Sentenza del 21/02/2022 n. 675 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Raccomandata informativa - Avviso di ricevimento - Assenza di sottoscrizione - Possibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla validità della notifica di una cartella di pagamento effettuata mediante raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.: il contribuente contestava che l'avviso di ricevimento depositato dall'Amministrazione non recasse la sottoscrizione del destinatario e dunque non provasse il perfezionamento della notifica, essendo l'avviso stato restituito al mittente per compiuta giacenza.
La decisione
Il giudice ha ritenuto ammissibile la prova offerta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione tramite il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Nel caso di restituzione dell'avviso al mittente per compiuta giacenza, l'assenza della sottoscrizione del destinatario sul retro dell'avviso non esclude la possibilità che l'avviso stesso dimostri l'iter e gli esiti della spedizione e dunque il perfezionamento del procedimento notificatorio. Pertanto la notifica è stata considerata valida e il ricorso del contribuente è stato respinto.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La norma sul procedimento di notificazione con raccomandata informativa è interpretata nel senso che l'avviso di ricevimento, anche se privo della sottoscrizione del destinatario perché restituito al mittente per compiuta giacenza, può costituire prova del perfezionamento della notifica se attesta l'iter postale e le formalità eseguite.
Massime di principio
- L'assenza della sottoscrizione del destinatario sull'avviso di ricevimento non invalida automaticamente la notifica se l'avviso è stato restituito per compiuta giacenza: il documento può comunque provare l'iter della spedizione e la correlata operazione notificatoria.
- In casi simili l'Amministrazione deve depositare l'avviso di ricevimento e ogni altra documentazione postale (registro di spedizione, certificazioni dell'ufficio postale) che dimostri i tentativi di consegna e la restituzione per compiuta giacenza.
- Il contribuente che contesta la notifica deve fornire elementi concreti che dimostrino l'irregolarità della procedura o la mancata conoscenza dell'atto; la mera mancanza della firma sull'avviso depositato dall'Amministrazione non è di per sé sufficiente.
- Il computo dei termini processuali o amministrativi collegati alla notifica potrà essere valutato con riferimento alla data attestata dall'avviso di ricevimento e dagli atti postali che ne documentano la restituzione per compiuta giacenza.
- In fase di impugnazione è utile per entrambe le parti reperire e produrre ogni documentazione di servizio postale (rapporti di giacenza, note di ritorno, rapporti di consegna elettronici) per rafforzare la prova dell'avvenuta notifica o per confutarla.
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