Regolamento (UE) 2016/1437
Regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato istituisce le regole tecniche per il funzionamento del punto di accesso elettronico europeo alle informazioni regolamentate, previsto dalla direttiva 2004/109/CE. Definisce ruolo dell’ESMA e dei meccanismi ufficialmente stabiliti, criteri di ricerca, formati dei metadati, standard tecnologici e classificazione comune delle informazioni. Mira a garantire accesso rapido, non discriminatorio e transfrontaliero alle informazioni, senza duplicare lo stoccaggio dei dati. Stabilisce inoltre l’uso del LEI come identificativo univoco degli emittenti e rinvia a una classificazione dettagliata nell’Allegato.
Norme tecniche di regolamentazione per l’accesso elettronico alle informazioni regolamentate diffuse dagli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e ai meccanismi ufficialmente stabiliti che conservano le informazioni previste dalla regolamentazione, nonché all’ESMA quale gestore del punto di accesso elettronico europeo. Riguarda l’accesso, la ricerca, lo scambio, la classificazione e la trasmissione dei metadati relativi alle informazioni regolamentate in ambito UE/SEE. Non disciplina lo stoccaggio delle informazioni da parte del punto di accesso, che resta funzione dei meccanismi ufficialmente stabiliti; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e parte dell’Allegato si applica, per gli articoli 7 e 9, dal 1° gennaio 2017.
Regolamento delegato (UE) 2016/1437: accesso alle informazioni regolamentate
Il regolamento integra la direttiva 2004/109/CE stabilendo norme tecniche di regolamentazione per il punto di accesso elettronico europeo alle informazioni regolamentate. La finalità è consentire un accesso rapido, standardizzato e non discriminatorio ai dati diffusi dagli emittenti, senza sostituire i meccanismi ufficialmente stabiliti incaricati dello stoccaggio delle informazioni.
Finalità e contesto
Il provvedimento nasce dall’esigenza di centralizzare la ricerca delle informazioni regolamentate tramite un portale dell’ESMA, riducendo la duplicazione dei dati e i rischi per la sicurezza dello scambio dei metadati. I considerando evidenziano anche l’obiettivo di favorire ricerche transfrontaliere, garantire la comparabilità delle informazioni e sostenere l’efficienza decisionale degli investitori.
Punto di accesso elettronico europeo
L’articolo 1 impone all’ESMA di istituire un portale web, accessibile dal proprio sito, che consenta agli utenti finali di cercare le informazioni regolamentate conservate presso i meccanismi ufficialmente stabiliti. Il punto di accesso ha funzione di interfaccia di ricerca e rinvio, non di archivio sostitutivo.
Tecnologie di comunicazione, continuità operativa e assistenza
L’articolo 2 disciplina la sicurezza e l’integrità dello scambio dei metadati tra il punto di accesso e i meccanismi ufficialmente stabiliti. Il protocollo di base è HTTPS; tuttavia, l’ESMA deve collaborare con i meccanismi per individuare e mettere in atto tecnologie alternative e il calendario di attuazione. Se la cooperazione risulta inefficace, l’ESMA può specificare direttamente una tecnologia alternativa.
Il sistema deve inoltre essere:
- facilmente scalabile e adattabile ai volumi di ricerca e di metadati;
- disponibile per almeno il 95% del tempo ogni mese;
- sottoposto a backup almeno giornaliero.
L’ESMA deve fornire assistenza agli utenti finali e ai meccanismi ufficialmente stabiliti durante il proprio orario di lavoro, come pubblicato sul sito istituzionale.
Funzione di ricerca e risultati
L’articolo 3 individua i criteri di ricerca che il punto di accesso deve offrire:
- nome dell’emittente;
- LEI dell’emittente;
- Stato membro d’origine;
- classificazione delle informazioni regolamentate.
Le ricerche sul nome devono poter utilizzare tutte le versioni linguistiche disponibili del nome dell’emittente. I risultati sono visualizzati in forma di elenco di metadati conformemente alla sezione A dell’Allegato.
Accesso ai documenti e collegamenti ipertestuali
L’articolo 4 prevede che i metadati contengano collegamenti ipertestuali alle pagine specifiche dei siti dei meccanismi ufficialmente stabiliti, sulle quali gli utenti possono visualizzare e scaricare i documenti. Tali pagine devono a loro volta rinviare a tutte le versioni linguistiche dei documenti diffusi dagli emittenti e conservati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.
Per quanto possibile, il punto di accesso deve essere fruibile tramite browser, inclusi i browser per dispositivi mobili.
Obblighi dei meccanismi ufficialmente stabiliti
L’articolo 5 impone ai meccanismi ufficialmente stabiliti di assicurare che il collegamento con il punto di accesso sia disponibile almeno per il 95% del tempo ogni mese. Essi devono inoltre fornire assistenza all’ESMA durante il proprio orario di lavoro per mantenere il collegamento e attuare la procedura in caso di incidente.
L’assistenza deve essere prestata in una lingua comunemente utilizzata per le comunicazioni elettroniche.
Trasmissione, aggiornamento e gratuità dei metadati
L’articolo 6 stabilisce che ciascun meccanismo ufficialmente stabilito deve consentire al punto di accesso di estrarre i metadati e trasmettere quelli relativi alle informazioni regolamentate che ha stoccato ai sensi della direttiva 2004/109/CE. I metadati devono includere i link ai documenti e tutte le versioni linguistiche disponibili.
Se un documento viene modificato, il meccanismo interessato deve aggiornare immediatamente i relativi metadati. Inoltre, non può addebitare al punto di accesso alcun costo per la trasmissione dei metadati.
