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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17527/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contestando: 1) la mancata applicazione dell'attenuante indicata nella sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 e la conseguente riforma in peius della pena operata in appello; 2) la presunta violazione dell'art. 593 c.1 c.p.p. per indebita conversione e ammissione dell'appello del Procuratore generale; 3) omissione di rinnovazione dell'istruttoria e mancata assunzione di prova richiesta (ricognizione formale in udienza); 4) vizi di motivazione riguardo al riconoscimento operato dalle persone offese e all'attendibilità delle prove; 5) vizi di motivazione circa l'esclusione della circostanza della lieve entità riconosciuta dalla Corte costituzionale (citando anche la sentenza n. 24/2024).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso, nel complesso, parzialmente fondato e nel resto inammissibile. Ha respinto le censure sull'ammissione dell'appello del Procuratore generale e sulle questioni probatorie (dove ha ritenuto preclusa una nuova valutazione del merito). Ha invece ritenuto fondata la censura relativa alla reformatio in peius collegata alla esclusione dell'attenuante riconosciuta in primo grado: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in anni tre, mesi sei di reclusione e euro 1000,00 di multa ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p.; per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 11, cod. pen.

    Riferita come circostanza aggravante che la Corte di appello ha escluso nella sua motivazione; la decisione di esclusione è stata considerata nel quadro della riformulazione della qualificazione giuridica del fatto

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    Rilevata come fonte che riconosceva un'attenuante applicata in primo grado; la sua esclusione in appello ha determinato un incremento del trattamento sanzionatorio che la Cassazione ha ritenuto illegittimo come reformatio in peius

  • art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

    Censurato dal ricorrente in relazione alla conversione dell'impugnazione del Procuratore generale; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata

  • art. 580, cod. proc. pen.

    Applicato per giustificare la conversione dell'atto di impugnazione del Procuratore generale e per evitare esiti processuali incompatibili; la Corte ha confermato la legittimità del trattamento dell'impugnazione

  • art. 210 e art. 213, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle formalità della ricognizione e del riconoscimento: la Corte ha ritenuto che la mancata ricognizione formale non compromettesse l'accertamento, avendo il giudice del merito adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Cassazione per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio dopo l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata

  • Principio del divieto di reformatio in peius (giurisprudenza consolidata)

    Ribadito che il divieto investe il trattamento sanzionatorio in senso stretto (specie e quantità della pena); il giudice d'appello può riformulare la qualificazione giuridica, ma non può, in danno dell'imputato, aggravare il trattamento sanzionatorio risultante se ciò configura una reformatio in peius non consentita

Massime di principio

  • La Corte d'appello può procedere a una diversa e anche più grave qualificazione giuridica del fatto rispetto al primo grado, ma l'inasprimento del trattamento sanzionatorio che derivi dalla nuova qualificazione può integrare una reformatio in peius annullabile in Cassazione se il peggioramento riguarda specie o quantità della pena in modo ingiustificato.
  • L'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero può essere trattata mediante conversione se ciò evita esiti processuali incompatibili (art. 580 c.p.p.); la parte che non ha sollevato eccezioni in appello difficilmente potrà poi ottenere che la Cassazione annulli per tale profilo.
  • La Corte di cassazione non è luogo per una rivalutazione globale e 'meramente' fattuale delle prove: le doglianze che mirano a offrire una diversa lettura delle risultanze probatorie sono in genere inammissibili salvo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Le attenuanti derivanti da pronunce della Corte costituzionale devono essere considerate con attenzione; la loro esclusione in sede di appello, se comporta un significativo peggioramento del trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado, può essere motivo di annullamento per reformatio in peius.
  • La mancata espletazione di una prova richiesta (es. ricognizione formale) non comporta automaticamente vizio se il giudice del merito motiva adeguatamente la non necessità della prova alla luce del complesso probatorio.

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