Sentenza del 06/10/2022 n. 216 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per ICI anno 2011 per Euro 195.994,00 (più sanzioni e interessi). La Fondazione chiedeva l'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i) D.lgs. n. 504/1992 sostenendo che gli immobili erano destinati a casa per ferie e concessi in uso gratuito a xxxxx, soggetto che svolge attività di assistenza e turismo sociale con finalità non lucrative. Il Comune negava il requisito soggettivo (mancata utilizzazione diretta da parte dell'ente) e quello oggettivo (attività svolta in concreto con modalità non commerciali) e contestava la nullità dell'atto per presunta difettosa sottoscrizione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso della Fondazione. Ha ritenuto mancanti entrambi i requisiti dell'art. 7: l'elemento oggettivo non sussisteva perché i servizi della casa per ferie erano offerti alla clientela indifferenziata dietro pagamento di un prezzo (segno di commercialità e produzione di reddito), mentre l'elemento soggettivo non sussisteva perché l'immobile era utilizzato da altro soggetto (la cooperativa) e non direttamente dall'ente possessore. La Corte ha quindi dichiarato la debenza dell'imposta e ha condannato la Fondazione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (liquidate in Euro 5.000 per ciascun grado).
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lettera i) D.lgs. n. 504/1992
L'esenzione opera solo se congiuntamente sussistono l'esclusiva destinazione degli immobili ad attività non produttive di reddito (requisito oggettivo) e l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore (requisito soggettivo); per il periodo in esame la Corte richiede la destinazione concreta ed effettiva e modalità non commerciali.
art. 39 D.L. 223/2006 e comma 2bis art. 7 D.L. n. 203/2005 (richiamati)
Norme introdotte nel periodo 2006-2011 avevano esteso l'applicabilità dell'esenzione anche ad attività che non avessero esclusivamente natura commerciale, ma tale disciplina è stata poi ritenuta incompatibile con le norme europee sugli aiuti di Stato e superata.
Decisione della Commissione Europea 19 dicembre 2012 (aiuti di Stato)
Ha ritenuto incompatibile con le norme sugli aiuti di Stato l'estensione dell'esenzione operata nel periodo 2006-2011; rilievo recepito successivamente nella normativa nazionale, giustificando il recupero degli aiuti/tributi indebitamente agevolati.
Giurisprudenza Corte di Giustizia europea e nazionale (richiami alla sentenza della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018 e pronunce della Corte di Cassazione)
La giurisprudenza conferma che l'esenzione è riservata ad attività svolte senza scopo di lucro e che l'onere della prova spetta al contribuente; inoltre il recupero di aiuti illegali è conseguenza logica della loro illegittimità.
Ordinanze e sentenze della Corte di Cassazione citate (es. nn. 20776/2005; 5485/2008; 7385/2012; 6795/2020; ord. 8073/2019; 24308/2019; sent. 25508/2015 ecc.)
Orientamenti consolidati di legittimità che affermano la necessità della prova concreta dell'attività senza scopo di lucro e la necessità dell'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente per riconoscere l'esenzione; esistono orientamenti minoritari che ammettono l'esenzione anche per comodato a terzi solo se sussistono collegamenti strumentali molto stretti e provati.
Massime di principio
- L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) si applica solo se sono provati entrambi i requisiti: destinazione concreta ed effettiva ad attività non produttive di reddito svolte con modalità non commerciali e utilizzazione diretta da parte dell'ente possessore.
- Il contribuente che invoca l'esenzione ha l'onere di fornire prove concrete e specifiche circa la non commercialità dell'attività e circa l'utilizzazione diretta dell'immobile; deduzioni generiche o richiamo agli scopi statutari non sono sufficienti.
- Se l'immobile è effettivamente utilizzato da un terzo, anche gratuitamente, l'esenzione normalmente non si applica, salvo che sia dimostrato un rapporto strumentale e di appartenenza alla stessa struttura che renda l'attività del terzo meramente esecutiva dell'ente concedente.
- L'offerta di servizi a una clientela indifferenziata dietro pagamento di un prezzo è elemento indicativo di commercialità e di produzione di reddito, incompatibile con l'esenzione se non è dimostrata una concreta limitazione dell'accesso ai soggetti legati alla missione istituzionale o a categorie bisognose.
- Le modifiche normative e i rilievi dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato hanno ristretto la possibilità di riconoscere esenzioni estese quando esse configurino vantaggi selettivi; in caso di aiuto illegale il recupero è possibile.
- Esistono orientamenti minoritari che possono ammettere l'esenzione per beni concessi in comodato gratuito, ma richiedono prova rigorosa sia dell'attività agevolata sia del collegamento strumentale e organizzativo tra concedente e concessionario.
- In pratica, in situazioni simili è fondamentale documentare: a) la platea limitata e vincolata degli utenti; b) l'assenza di scopo di lucro e la non imprenditorialità dell'attività; c) il rapporto diretto o strumentale tra utilizzatore e proprietario degli immobili.
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