Identificativo univoco degli emittenti
L’articolo 7 stabilisce che i meccanismi ufficialmente stabiliti devono utilizzare il LEI come identificativo univoco per tutti gli emittenti. Il considerando 4 evidenzia che tale scelta è volta a facilitare le ricerche transfrontaliere e a garantire identificativi standardizzati, internazionalmente riconosciuti e coerenti nel tempo.
Formato comune di trasmissione
L’articolo 8 prevede che la trasmissione dei metadati avvenga in formato XML. Il contenuto del set di metadati è definito nella sezione A dell’Allegato, che specifica campi come nome dell’emittente, Stato membro d’origine, LEI, tipologia di informazione e URL.
Elenco comune e classificazione delle informazioni regolamentate
L’articolo 9 istituisce un elenco comune di informazioni regolamentate, comprendente in particolare:
- relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali;
- relazioni finanziarie semestrali e relazioni di revisione semestrali o revisioni limitate;
- pagamenti ai governi;
- Stato membro d’origine;
- informazioni privilegiate;
- notifiche relative ai diritti di voto;
- acquisizione o cessione di azioni proprie;
- totale dei diritti di voto e del capitale;
- modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari;
- ulteriori informazioni richieste dal diritto nazionale adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.
La sezione B dell’Allegato articola tale elenco in classi e sottoclassi, distinguendo tra informazioni periodiche, continue e ulteriori informazioni imposte dagli ordinamenti nazionali.
Allegato: struttura dei metadati e classificazione
La sezione A dell’Allegato definisce i campi minimi dei metadati da trasmettere, tra cui:
- nome dell’emittente in tutte le lingue utilizzate;
- Stato membro d’origine in codice ISO a 2 lettere;
- identificativo LEI secondo ISO 17442:2012;
- tipologia di informazioni secondo la tassonomia dell’Allegato;
- URL che consenta l’accesso ai documenti pertinenti.
La sezione B fornisce la tassonomia delle informazioni regolamentate, ripartite in:
- informazioni periodiche;
- informazioni regolamentate fornite su base continuativa;
- ulteriori informazioni richieste dal diritto nazionale.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 10 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 7 e 9 si applicano dal 1° gennaio 2017. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del punto di accesso elettronico europeo
L’ESMA istituisce un portale web, accessibile tramite il proprio sito, denominato punto di accesso elettronico europeo, per consentire agli utenti finali la ricerca delle informazioni previste dalla regolamentazione stoccate nei meccanismi ufficialmente stabiliti (articolo 1).
Tecnologie di comunicazione, disponibilità e assistenza
Lo scambio di metadati tra punto di accesso e meccanismi ufficialmente stabiliti deve garantire sicurezza e integrità e avvenire tramite HTTPS, salvo eventuale tecnologia alternativa definita con collaborazione ESMA-meccanismi o, se la cooperazione è inefficace, specificata dall’ESMA. Il sistema deve essere scalabile, disponibile almeno per il 95% del tempo ogni mese, sottoposto a backup giornaliero; l’ESMA fornisce assistenza durante il proprio orario di lavoro (articolo 2).
Funzione di ricerca e criteri di interrogazione
Il punto di accesso consente ricerche per nome dell’emittente, LEI, Stato membro d’origine e classificazione delle informazioni regolamentate. Le ricerche sul nome devono coprire tutte le versioni linguistiche disponibili; i risultati sono mostrati come elenco di metadati conformemente all’Allegato, sezione A (articolo 3).
Accesso ai documenti tramite collegamenti ipertestuali
I metadati devono contenere link alle pagine web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove i documenti possono essere visualizzati e scaricati, con accesso a tutte le versioni linguistiche. Il punto di accesso deve, nei limiti del possibile, essere fruibile via browser, compresi quelli mobili (articolo 4).
Obblighi dei meccanismi ufficialmente stabiliti
I meccanismi ufficialmente stabiliti devono garantire che il collegamento con il punto di accesso sia disponibile almeno per il 95% del tempo ogni mese, fornire assistenza durante il loro orario di lavoro e supportare la procedura in caso di incidente in una lingua comunemente utilizzata per le comunicazioni elettroniche (articolo 5).
Trasmissione e aggiornamento dei metadati
Ciascun meccanismo deve consentire l’estrazione da parte del punto di accesso dei metadati e trasmettere quelli relativi alle informazioni regolamentate stoccate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE. I metadati devono includere collegamenti ipertestuali e, in caso di modifica di un documento, essere aggiornati immediatamente; nessun costo può essere addebitato al punto di accesso per la trasmissione dei metadati (articolo 6).
Identificativo univoco degli emittenti
I meccanismi ufficialmente stabiliti devono utilizzare il LEI come identificativo univoco per tutti gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (articolo 7).
Formato comune per i metadati
La trasmissione dei metadati al punto di accesso deve avvenire in formato XML e secondo il formato indicato nell’Allegato, sezione A (articolo 8).
Elenco comune e classificazione delle informazioni regolamentate
È definito un elenco comune di tipologie di informazioni regolamentate, incluse relazioni finanziarie annuali e semestrali, pagamenti ai governi, Stato membro d’origine, informazioni privilegiate, notifiche sui diritti di voto, operazioni su azioni proprie, totale dei diritti di voto e del capitale, modifiche dei diritti delle categorie di azioni o valori mobiliari, nonché ulteriori informazioni imposte dal diritto nazionale adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE. I meccanismi devono classificarle secondo l’Allegato, sezione B (articolo 9).
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 7 e 9 si applicano dal 1° gennaio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 10).
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