Cassazione Civile, Ordinanza n. 08412/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato distinti interpelli disapplicativi per ottenere la non applicazione della disciplina sulle società di comodo; l'Agenzia aveva respinto le istanze. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro i dinieghi, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'inammissibilità ritenendo i provvedimenti meri pareri non impugnabili. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo l'impugnabilità del diniego di disapplicazione; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 30, comma 1, L. 724/1994, contestando l'applicazione della disciplina antielusiva, ma tale censura investiva il merito a fronte di una pronuncia di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che, per gli atti anteriori alla riforma dell'art. 11 dello Statuto del contribuente applicabile dal 1° gennaio 2016, il diniego del Direttore regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive è impugnabile perché, pur non essendo espressamente ricompreso nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, reca comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza d'appello aveva ribadito la sola inammissibilità dei ricorsi e le eventuali argomentazioni sul merito erano state rese ad abundantiam e non avevano carattere decisorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma invocata per dedurre la violazione di legge denunciata in cassazione
art. 19 d.lgs. 546/1992
l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non esclude l'impugnazione di atti con cui l'Amministrazione renda nota una pretesa tributaria ben individuata
art. 100 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire contro il diniego
art. 37-bis d.P.R. 600/1973
norma antielusiva cui si riferivano le istanze di disapplicazione
art. 11 dello Statuto del contribuente
il nuovo comma 7, come sostituito dal d.lgs. 156/2015, è rilevante solo per gli atti successivi al 1° gennaio 2016
art. 1, comma 1, d.lgs. 156/2015
ha sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, il comma 7 dell'art. 11 dello Statuto del contribuente
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché attinente al merito non scrutinabile
art. 30, primo comma, L. 724/1994
richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina antielusiva sulle società di comodo
art. 2043 c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego di disapplicazione di norme antielusive, se anteriore alla riforma dell'art. 11 dello Statuto del contribuente applicabile dal 1° gennaio 2016, è impugnabile quando costituisce il veicolo con cui l'Amministrazione rende conoscibile al contribuente una pretesa fiscale specifica, pur non essendo espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. 546/1992.
- Quando una sentenza respinge la domanda o il ricorso in rito, le eventuali argomentazioni sul merito svolte solo ad abundantiam non sono autonomamente censurabili: la parte non ha interesse a impugnare quella motivazione e il relativo motivo è inammissibile.
- L'impugnazione può utilmente investire la sola statuizione pregiudiziale che ha definito il processo senza esame del merito; le deduzioni dirette a ottenere un sindacato sul merito sono inammissibili se il giudice non ha pronunciato decisoriamente su di esso.
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