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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13072 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento sostenendo, tra l'altro, che fosse illegittimo perché emesso nonostante la presentazione di un'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002. In Cassazione ha contestato principalmente la dichiarazione di tardività del ricorso originario: la CTR aveva fatto decorrere il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa relativa al deposito dell'atto presso la casa comunale, mentre il contribuente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla ricezione dell'avviso o, comunque, dal perfezionamento della notifica secondo le regole applicabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errato far decorrere il termine per impugnare dalla data di spedizione dell'avviso di deposito. Il termine decorre dal ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al perfezionamento della compiuta giacenza, oppure dal decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la controversia rinviata a un'altra sezione della CTR della Campania per un nuovo esame integrale, comprese le spese del giudizio di legittimità. Gli altri tre motivi, riguardanti giudicato esterno, condono e presupposti IVA, sono stati dichiarati assorbiti e non sono stati decisi nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Per la notifica effettuata mediante deposito presso la casa comunale e raccomandata informativa, il termine per impugnare non decorre automaticamente dalla data di spedizione della raccomandata, ma dal suo ricevimento oppure, se precedente, dal perfezionamento della compiuta giacenza secondo il termine previsto.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    I termini decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto

    La disciplina della notificazione degli atti tributari deve essere applicata in modo da individuare correttamente il momento in cui il destinatario ha ricevuto o avrebbe potuto legalmente conoscere l'atto.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Definizione automatica degli anni pregressi

    Il contribuente aveva invocato gli effetti dell'istanza di condono per sostenere l'illegittimità dell'accertamento, ma la Cassazione non ha esaminato la questione perché l'ha dichiarata assorbita.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 10

    Proroga dei termini di accertamento

    La questione relativa all'eventuale applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento è stata prospettata dal contribuente in relazione a un precedente giudicato, ma non è stata decisa dalla Cassazione.

  • Art. 2909 c.c.

    Autorità della cosa giudicata

    Il contribuente ha invocato un precedente giudicato relativo a un'altra annualità d'imposta, sostenendo che producesse effetti anche nel caso esaminato; la questione è rimasta assorbita.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 2

    Presupposti dell'imposta sul valore aggiunto

    Il contribuente ha contestato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'IVA relativamente all'operazione immobiliare, ma la Corte non ha esaminato il motivo nel merito.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare l'erronea applicazione delle norme sulla notificazione e sulle altre questioni sostanziali.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario viene notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la data di spedizione della raccomandata informativa non coincide necessariamente con l'inizio del termine per impugnare.
  • Il termine per ricorrere decorre dal ricevimento della raccomandata informativa se essa viene ricevuta prima del perfezionamento della compiuta giacenza; in caso contrario decorre dal compimento del periodo di giacenza previsto dalla legge, individuato dalla giurisprudenza nel decorso di dieci giorni dalla spedizione.
  • La tempestività del ricorso deve essere valutata sulla base del momento di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, non sulla sola data degli adempimenti compiuti dall'ufficio notificante.
  • Se un giudice dichiara una domanda o un ricorso inammissibile per tardività, l'eventuale esame successivo del merito è normalmente una motivazione aggiuntiva e non costituisce una autonoma decisione utile da impugnare.
  • Quando la cassazione accoglie una questione preliminare, le ulteriori questioni di merito possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio insieme all'intera controversia.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva del contribuente sul tributo: elimina la precedente sentenza e riapre il giudizio davanti al giudice di merito.

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