Sentenza del 06/06/2018 n. 14574 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica a mezzo posta - Duplicato - Natura - Atto pubblico - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana relativa al ruolo e alla cartella di pagamento per IVA, IRPEG e IRAP dell'anno 2003, nonché al diniego della definizione agevolata e all'asserita esistenza di un procedimento di accertamento con adesione. In particolare, ha contestato l'idoneità del duplicato dell'avviso di ricevimento a provare la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, deducendo vizi relativi alla sua formazione, sottoscrizione, contenuto e alla documentazione postale utilizzata. Ha inoltre sostenuto che la nota dell'Agenzia delle Entrate sulla mancata attivazione dell'accertamento con adesione fosse impugnabile e che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulla definizione con adesione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il duplicato dell'avviso di ricevimento, rilasciato dall'ufficio postale in caso di smarrimento dell'originale, è idoneo a provare la consegna, la data della notifica e l'identità del consegnatario, anche senza una nuova sottoscrizione del destinatario, purché riproduca le indicazioni rilevanti dell'originale e sia formato sulla base delle registrazioni postali. Il duplicato ha natura di atto pubblico e fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.; le contestazioni sui fatti attestati dall'agente postale devono quindi essere proposte mediante querela di falso. La Corte ha inoltre ritenuto non impugnabile la semplice nota con cui l'Agenzia comunicava l'inesistenza di un accertamento con adesione, poiché non costituisce uno degli atti impugnabili nel processo tributario. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 20.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2700
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza.
L'avviso di ricevimento e il suo duplicato, in quanto attestazioni dell'agente postale nell'esercizio di una funzione pubblica, hanno efficacia probatoria privilegiata sui fatti direttamente constatati, come consegna, data e identità del ricevente.
D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 8
Prevede il rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento in caso di smarrimento dell'originale.
Il duplicato sostituisce l'originale smarrito e non deve essere nuovamente sottoscritto dal destinatario; è sufficiente che riproduca le indicazioni dell'avviso originario sulla base delle registrazioni dell'ufficio postale.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, artt. 1, 4, 6, 7, 8, 14 e 16
L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna della notificazione a mezzo posta, la data e l'identità del destinatario o del consegnatario.
La notificazione postale si dimostra mediante l'avviso di ricevimento o, in caso di smarrimento, mediante il duplicato previsto dalla normativa postale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario.
Una semplice comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che nega l'esistenza di un procedimento di accertamento con adesione non è autonomamente impugnabile, non avendo natura provvedimentale né rientrando nell'elenco degli atti impugnabili.
Legge 27 dicembre 1997, n. 218, art. 7
L'accertamento con adesione deve risultare da un atto scritto dal contenuto tipizzato.
La prova della conclusione dell'accertamento con adesione è costituita dall'atto scritto di adesione; non è sufficiente una comunicazione o una contestazione generica sull'esistenza del procedimento.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice non esamina il merito di una domanda perché l'ha previamente dichiarata inammissibile; in tal caso la questione sostanziale resta assorbita.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il duplicato dell'avviso di ricevimento rilasciato dall'ufficio postale può provare validamente la notifica dell'atto impositivo presupposto, anche se non reca una nuova firma del destinatario.
- Il duplicato ha la stessa efficacia probatoria dell'originale quando riproduce le indicazioni rilevanti dell'avviso di ricevimento e deriva dalle registrazioni ufficiali dell'amministrazione postale.
- Chi contesta non soltanto la regolarità formale, ma la veridicità dei fatti attestati nell'avviso di ricevimento o nel duplicato, deve normalmente proporre querela di falso; la semplice contestazione nel ricorso tributario non è sufficiente.
- Un registro o una distinta di consegna, isolatamente considerati, non sostituiscono necessariamente l'avviso di ricevimento o il suo duplicato, che sono i documenti tipicamente idonei a provare la notificazione.
- Una comunicazione amministrativa meramente ricognitiva, con cui l'Agenzia nega l'esistenza di un accertamento con adesione, non è di regola autonomamente impugnabile; la questione deve essere fatta valere contro un atto tributario impugnabile, producendo l'eventuale accordo scritto.
- Nel processo tributario non è normalmente ammessa un'azione autonoma di mero accertamento volta soltanto a stabilire se sia esistita una definizione con adesione, poiché il giudizio ha natura prevalentemente impugnatoria.
- Quando una domanda è dichiarata inammissibile, il giudice può non esaminarne il merito senza incorrere automaticamente in omessa pronuncia.
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