Ordinanza n. 1073/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, sezione seconda, n. 48/2026. - della nota del Responsabile Area Tecnica del Comune di Salve del 18.4.2025, prot. n. 5974, successivamente conosciuta; della nota prot. n. 4725 del 27.3.2025 del Comune di Salve; - ove occorra, e nei limiti dell’interesse, delle NTA, e in particolare degli artt. 13 e 48, del PUG adottato con Deliberazione C.C. n. 14 del 12/07/2024; delle NTA del P.d.f.. - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Note del Comune di Salve del 27 marzo 2025 e del 18 aprile 2025, nonché, ove occorra, le NTA del PUG adottato e le NTA del previgente P.d.F.
Esito
Favorevole al ricorrente (privato destinatario)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha impugnato in primo grado gli atti del Comune di Salve e ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare. Nell'istanza cautelare d'appello ha rappresentato di essere stato ammesso da Invitalia a una misura di agevolazione e di avere sottoscritto, il 30 settembre 2025, un contratto di finanziamento che impone la realizzazione, entro dodici mesi, del programma di interventi oggetto della controversia. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro gli atti comunali né i motivi specifici d'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello esclusivamente sul piano cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare di primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica da parte del TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha sospeso gli effetti degli atti impugnati e ha lasciato impregiudicata ogni valutazione del giudice di primo grado sui profili processuali e di merito. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito e ha compensato le spese della fase d'appello.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, di soddisfarle mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, anche senza sospensione degli atti impugnati; tale è la misura adottata nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari derivano anche dal rischio di mancata realizzazione entro termini ravvicinati di un programma finanziato con agevolazioni pubbliche, il Consiglio di Stato può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli effetti degli atti impugnati.
- La misura cautelare di sollecita fissazione dell'udienza di merito può essere disposta lasciando impregiudicata la successiva delibazione del giudice di primo grado su ogni questione di rito e di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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