Sentenza n. 4804/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio n. 776/2025 pubblicata il 16/08/2025 (procedimento r.g. n. 1634/2024).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 776/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 agosto 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero presso la sede reale il 18 agosto 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 e condannato il Ministero a renderla disponibile, o a mettere a disposizione un beneficio equipollente, in modo da consentirne la fruizione concreta. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica, l’Amministrazione non aveva eseguito la decisione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni. Ha chiesto la condanna del Ministero all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notifica al Ministero il 18 agosto 2025, il decorso del termine di 120 giorni e la rituale notifica del ricorso per ottemperanza il 15 luglio 2026. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal titolo. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per provvedere; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso. Non è previsto compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il mancato adempimento a una sentenza passata in giudicato, può ordinare all’Amministrazione di eseguirla entro un termine e predisporre strumenti sostitutivi per assicurare l’effettività del giudicato.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato – Varese il quale, a semplice richiesta della parte interessata, come organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i sessanta (60) giorni successivi alla richiesta della parte.
In sede di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte qualora l’Amministrazione persista nell’inadempimento oltre il termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Risulta infatti dagli atti di causa che: - la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 18.8.2025; - è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima che il creditore possa procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’Amministrazione; il suo decorso è stato ritenuto sufficiente, nel caso concreto, per procedere alla tutela in ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, l’esecuzione commissariale può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone all’Amministrazione un’obbligazione esecutiva non è stata adempiuta, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di attivarsi su semplice richiesta della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e può utilizzare, in caso di incapienza, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
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