rose dei revisori sono sospese fino al 30 giugno 2020.
  • Per il 2020 i Comuni possono destinare il fondo ordinario per gli investimenti anche a spese correnti.
  • È prevista una deroga ai limiti di indebitamento/obiettivo di finanza locale nel caso di mutuo per ripiano di debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, se motivata l’impossibilità di usare altre risorse.

Ristori ai Comuni per minori entrate TARI, TOSAP e COSAP

Per il solo anno 2020 la legge consente ai Comuni di adottare riduzioni ed esenzioni su TARI, TOSAP e COSAP per far fronte alla crisi da COVID-19 e istituisce un fondo speciale regionale di ristoro.

  • Le misure comunali possono essere coperte anche con avanzo disponibile e trasferimenti regionali.
  • Le deliberazioni possono essere adottate anche dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2020.
  • È istituito un fondo speciale di 11 milioni di euro per il 2020: 8 milioni per la TARI delle utenze non domestiche e 3 milioni per TOSAP/COSAP.
  • Il ristoro regionale è pari alla metà del minor gettito/minore entrata, entro i limiti delle somme assegnate per ciascun Comune nelle tabelle allegate.
  • I Comuni devono trasmettere le attestazioni entro il 30 settembre 2020.
  • Eventuali ristori statali riducono corrispondentemente quelli regionali.

Imposta di soggiorno

In relazione all’emergenza COVID-19, il gettito dell’imposta di soggiorno riferito al 2020 e 2021, nonché quello delle annualità precedenti non ancora utilizzato, può essere destinato con maggiore flessibilità.

  • Le risorse possono finanziare servizi e interventi di promozione turistica e investimenti.
  • Entro il limite del 35% del gettito annuale possono sostenere anche eventuali misure comunali a favore delle imprese turistiche.
  • La disciplina opera in deroga ai vincoli percentuali ordinariamente previsti dalla legge regionale n. 18/2015.

Contributi pluriennali e risorse concertate

La legge tutela la continuità dei contributi pluriennali per mutui e consente il recupero di risorse concertate non impegnate, con riprogrammazione successiva.

  • I contributi pluriennali concessi per la copertura delle rate di ammortamento di mutui rinegoziati con Cassa depositi e prestiti mantengono struttura, importi, durata e scadenze originarie.
  • Gli enti locali beneficiari di risorse concertate che prevedano di non riuscire ad avviare entro il 31 dicembre 2020 l’attività finanziata possono restituire alla Regione le somme non impegnate, comunicandolo entro il 30 giugno 2020.
  • La restituzione va motivata per venir meno dell’interesse pubblico o per necessità di riprogrammazione del cronoprogramma.
  • Gli interventi ancora d’interesse saranno aggiornati con la legge di stabilità 2021.

Funzione pubblica e segretari comunali

Il provvedimento interviene sul personale degli enti locali e sulla carenza di segretari comunali, introducendo sia una diversa utilizzazione dei segretari nelle Unioni territoriali sia una disciplina transitoria per le sedi fino a 3.000 abitanti.

  • È abrogato un comma dell’articolo 56 della legge regionale n. 18/2016.
  • Le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi di segretari anche di Comuni non facenti parte dell’Unione; il compenso è equiparato a quello della reggenza di un Comune di pari dimensione demografica complessiva.
  • Per le sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti è istituito, presso l’Ufficio unico competente, un Elenco per reggenze temporanee.
  • Possono iscriversi dipendenti di ruolo del Comparto unico con contratto a tempo indeterminato e requisiti per l’accesso alla qualifica di segretario comunale.
  • Il sindaco, dopo infruttuosa pubblicizzazione della sede, può chiedere la reggenza temporanea scegliendo in una terna predisposta dall’Ufficio unico.
  • L’incarico implica contratto a tempo determinato; il relativo costo è escluso dal limite del lavoro flessibile, ma rileva ai fini del tetto di spesa complessiva del personale.
  • I dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni, previo nulla osta dell’ente di provenienza.
  • La disciplina dettagliata dell’Elenco è rimessa a regolamento.

Formazione permanente

La legge aggiorna gli obiettivi del sistema regionale di formazione e orientamento permanente, orientandolo maggiormente alle esigenze produttive e alla politica di coesione 2021-2027.

  • Si rafforza il riferimento al miglioramento qualitativo dell’offerta formativa e alla sua rispondenza al tessuto produttivo.
  • È riorganizzato l’uso delle reti regionali dell’apprendimento permanente.
  • È abrogata la previsione del Tavolo consultivo di riferimento e sono eliminati i relativi richiami procedurali.

