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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/782

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/782 della Commissione, del 19 maggio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 maggio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

Normativa europea32016R0782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari per lo zucchero nel periodo 2015/2016. Poiché le domande di titoli di importazione presentate nella prima settimana di maggio 2016 hanno superato le quantità disponibili per alcuni numeri d’ordine, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione e sospende nuove domande per i contingenti interessati. Il provvedimento è immediatamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fissa il coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di ulteriori domande per i relativi contingenti tariffari 2015/2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 maggio 2016 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 per il settore dello zucchero, limitatamente ai numeri d’ordine indicati nell’allegato. Riguarda i contingenti "Zucchero concessioni CXL", "Zucchero Balcani", "Zucchero di importazione eccezionale" e "zucchero industriale" per il periodo contingentale 2015/2016. Per il numero d’ordine 09.4321 (India) viene fissato un coefficiente di attribuzione; per diversi numeri d’ordine è sospesa la presentazione di ulteriori domande fino alla fine del periodo contingentale.

Coefficiente di attribuzione e sospensione di domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/782 della Commissione disciplina la gestione di alcune domande di titoli di importazione presentate nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero. La Commissione interviene perché, per alcuni numeri d’ordine e per il sottoperiodo 1°-31 maggio 2016, i quantitativi richiesti superano le disponibilità; di conseguenza, occorre ripartire le quantità e bloccare ulteriori richieste fino alla chiusura del periodo contingentale.

Base giuridica e finalità

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull’articolo 188, paragrafi 1 e 3, e richiama il regolamento (CE) n. 1301/2006 per il calcolo del coefficiente di attribuzione. La finalità è assicurare una gestione uniforme ed efficace dei contingenti tariffari nel settore agricolo, evitando il superamento delle quantità disponibili e garantendo l’immediata efficacia della misura.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 maggio 2016 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009. L’ambito oggettivo riguarda i contingenti tariffari dello zucchero per il periodo 2015/2016, distinti nell’allegato come:

  • "Zucchero concessioni CXL";
  • "Zucchero Balcani";
  • "Zucchero di importazione eccezionale";
  • "zucchero industriale".

L’intervento produce effetti solo per i numeri d’ordine elencati nell’allegato. In particolare, per alcuni numeri d’ordine la Commissione sospende ulteriori domande sino al termine del periodo contingentale.

Coefficiente di attribuzione

Per il numero d’ordine 09.4321, riferito all’India nel comparto "Zucchero concessioni CXL", il coefficiente di attribuzione è fissato al 50,825046%. Il regolamento precisa che il coefficiente si applica ai quantitativi oggetto delle domande presentate nel periodo 1°-7 maggio 2016, così da consentire il rilascio dei titoli nei limiti delle disponibilità residue.

Sospensione delle ulteriori domande

La Commissione dispone la sospensione, fino alla fine del periodo contingentale 2015/2016, della presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d’ordine indicati come sospesi nell’allegato. In concreto, risultano sospesi i numeri 09.4317 (Australia), 09.4319 (Cuba) e 09.4321 (India).

Contingenti non soggetti a coefficienti o sospensioni nell’allegato

L’allegato riporta anche altri numeri d’ordine senza indicazione di coefficiente di attribuzione e senza sospensione delle ulteriori domande. Si tratta, nel comparto "Zucchero Balcani", dei numeri 09.4324 (Albania), 09.4325 (Bosnia-Erzegovina), 09.4326 (Serbia) e 09.4327 (ex Repubblica iugoslava di Macedonia), nonché dei numeri 09.4380 (zucchero di importazione eccezionale) e 09.4390 (zucchero industriale).

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale scelta è coerente con l’esigenza, richiamata nei considerando, di garantire l’efficacia immediata della misura nel quadro della gestione dei contingenti tariffari per lo zucchero.

Disposizioni principali

Coefficiente di attribuzione per le domande presentate dal 1° al 7 maggio 2016

Ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1° al 7 maggio 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. Il caso espressamente rilevante è il numero d’ordine 09.4321 (India), per il quale il coefficiente è pari al 50,825046%.

Sospensione di ulteriori domande

È sospesa fino alla fine del periodo contingentale 2015/2016 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d’ordine indicati nell’allegato come "Sospese". La sospensione riguarda in particolare i numeri 09.4317, 09.4319 e 09.4321 nel comparto "Zucchero concessioni CXL".

Altri contingenti e numeri d’ordine indicati in allegato

L’allegato elenca anche i contingenti "Zucchero Balcani" (numeri 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327) e i contingenti "Zucchero di importazione eccezionale" e "zucchero industriale" (numeri 09.4380 e 09.4390), per i quali non è indicato un coefficiente di attribuzione e non risulta sospesa la presentazione di ulteriori domande.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazionicontingenti tariffarizucchero

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