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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/806

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/806 della Commissione, del 20 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono determinati dalla Commissione sulla base dei criteri previsti dal regolamento (UE) n. 543/2011 e vengono aggiornati giornalmente in funzione di dati variabili. L'atto contiene un allegato con i valori applicabili per specifici codici NC e paesi terzi ed è immediatamente efficace dalla pubblicazione.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati dai rispettivi codici NC, provenienti dai paesi terzi elencati per ciascun prodotto. I valori forfettari sono rilevanti ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno degli Stati membri; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/806 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalle modalità applicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo

I considerando precisano che il regolamento (UE) n. 543/2011, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, stabilisce i criteri per fissare i valori forfettari all'importazione da paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Viene inoltre chiarito che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, il che giustifica l'immediata entrata in vigore dell'atto.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato mediante codici NC. I valori fissati sono differenziati in funzione del prodotto e del paese terzo di origine, con richiamo alla nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" è espressamente riferito a "altre origini".

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10 e 0808 10 80, con differenziazione per origine. Tra le origini indicate figurano, a seconda del prodotto, MA, TR, EG, IL, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ e US.

Entrata in vigore e effetti

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata per gli operatori interessati alla determinazione del prezzo di entrata in dogana.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per ciascun paese terzo di origine, il valore forfettario espresso in EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili e che la loro fissazione si inserisce nel sistema previsto per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Allegato con valori per prodotto e origine

L'allegato elenca i valori forfettari per taluni prodotti ortofrutticoli, con riferimento ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10 e 0808 10 80, distinguendo le origini ammissibili (ad esempio MA, TR, EG, IL, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US e ZZ) e i corrispondenti importi. Il codice ZZ è precisato come indicante "altre origini".

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutta

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