Cooperazione e società di mutuo soccorso

La normativa cooperativa viene aggiornata per includere le società di mutuo soccorso e per semplificare il funzionamento degli organi di vigilanza.

  • È consentita la partecipazione telematica alle sedute della Commissione.
  • Le revisioni ordinarie e straordinarie riguardano anche le società di mutuo soccorso.
  • Sono definiti gli obiettivi delle revisioni sulle società di mutuo soccorso, con verifica della conformità dell’oggetto sociale alla legge n. 3818/1886.
  • La spesa per revisioni ordinarie e straordinarie degli enti non aderenti alle associazioni cooperative è a carico della Regione, con criteri di quantificazione fissati biennalmente dal Presidente della Regione.
  • Alcune disposizioni previgenti sono abrogate.

Lavoro e contributi esonerativi

Per fronteggiare l’emergenza, le scadenze di versamento dei contributi esonerativi per i datori di lavoro autorizzati sono differite.

  • Sono differite di sei mesi tutte le scadenze comprese tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.
  • La deroga opera rispetto alla disciplina regolamentare sugli esoneri parziali.

Ricerca e innovazione, riorganizzazione di Consorzi e partecipazioni

La legge modifica la disciplina di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali e del Consorzio Innova FVG, con operazioni societarie e trasferimenti di rami d’azienda.

  • Il Consorzio Innova FVG è soppresso; la data di decorrenza può essere fissata dalla Giunta regionale.
  • La Regione può sottoscrivere l’aumento di capitale di Friuli Innovazione S.c.r.l. mediante conferimento del ramo d’azienda relativo ai servizi di supporto alla ricerca e all’innovazione.
  • La partecipazione regionale al capitale non può superare il 35%; l’eccedenza va a riserva con diritti particolari definiti nello statuto.
  • È previsto il conferimento o la fusione del ramo d’azienda immobiliare al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo.
  • La valutazione dei rami d’azienda avviene tramite perizia giurata di soggetto esperto e indipendente.
  • Sono confermati al nuovo assetto i contributi regionali già concessi e si disciplina la successione nei rapporti, il vincolo di destinazione degli immobili e la retrocessione al patrimonio regionale in caso di scioglimento.
  • È autorizzata, nelle more dell’operazione, la mobilità volontaria di massimo due dipendenti del Consorzio verso un ente pubblico economico funzionale della Regione.

Salute e disabilità: piano straordinario COVID-19

La legge introduce un piano straordinario per adattare nel 2020 i servizi a favore delle persone con disabilità alle condizioni dell’emergenza sanitaria.

  • I contributi regionali in materia di disabilità sono concessi per specifici piani territoriali predisposti dalle Aziende sanitarie, in collaborazione con servizi sociali, soggetti gestori e organizzazioni rappresentative.
  • I piani devono rispettare indirizzi regionali su rimodulazione degli interventi, protocolli di prevenzione del contagio e flussi informativi verso la Regione.
  • Sono valorizzati, nei limiti dell’emergenza, i principi della riorganizzazione dei livelli di assistenza regionale.
  • Rientrano nel perimetro del piano i contributi per servizi di integrazione lavorativa, trasporti, centri socio-riabilitativi e educativi diurni, soluzioni abitative protette, servizi domiciliari e fattorie sociali.
  • Restano valide le domande già presentate per il 2020.
  • Per alcuni contributi sono previste deroghe puntuali ai criteri ordinari di accesso e riparto.
  • Fino all’approvazione dei piani territoriali continuano ad applicarsi le direttive regionali per i servizi semiresidenziali sospesi, con interventi sostitutivi in forma domiciliare, a distanza o nei luoghi abituali.
  • Gli indirizzi regionali disciplinano anche la revisione degli accordi contrattuali e la remunerazione delle prestazioni convertite in altra forma.
  • Le spese restano nei limiti delle autorizzazioni già previste, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Disposizioni finanziarie

La legge reca una variazione del bilancio regionale 2020-2022 e individua puntualmente le coperture delle nuove o maggiori spese.

  • Sono stanziate risorse per le modifiche in materia di autonomia locale, finanza locale, cooperazione, ricerca e disabilità.
  • Sono previsti 11 milioni di euro per il fondo ristoro ai Comuni e 28 milioni di euro per le misure di cui alla legge regionale n. 3/2020.
  • Sono allegati la Tabella A, la Tabella B e il prospetto di variazione di bilancio con i dati di interesse del tesoriere.

Entrata in vigore e attualità

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, quindi dal 21 maggio 2020. È in larga parte una legge emergenziale e temporalmente circoscritta; numerose previsioni riguardano il 2020 o il triennio 2020-2022 e risultano oggi prive di concreta attualità applicativa.

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