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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1963

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1963 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola

Normativa europea32017R1963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime di esecuzione dei programmi di attività per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014. Le modifiche mirano a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e rendere più flessibili anticipi, cauzioni, pagamenti e controlli. Vengono inoltre chiarite alcune scadenze di comunicazione alla Commissione e la disciplina transitoria per i programmi già approvati.

Modifica delle modalità di applicazione per i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, con semplificazioni su anticipi, cauzioni, pagamenti parziali e controlli.

Ambito di applicazione

Si applica alle organizzazioni beneficiarie e alle autorità competenti degli Stati membri coinvolte nei programmi di attività triennali a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'organizzazione comune dei mercati di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, come specificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 modificato. Le nuove regole si applicano ai programmi di attività che iniziano dal 1o aprile 2018 e alle relative procedure di approvazione; i programmi approvati prima di tale data restano disciplinati fino alla scadenza dalle disposizioni applicabili al momento dell'approvazione. Sono previste esclusioni/precisazioni per i programmi in corso e per le fusioni di organizzazioni beneficiarie, che continuano a gestire separatamente i programmi fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fusione.

Modifica del regime applicativo dei programmi di attività per l'olio di oliva e le olive da tavola

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, con l'obiettivo dichiarato di semplificare la disciplina applicativa dei programmi di attività triennali nel settore oleicolo e delle olive da tavola. I considerando evidenziano l'esperienza maturata dall'avvio dei programmi dal 1o aprile 2015, la necessità di ridurre gli oneri amministrativi e di rendere più flessibili i meccanismi di anticipo, garanzia, pagamento e comunicazione.

Ambito di applicazione e disciplina transitoria

Le modifiche riguardano le organizzazioni beneficiarie e gli Stati membri che gestiscono i programmi di attività finanziati nell'ambito della PAC e dell'OCM agricola, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013. Il regolamento si applica ai programmi di attività che iniziano dal 1o aprile 2018 e alle relative procedure di approvazione. I programmi approvati prima di tale data continuano invece a essere regolati, fino alla loro scadenza, dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 applicabili al momento dell'approvazione.

Fusioni di organizzazioni beneficiarie e modifiche dei programmi

In caso di fusione tra organizzazioni beneficiarie che gestivano programmi distinti, i programmi originari devono proseguire separatamente e in parallelo fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fusione. Nelle modifiche dei programmi approvati, il regolamento chiarisce che la dotazione attribuita all'ambito interessato deve rimanere stabile; inoltre, il trasferimento di dotazione dalla misura interessata verso altre misure dell'ambito non può superare 40 000 EUR.

Anticipi e cauzioni

Il nuovo articolo 3 consente alle organizzazioni beneficiarie di presentare domande di anticipo secondo le date fissate dallo Stato membro. Gli anticipi complessivamente versati per un anno di attuazione non possono superare il 90 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato. Gli Stati membri possono prevedere un importo minimo per gli anticipi e stabilire le scadenze di versamento.

Il nuovo articolo 4 disciplina la cauzione: quella prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 deve essere almeno pari al 10 % del finanziamento dell'Unione richiesto. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; l'importo della garanzia è pari al 110 % dell'anticipo. La domanda di svincolo della cauzione può essere presentata prima della data stabilita dallo Stato membro e, in ogni caso, non oltre la fine di ciascun anno di esecuzione del programma; lo svincolo deve avvenire entro il secondo mese successivo alla domanda, dopo il controllo della documentazione e della realizzazione delle fasi del programma.

Domanda di finanziamento, saldo e termini di pagamento

L'organizzazione beneficiaria presenta la domanda di finanziamento per ottenere il finanziamento dell'Unione nell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma, entro il termine fissato dallo Stato membro per rispettare il quadro del regolamento. Lo Stato membro versa il finanziamento dovuto entro il 15 ottobre dell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione e svincola l'eventuale cauzione, dopo l'esame dei documenti e i controlli previsti. Il saldo può essere erogato dall'organismo pagatore anche sulla base della relazione annuale o della relazione di ispezione, verificando che le misure finanziate siano state effettivamente realizzate.

Pagamenti parziali per esigenze di liquidità

Per attenuare i problemi di liquidità, gli Stati membri possono autorizzare pagamenti parziali della quota di aiuto corrispondente alle spese già sostenute nel corso del programma. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di due volte per ciascun anno di esecuzione, e devono essere accompagnate da una descrizione dettagliata delle attività svolte, articolata per ambiti e misure. I pagamenti parziali non possono superare l'80 % della parte di aiuto riferita agli importi già spesi; anche in questo caso, lo Stato membro può fissare un importo minimo e termini procedurali.

