Sentenza n. 1507/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di assegnazione di una nuova destinazione urbanistica per due particelle catastali, presentata dopo la decadenza del vincolo ad attrezzature pubbliche di interesse generale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria di due terreni siti nel territorio comunale di Palermo ha chiesto al Comune, con istanza del 9 maggio 2025, l’assegnazione di una nuova destinazione urbanistica, in conseguenza della decadenza del vincolo urbanistico gravante sulle aree. Poiché il Comune non aveva adottato una determinazione finale, limitandosi con nota del 3 luglio 2025 a comunicare l’avvio del procedimento di ripianificazione urbanistica, la ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a., chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio il TAR ha sollevato d’ufficio la questione dell’ammissibilità del ricorso, con riferimento all’effettivo decorso del termine per la conclusione del procedimento. La ricorrente ha sostenuto l’ammissibilità del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a., l’azione avverso il silenzio può essere proposta soltanto dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Per stabilire se tale termine fosse decorso alla data di notificazione del ricorso, il Collegio ha applicato l’art. 26 l.r. 19/2020, che disciplina il procedimento di formazione e approvazione del PUG e delle relative varianti. La disposizione prevede una pluralità di fasi procedimentali, ciascuna soggetta a un termine, e stabilisce che, per le varianti parziali, i termini assegnati ai diversi soggetti siano ridotti della metà. Sommando i termini massimi previsti per le varie fasi, anche considerando le eventuali fasi ulteriori connesse alla rielaborazione del piano e agli adempimenti ambientali, il termine complessivo per la definizione del procedimento non era ancora decorso quando il ricorso è stato notificato il 9 ottobre 2025 e depositato il 17 ottobre 2025. La mera comunicazione di avvio del procedimento, pur evidenziando una significativa inerzia successiva del Comune, non rendeva quindi proponibile l’azione contro il silenzio in quel momento. In ragione del comportamento dell’amministrazione, che si era limitata a comunicare l’avvio del procedimento senza svolgere ulteriori attività, le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 31, co. 1 c.p.a., il ricorso avverso il silenzio può essere proposto decorso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo.
L’azione avverso il silenzio è ammissibile solo dopo l’effettiva scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo.
art. 26 l.r. 19/2020
Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti.
Il procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche è articolato in una pluralità di fasi e termini, che devono essere considerati complessivamente ai fini della verifica della scadenza del termine per provvedere; per le varianti parziali i termini sono ridotti della metà.
artt. 14 e 15 d.lgs. 152/2006
eventuali ulteriori termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 14 e 15
Gli eventuali adempimenti ambientali connessi a modifiche del piano possono costituire ulteriori fasi del procedimento di pianificazione e incidere sul computo del termine complessivo per la conclusione.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento è proponibile soltanto dopo il decorso del termine complessivo previsto per la conclusione del procedimento amministrativo; la verifica deve essere compiuta con riferimento alla disciplina speciale applicabile al procedimento concreto.
- Quando il procedimento di pianificazione urbanistica è articolato in più fasi, il termine per provvedere deve essere calcolato considerando cumulativamente i termini massimi previsti per ciascun adempimento procedimentale, comprese le eventuali fasi ulteriori condizionate da rielaborazioni del piano o da valutazioni ambientali.
- Nel procedimento di approvazione delle varianti parziali disciplinato dall’art. 26 l.r. 19/2020, i termini assegnati ai diversi soggetti devono essere ridotti della metà, ma restano soggetti a sommatoria ai fini della determinazione del termine complessivo per la conclusione del procedimento.
- La comunicazione di avvio di un procedimento di ripianificazione urbanistica non equivale alla conclusione del procedimento e non fa venir meno, da sola, la necessità di verificare il decorso del termine complessivo previsto dalla legge prima di proporre l’azione avverso il silenzio.
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