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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/805

Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), decanoato di metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-5) e terpenoid blend QRD 460 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco delle sostanze esenti da limiti massimi di residui specifici previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005. Inserisce nell'allegato IV sei sostanze, sulla base delle valutazioni EFSA e delle analisi di gestione del rischio, confermando per alcune il rischio trascurabile per l'uomo e per altre la necessità di trasparenza regolatoria. L'effetto pratico è che per tali sostanze non si applica il valore di default di 0,01 mg/kg previsto in assenza di LMR specifici.

Modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendovi sei sostanze attive per le quali non si applicano limiti massimi di residui specifici.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti per gli operatori del settore fitosanitario e alimentare nell'Unione europea. Riguarda in particolare la classificazione di sei sostanze nell'allegato IV del regolamento, con conseguente esenzione dall'applicazione di LMR specifici; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non prevede esclusioni ulteriori oltre alla disciplina generale del regolamento modificato.

Modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze attive

Il regolamento (UE) 2016/805 della Commissione interviene sul sistema dei limiti massimi di residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005. La finalità è aggiornare l'allegato IV, che individua le sostanze per le quali non sono fissati LMR specifici, sulla base delle valutazioni scientifiche dell'EFSA e delle ulteriori considerazioni di gestione del rischio.

Contesto normativo e razionale dell'intervento

In assenza di un inserimento nell'allegato IV, le sostanze senza LMR specifici sono soggette al valore di default di 0,01 mg/kg previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. I considerando chiariscono che, per alcune sostanze, l'EFSA ha concluso per l'opportunità di un inserimento esplicito nell'allegato IV; per altre, pur in presenza di informazioni incomplete, la successiva analisi dei gestori del rischio ha ritenuto trascurabile il rischio per l'uomo derivante dai metaboliti.

Sostanze inserite nell'allegato IV

L'articolo 1 aggiunge, in ordine alfabetico, sei voci all'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005:

  • Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis);
  • Candida oleophila di ceppo O;
  • FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere);
  • decanoato di metile (CAS 110-42-9);
  • ottanoato di metile (CAS 111-11-5);
  • terpenoid blend QRD 460.

Motivazioni specifiche per ciascun gruppo di sostanze

Per FEN 560 e terpenoid blend QRD 460, i richiami alle conclusioni EFSA indicano che l'inclusione nell'allegato IV è stata ritenuta appropriata a seguito del riesame del rischio. Per Streptomyces K61 e Candida oleophila di ceppo O, la Commissione evidenzia che l'EFSA non aveva potuto formulare una conclusione finale per carenza di dati, ma che il rapporto di riesame successivo ha concluso per un rischio trascurabile dei metaboliti per l'uomo, giustificando comunque l'inserimento.

Decanoato di metile e ottanoato di metile: mantenimento separato per trasparenza

Per il decanoato di metile e per l'ottanoato di metile, la Commissione sottolinea che si tratta di sostanze già considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con assenza di impurezze rilevanti. Poiché l'esposizione naturale a tali sostanze è superiore a quella derivante dall'impiego fitosanitario, esse sono mantenute nell'allegato IV in forma autonoma, anziché soltanto come componenti del gruppo degli acidi grassi C7-C20, così da garantire maggiore trasparenza regolatoria.

Entrata in vigore e effetto giuridico

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come per gli altri regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento di sei sostanze nell'allegato IV

L'articolo 1 modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo, in ordine alfabetico, le seguenti voci: Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), decanoato di metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-5) e terpenoid blend QRD 460.

Motivazione tecnico-scientifica dell'inclusione

Le considerazioni indicano che per FEN 560, terpenoid blend QRD 460, Streptomyces K61 e Candida oleophila di ceppo O l'EFSA ha svolto valutazioni di rischio o riesami inter pares che hanno portato a ritenere opportuno l'inserimento nell'allegato IV. Per Streptomyces K61 e Candida oleophila di ceppo O, in assenza di conclusioni definitive dell'EFSA per mancanza di informazioni, la successiva analisi dei responsabili della gestione del rischio ha concluso per un rischio trascurabile dei metaboliti per l'uomo.

Trattamento del decanoato e dell'ottanoato di metile

Il decanoato di metile e l'ottanoato di metile erano già inseriti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e considerati approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Poiché non sono state individuate impurezze rilevanti e l'esposizione naturale è superiore a quella derivante dall'uso fitosanitario, essi vengono mantenuti nell'allegato IV separatamente dal gruppo degli acidi grassi C7-C20 per ragioni di trasparenza.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitarisalute dei consumatori

Testo integrale

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