Cassazione Civile, Sentenza n. 30842/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore percettivo della Corte di cassazione nella precedente ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Il ricorrente sostiene che la Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione fosse stato avviato per la notifica il 23 novembre 2012, mentre l'atto sarebbe stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 20 novembre 2012, come si desumerebbe dal timbro sul retro dell'ultima pagina del ricorso per cassazione. La diversa data incideva sulla decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 99, ultimo comma, della legge fallimentare e dunque sulla dichiarazione di tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che non si trattasse di un mero errore di percezione, ma di una valutazione effettuata sulla base di una eccezione sollevata dalla resistente nel precedente giudizio: la tardività della notifica era stata dedotta e discussa e la Corte, condividendo l'eccezione, ha ritenuto provata la data del 23 novembre. Poiché il fatto contestato era stato oggetto di discussione nel giudizio precedente e la Corte aveva pronunciato sulla questione, non ricorrono i presupposti per la revocazione per errore di fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio (euro 4.300 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, esborsi euro 200 e accessori) e rilevati i presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2764 c.c.
privilegio del locatore sui beni mobili immobiliati
Nel fatto di causa la norma è stata richiamata in relazione al privilegio vantato dal locatore sui beni presenti nell'immobile locato; la Corte di merito aveva riconosciuto la persistenza del privilegio anche dopo intimazione di sfratto e in relazione alla vendita in sede concorsuale
art. 99, ultimo comma, legge fallimentare
termine di trenta giorni per impugnare gli atti nelle procedure concorsuali
La questione della tempestività del ricorso per cassazione è stata valutata alla luce del termine di trenta giorni; la dichiarata tardività della notifica ha condotto all'inammissibilità del ricorso di cassazione impugnato
art. 395, n. 4, c.p.c.
revocazione per errore di fatto
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la revocazione per errore di fatto è ammessa solo se l'errore riguarda un fatto non controverso e consiste in una mera errata percezione; non è ammessa quando il fatto era oggetto di discussione tra le parti e di valutazione del giudice
art. 391-bis c.p.c.
riferimento alla revocazione per sentenze della Corte di cassazione
Richiama l'applicabilità dei requisiti di cui all'art. 395 n.4 anche alle sentenze della Corte di cassazione; la Corte ha verificato che il presupposto dell'assenza di controversia sul fatto non sussisteva
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
commi 1-bis e 1-quater relativi al contributo unificato
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, secondo le disposizioni citate
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo se l'errore riguarda un fatto non controverso e consiste in una mera errata percezione, non in una diversa valutazione degli atti.
- Se la controparte ha già sollevato nel giudizio precedente la questione che si vuol far valere in revocazione, quella questione è considerata controversa e la revocazione è inammissibile.
- Per contestare la tempestività di una notifica in sede di revocazione è essenziale che il documento invocato (es. timbro dell'Ufficiale Giudiziario) risulti incontestato e non sia stato oggetto di deduzione o valutazione precedente; in mancanza, il giudice potrà ritenere che la questione sia già stata discussa.
- Quando si impugna un provvedimento per presunta svista nella valutazione di una data/processo fattuale, è utile produrre prove chiare, datate e non ambigue (ricevute ufficiali, attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario, impegni documentati) e dimostrare che la controparte non aveva sollevato obiezioni sulla stessa circostanza.
- Prima di proporre la revocazione verificare attentamente se il punto dedotto come errore era stato effettivamente oggetto di eccezione o di discussione nel giudizio antecedente; se lo era, la revocazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Nel contesto delle procedure concorsuali, rispettare scrupolosamente i termini di impugnazione (es. il termine di 30 giorni previsto dall'art. 99 l. fall.) e documentare tempestivamente le attività di notifica per prevenire contestazioni sulla decorrenza dei termini.
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