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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/780

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/780 della Commissione, del 19 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Normativa europea32016R0780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della RPDC, inserendo nuovi nominativi e una nuova entità nell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche. Modifica inoltre due iscrizioni già esistenti. L’atto è di esecuzione, entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 aggiornando l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (RPDC), con effetti sui soggetti iscritti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, cioè persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi interessati dal congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica riguarda l’aggiornamento degli elenchi UE, sulla base della decisione del Consiglio del 19 maggio 2016, con effetto immediato dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE nei confronti della RPDC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/780 interviene sul regime restrittivo dell’Unione applicabile alla Repubblica democratica popolare di Corea, modificando l’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007. L’atto si fonda sulla decisione del Consiglio del 19 maggio 2016 e risponde all’esigenza di aggiornare l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che l’allegato V raccoglie le persone, le entità e gli organismi inseriti nell’elenco del Consiglio e interessati dalle misure restrittive. Il 19 maggio 2016 il Consiglio ha deciso di aggiungere 18 persone fisiche e 1 entità, oltre ad aggiornare le voci relative a 2 persone già presenti nell’elenco. Per garantire l’efficacia immediata delle misure, la Commissione adotta il regolamento di esecuzione con effetto diretto e immediato.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente il sistema sanzionatorio dell’Unione verso la RPDC e, in particolare, i soggetti elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007. Le misure incidono sui nominativi inseriti nell’elenco perché sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. L’atto non istituisce un nuovo regime, ma aggiorna quello già esistente.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell’allegato V. In concreto:

  • vengono inserite 18 nuove persone fisiche nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive;
  • viene aggiunta una nuova entità, Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche);
  • sono sostituite due voci già esistenti, relative a CHU Kyu Chang e PAEK Se bong.

Le nuove iscrizioni sono motivate, in larga parte, dal ruolo dei soggetti nei programmi della RPDC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Le descrizioni richiamano incarichi militari, ruoli di vertice in organi della difesa e funzioni di gestione o sviluppo di programmi industriali e militari rilevanti ai fini sanzionatori.

Nuove persone fisiche inserite

Tra i soggetti aggiunti figurano, tra gli altri, alti ufficiali dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, dirigenti di dipartimenti militari o industriali e responsabili di organismi collegati al programma missilistico e nucleare della RPDC. Per alcuni sono indicati anche dati identificativi specifici, quali data di nascita, luogo di nascita, numeri di passaporto e alias.

Nuova entità inserita

L’entità Strategic Rocket Forces è descritta come parte delle forze armate nazionali della RPDC e come coinvolta nello sviluppo e nell’attuazione operativa dei programmi relativi ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. La sua iscrizione rafforza il perimetro soggettivo delle misure restrittive UE.

Voci sostituite

Le voci di CHU Kyu Chang e PAEK Se bong sono sostituite con descrizioni aggiornate. La prima riguarda un membro della commissione nazionale di difesa ed ex direttore del dipartimento Munizioni del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea; la seconda riguarda un ex presidente del secondo comitato economico, responsabile del programma balistico, anch’egli membro della commissione nazionale di difesa.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato V contiene le persone, entità e organismi soggetti alle misure restrittive, in particolare al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Nuove iscrizioni nell’elenco delle persone fisiche

Sono aggiunte 18 persone fisiche all’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a). I nuovi iscritti sono indicati con numeri progressivi da 15 a 32 e sono descritti come soggetti coinvolti o responsabili del sostegno e della promozione dei programmi della RPDC relativi a nucleare, missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

Nuova iscrizione di un’entità

È aggiunta una persona giuridica/entità: Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche), descritta come coinvolta, all’interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell’attuazione operativa dei programmi relativi ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Sostituzione di due voci già esistenti

Sono sostituite le voci n. 3 e n. 9 dell’elenco delle persone fisiche: CHU Kyu Chang (alias JU Kyu Chang) e PAEK Se bong. Le descrizioni aggiornate confermano il loro collegamento con organismi centrali della difesa nazionale e con programmi connessi al nucleare e ai missili balistici.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondinon proliferazione

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