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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22097/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Rieti (13/06/2023) di condanna per il delitto ex art. 256-bis d.lgs. 152/2006 (pena: 2 anni e 1 mese di reclusione e €500 di multa). Il primo motivo censura l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., alla luce della modifica introdotta dalla legge n.114/2024 (cd. "legge Nordio"), sostenendo che la norma non sarebbe più applicabile; il secondo motivo invoca violazione del principio della medesimezza dei giudici che hanno assunto le prove (articoli 604, 484, 525, comma 2, 179 c.p.p., e art.6 CEDU); il terzo rileva un errore anagrafico nella data di nascita del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso come infondato. Sul primo motivo la Corte rileva che la legge n.114/2024 ha modificato l'art. 581 introducendo la locuzione "di ufficio" dopo "del difensore", rendendo la norma non applicabile all'imputato assistito da difensore di fiducia; tuttavia, non essendovi norma transitoria, si applica il principio tempus regit actum: le impugnazioni proposte nella vigenza della precedente formulazione devono essere valutate secondo tale formulazione al momento del compimento dell'atto. Sulla base di tale principio e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, il mancato accompagnamento dell'atto d'appello dal mandato era rilevante e ha determinato l'inammissibilità. Il secondo motivo è precluso dall'infondatezza del primo. La Corte corregge inoltre l'errore materiale nella data di nascita (da 21/04/1977 a 21/07/1964) ai sensi dell'art. 130 c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 256-bis d.lgs. 152/2006

    Norma sostanziale alla base della condanna emessa dal Tribunale di Rieti; la sentenza impugnata riguarda la condanna per questo delitto.

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    dopo le parole «del difensore» ha inserito le parole «di ufficio»

    La modifica operata dalla legge n.114/2024 ha ristretto l'ambito della disposizione ai soli difensori di ufficio; ma per gli atti compiuti prima della modifica si applica la previgente formulazione in base al principio tempus regit actum.

  • legge n.114 del 09/08/2024 (cd. "legge Nordio")

    Ha modificato l'art. 581 c.p.p.; non avendo previsto norme transitorie, la Corte ha richiamato il principio secondo il quale si applica la disciplina vigente al momento del compimento dell'atto processuale.

  • d.lgs. n.150/2022

    Riferimento alla disciplina previgente dell'art. 581, comma 1-quater, applicabile alle impugnazioni proposte nella vigenza di tale decreto legislativo.

  • principio tempus regit actum (art. 11 preleggi richiamato)

    Principio richiamato dalla Corte per stabilire che le impugnazioni vanno valutate in base alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto processuale.

  • Sez. U., n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)

    "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024"

    Giurisprudenza di legittimità che conferma l'applicazione della disciplina vigente al momento del compimento dell'atto formale d'impugnazione; principio ritenuto applicabile anche al caso di specie.

  • Sez. 3, n. 11198 del 13/03/2025 (Badr)

    Richiamata come orientamento conforme alla valutazione sulla temporalità di applicazione della precedente disciplina; non ancora massimata ma presa in considerazione.

  • art. 130 c.p.p.

    Norma che consente la correzione di errori materiali nella motivazione; sulla base di ciò la Corte ha ordinato la correzione della data di nascita sull'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di compimento dell'atto processuale rispetto alla data di entrata in vigore di una modifica normativa: in assenza di norma transitoria si applica la disciplina vigente al momento dell'atto (principio tempus regit actum).
  • Se una norma processuale che impone requisiti formali all'atto d'impugnazione è modificata, per gli atti già compiuti prima della modifica resta determinante la disciplina previgente.
  • L'omissione di un requisito formale essenziale (es. mancanza del mandato ad impugnare quando richiesto dalla normativa vigente al momento del deposito dell'appello) può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Errori materiali o anagrafici contenuti nelle decisioni possono essere corretti d'ufficio ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; va sempre richiesto l'accertamento anagrafico se vi sono dubbi.
  • Una censura processuale collegata a profili di merito o di istruzione (es. medesimezza dei giudici che hanno assunto le prove) può risultare preclusa se il vizio formale che rende inammissibile l'impugnazione è già accertato.
  • Quando si prepara un appello, assicurarsi che tutti i requisiti formali richiesti dalla normativa vigente al momento del deposito (incluso il mandato) siano rispettati; in caso di modifiche legislative, valutare l'eventuale necessità di adeguare atti già posti in essere.

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