Regolamento (UE) 2017/1962
Regolamento delegato (UE) 2017/1962 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2017/1962 interviene sul regime di sostegno dell'Unione per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, modificando il regolamento delegato (UE) n. 611/2014. Le modifiche mirano a semplificare e chiarire alcune disposizioni alla luce dell'esperienza applicativa dei programmi triennali avviati dal 1 aprile 2015, riducendo anche gli oneri amministrativi. In particolare, vengono introdotte regole sul divieto di doppio finanziamento, sulla ripartizione del finanziamento UE, sull'esternalizzazione di attività e sulla disciplina delle spese generali. Il regolamento si applica ai programmi che iniziano dal 1 aprile 2018.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 sui programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, con chiarimenti su finanziamento, ammissibilità delle spese e divieto di doppio finanziamento.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola previsti dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché alle relative procedure di approvazione. Le modifiche incidono sugli Stati membri, che devono fissare criteri di demarcazione contro il doppio finanziamento, determinare la quota minima di finanziamento UE da destinare agli ambiti specifici e disciplinare taluni aspetti di ammissibilità delle spese; riguardano inoltre le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori beneficiarie dei programmi. L'applicazione decorre per i programmi di attività che iniziano dal 1 aprile 2018.
Modifica del regime di sostegno per l'olio di oliva e le olive da tavola
Il regolamento delegato (UE) 2017/1962 modifica il regolamento delegato (UE) n. 611/2014, che a sua volta integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Il legislatore delegato interviene dopo l'esperienza maturata con l'attuazione dei programmi triennali avviati il 1 aprile 2015, con l'obiettivo di semplificare e chiarire alcune regole e di ridurre gli oneri amministrativi per operatori e amministrazioni nazionali.
Ambito applicativo e destinatari
Le modifiche riguardano i programmi di attività finanziati nell'ambito dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le procedure di approvazione di tali programmi. I destinatari operativi sono gli Stati membri, chiamati ad adeguare i criteri nazionali di gestione e controllo, e le organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che beneficiano dei sostegni. L'applicazione temporale è espressamente limitata ai programmi che iniziano dal 1 aprile 2018.
Divieto di doppio finanziamento
Con l'introduzione dell'articolo 2 bis, gli Stati membri devono predisporre criteri di demarcazione chiari per evitare che le stesse operazioni o azioni ricevano sostegno sia ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia nell'ambito di altri strumenti dell'Unione. La disposizione impone quindi una verifica sostanziale di non cumulabilità tra finanziamenti UE riferiti alla medesima attività.
Esternalizzazione delle attività
La modifica dell'articolo 3, paragrafo 4, chiarisce che l'esternalizzazione di attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori può essere autorizzata, per le misure di cui al paragrafo 1, in conformità all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle condizioni previste dal regolamento delegato. Si tratta di un chiarimento rilevante per la gestione operativa dei programmi, in particolare quando alcune attività sono affidate a terzi.
Ripartizione del finanziamento dell'Unione
Il nuovo articolo 5 impone agli Stati membri di stabilire la quota minima del finanziamento dell'Unione da destinare agli ambiti specifici indicati dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato. Tale quota minima vincola tutti i programmi di attività approvati nello Stato membro interessato, assicurando una ripartizione coerente delle risorse europee tra le diverse priorità previste.
Valutazione dei programmi già realizzati
La modifica dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), amplia e precisa il criterio di valutazione dei programmi di attività, consentendo di considerare anche eventuali programmi già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie in base a precedenti regimi: regolamento (CE) n. 1334/2002, regolamento (CE) n. 2080/2005, regolamento (CE) n. 867/2008 o il medesimo regolamento delegato (UE) n. 611/2014. La norma valorizza quindi l'esperienza storica del beneficiario nella valutazione delle nuove richieste.
Spese generali e semplificazione amministrativa
All'articolo 7, paragrafo 3, viene soppressa la lettera h) e viene inserita una precisazione importante sulle spese generali. Gli Stati membri possono scegliere se rendere tali spese ammissibili sulla base di un tasso forfettario oppure dei costi effettivi comprovati da documenti giustificativi presentati dai beneficiari. La disposizione introduce un margine di flessibilità nazionale nella gestione dei costi indiretti, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e ridurre i carichi documentali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione materiale è differita ai programmi di attività che decorrono dal 1 aprile 2018, compresi gli atti e le procedure di approvazione connessi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Divieto di doppio finanziamento
È inserito l'articolo 2 bis nel regolamento delegato (UE) n. 611/2014. Gli Stati membri devono stabilire criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per operazioni o azioni che ricevono un sostegno nell'ambito di altri strumenti dell'Unione.
Esternalizzazione delle attività
All'articolo 3, paragrafo 4, la frase introduttiva viene sostituita per precisare che, conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'esternalizzazione delle attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al paragrafo 1 può essere autorizzata a determinate condizioni.
Soppressione di una disposizione sull'articolo 4
All'articolo 4, paragrafo 1, è soppressa la lettera a), con conseguente semplificazione del quadro delle condizioni previste per i programmi.
Ripartizione del finanziamento dell'Unione
L'articolo 5 è sostituito. Gli Stati membri devono stabilire la quota minima del finanziamento dell'Unione disponibile ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da assegnare agli ambiti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato. La quota minima si applica a tutti i programmi di attività approvati nello Stato membro interessato.
Valutazione dei programmi di attività già realizzati
All'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), si precisa che nella valutazione dei programmi di attività gli Stati membri possono tener conto anche di quelli eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2002, del regolamento (CE) n. 2080/2005, del regolamento (CE) n. 867/2008 o del presente regolamento.
Spese generali e criteri di ammissibilità
All'articolo 7, paragrafo 3, è soppressa la lettera h) e viene aggiunto un secondo comma. Gli Stati membri possono decidere se le spese generali siano ammissibili sulla base di un tasso forfettario oppure dei costi effettivi, che devono risultare da documenti giustificativi presentati dai beneficiari.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica ai programmi di attività che iniziano a decorrere dal 1 aprile 2018 e alle relative procedure di approvazione.
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