Ordinanza n. 902/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del “Provvedimento di imposizione di servitù” prot. n. 2025-0051790 del 22/07/2025, notificato al ricorrente mediante deposito presso la Casa Comunale di Grosseto in data 20 novembre 2025 e ritirato dal ricorrente in data 01.12.2025, con il quale FiberCop S.p.A. ha disposto l’imposizione di servitù coattiva sul fondo di proprietà del ricorrente sito nel Comune di Grosseto per la realizzazione di impianto di collegamento di antenna di telefonia mobile; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di imposizione di servitù coattiva per la realizzazione di un impianto di collegamento di antenna di telefonia mobile
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui FiberCop S.p.A. ha disposto l'imposizione di una servitù coattiva sul fondo di sua proprietà nel Comune di Grosseto, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. L'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che l'intervento oggetto della servitù è finanziato con risorse del PNRR e che, in tale ambito, l'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022 prevede la necessaria partecipazione al giudizio delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione. Ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, da individuare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, notificando il ricorso presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato secondo le disposizioni speciali applicabili. L'incombente deve essere eseguito entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza in via amministrativa. La trattazione di merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
La disposizione rende necessaria la partecipazione al giudizio delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR e impone l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale disciplina applicabile all'integrazione del contraddittorio.
art. 1, comma 4, lettera l), d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021
È richiamato per l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a interventi finanziati con risorse del PNRR sono parti necessarie le amministrazioni centrali titolari degli interventi; la loro mancata evocazione impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
- L'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR deve essere effettuata secondo le disposizioni speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
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