Sentenza del 06/12/2016 n. 24922 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa all'imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo e alle sanzioni. Hanno dedotto tre motivi: la mancata rimessione della causa al giudice di primo grado nonostante una dedotta violazione del contraddittorio; l'asserita insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza; e l'omessa pronuncia della CTR sulle doglianze riguardanti la nullità della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. I quesiti di diritto erano formulati in modo generico, non descrivevano adeguatamente la fattispecie concreta, non indicavano con precisione l'errore attribuito alla sentenza impugnata e non investivano effettivamente la sua ratio decidendi. In particolare, i primi e il terzo quesito non specificavano in cosa fosse consistita la violazione del contraddittorio, mentre il secondo non indicava quali parti della sentenza fossero tra loro inconciliabili. Non sono state liquidate spese, poiché la Regione Lazio non si è costituita.
Norme richiamate
Legge Regionale Lazio 12 gennaio 2001, n. 2, art. 14
Prevede il tributo regionale sulle concessioni del demanio marittimo, oggetto dell'accertamento impugnato dalle società.
Art. 354 c.p.c.
Disciplina la rimessione della causa al giudice di primo grado nei casi di nullità della sentenza o di violazione di regole processuali. La Corte non ha esaminato nel merito la sua applicabilità, poiché il motivo era inammissibile per la genericità del quesito.
Art. 161 c.p.c.
È stato richiamato dalle ricorrenti in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33
Disciplina la trattazione della controversia tributaria in camera di consiglio. Le ricorrenti sostenevano che la causa fosse stata trattata in tale forma nonostante la richiesta di pubblica udienza, denunciando una violazione del contraddittorio.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalle contribuenti, relativi alla violazione o falsa applicazione di legge, alla nullità della sentenza e ai vizi motivazionali.
Art. 112 c.p.c.
È richiamato indirettamente attraverso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che le ricorrenti assumevano violato per l'omessa pronuncia della CTR su alcune doglianze.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i quesiti o i motivi devono riferirsi con precisione alla fattispecie concreta, indicare la norma applicabile e spiegare quale specifico errore abbia commesso il giudice: richieste astratte o generiche possono comportare l'inammissibilità.
- Quando si denuncia una violazione del contraddittorio, è necessario descrivere concretamente l'attività processuale omessa o irregolare, indicare dove e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi e spiegare l'incidenza del vizio sulla decisione.
- La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo deve essere dimostrata indicando le specifiche statuizioni incompatibili; non è sufficiente affermare genericamente che le due parti della sentenza non coincidono.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al ricorrente nell'individuazione della questione giuridica: il motivo deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali dei motivi, la Corte può non esaminare il merito delle contestazioni fiscali e processuali sottostanti.
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