Controlli sulle condizioni di riconoscimento

Per semplificare il sistema di verifica, gli Stati membri possono controllare il rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari esclusivamente sulla base della documentazione, senza ricorrere necessariamente ad altre forme di accertamento. La facoltà riguarda la verifica prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione modificato.

Comunicazioni alla Commissione

Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio precedente l'avvio di un nuovo programma triennale, i provvedimenti nazionali attuativi del regolamento, compresi quelli relativi alla quota minima di finanziamento unionale per ambiti specifici, agli obiettivi e priorità del settore oleicolo, agli indicatori quantitativi e qualitativi e alle date per la presentazione delle domande di finanziamento e di pagamento parziale. Inoltre, entro il 20 ottobre successivo a ciascun anno di esecuzione del programma approvato, devono trasmettere una relazione sull'applicazione del regolamento contenente almeno gli elementi richiesti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Fusioni di organizzazioni beneficiarie e gestione dei programmi

In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie che svolgevano programmi di attività distinti, tali programmi continuano a essere gestiti in modo distinto e parallelo fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fusione. Inoltre, nelle modifiche dei programmi approvati, la dotazione attribuita all'ambito interessato deve rimanere stabile e il trasferimento di dotazione dalla misura interessata ad altre misure nell'ambito non può superare 40 000 EUR.

Anticipi

L'organizzazione beneficiaria può presentare domande di anticipo entro le date stabilite dallo Stato membro. Il totale degli anticipi versati per un determinato anno di attuazione non può superare il 90 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato per il programma. Lo Stato membro può fissare un importo minimo per gli anticipi e le scadenze per il loro versamento.

Cauzione a garanzia degli anticipi

La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 deve essere almeno pari al 10 % del finanziamento dell'Unione richiesto. Il versamento degli anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; l'importo della cauzione è fissato al 110 % dell'anticipo. La domanda di svincolo può essere presentata prima della data fissata dallo Stato membro e comunque al massimo entro la fine di ogni anno di esecuzione; lo svincolo avviene entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda, previa verifica documentale e della realizzazione delle fasi del programma.

Domanda di finanziamento e saldo annuale

Per ottenere il finanziamento dell'Unione, l'organizzazione beneficiaria presenta una domanda di finanziamento all'organismo pagatore nell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma e comunque entro la data stabilita dallo Stato membro. Lo Stato membro versa il finanziamento dovuto entro il 15 ottobre dell'anno civile di conclusione dell'anno di esecuzione e svincola l'eventuale cauzione, dopo l'esame dei documenti e i controlli previsti. È inoltre possibile il versamento del saldo dopo verifica della relazione annuale o della relazione d'ispezione.

Pagamenti parziali

Gli Stati membri possono autorizzare domande di pagamento parziale della parte di aiuto corrispondente agli importi già spesi. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di due volte per ciascun anno di esecuzione; devono essere corredate da una descrizione dettagliata delle fasi realizzate. I pagamenti parziali non possono superare l'80 % della parte di aiuto corrispondente agli importi già spesi e lo Stato membro può fissare un importo minimo e termini per le domande.

Controlli documentali sulle condizioni di riconoscimento

Gli Stati membri possono verificare il rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari esclusivamente su base documentale, senza controlli ulteriori, per la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione modificato.

Comunicazioni alla Commissione

Entro il 31 gennaio che precede l'inizio di un nuovo programma di attività triennale, le autorità competenti comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati, inclusi quelli relativi alla quota minima del finanziamento unionale per ambiti specifici, agli obiettivi e priorità per il settore oleicolo, agli indicatori quantitativi e qualitativi, nonché alle date per le domande di finanziamento e di pagamento parziale. Entro il 20 ottobre successivo a ogni anno di esecuzione del programma approvato, trasmettono inoltre una relazione sull'applicazione del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica ai programmi di attività che iniziano dal 1o aprile 2018 e alle procedure di approvazione correlate. I programmi approvati prima del 1o aprile 2018 restano disciplinati fino alla scadenza dalle regole vigenti al momento dell'approvazione.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneaiuti di stato agricoliorganizzazione comune dei mercatifinanziamenti e controlli

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