Sentenza del 06/10/2022 n. 29133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente (Banca di C.) aveva chiesto il rimborso di eccedenze d'imposta relative al 1999, asserendo che il credito era trasferito tra cedente e cessionaria in seguito a cessione di tutte le attività e passività (atto pubblico 30/09/2000). L'Agenzia opponeva, in sede di riassunzione del processo dopo sentenza di remissione per incompetenza territoriale, un 'controcredito' (eccezione di compensazione) sostenendo che tale credito era compensabile con debiti erariali della cedente e della cessionaria. La questione principale era procedurale: se la riassunzione/ rimessione costituisca una prosecuzione del processo originario (con permanenza delle preclusioni già maturate) o l'apertura di un nuovo giudizio che consente di proporre nuove eccezioni in quella fase.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, ritenendo fondato il motivo che denunciava la violazione delle norme processuali tributarie. La Corte ha stabilito che la sentenza di remissione ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 art. 59 produce la mera prosecuzione del processo originario (trasmissione del fascicolo alla C.T.P. senza necessità di riassunzione) e che, perciò, permangono le preclusioni già maturate in primo grado. Ne consegue che l'Agenzia non poteva introdurre, nella fase successiva alla remissione/riassunzione, nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio come la compensazione, se non erano state tempestivamente dedotte nei termini e modi previsti (costituzione entro i termini). La sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento è stato rinviato alla Corte territoriale di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame; liquidazione delle spese a carico della resistente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992 art. 59
La Corte interpreta l'art. 59 nel senso che la pronuncia della C.T.R. che dichiara competente la commissione diversa 'rimette la causa' e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di remissione, il fascicolo è trasmesso alla segreteria della C.T.P. senza necessità di riassunzione: il processo continua e non si instaura un nuovo giudizio.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 23
Stabilisce l'onere per l'Amministrazione di proporre al momento della costituzione le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; la Corte ricorda che la costituzione tardiva può comportare la decadenza dalla facoltà di proporre tali eccezioni (termine richiamato nella giurisprudenza a 60 giorni dalla notifica del ricorso).
D.Lgs. n. 546/1992 art. 57
Riguarda il divieto di introdurre in appello eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio se non proposte in primo grado; la Corte osserva che tale preclusione doveva essere valutata dalla C.T.R. e non elusa ritenendo invece ammissibile la nuova eccezione dopo la remissione.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 5, comma 5
Richiamato dalla Corte per analogia: anche quando il processo viene riassunto innanzi alla commissione dichiarata competente, 'il processo continua', confermando l'idea di prosecuzione e permanenza delle preclusioni processuali già maturate.
codice di procedura civile art. 50
La Corte utilizza il principio del codice civile (art. 50 c.p.c.) secondo cui la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente comporta la prosecuzione del processo con permanenza degli effetti sostanziali e processuali e delle preclusioni già maturate; principio applicato per interpretazione sistematica anche al processo tributario.
codice di procedura civile art. 327 c.p.c.
Richiamato nel motivo di cassazione dalla ricorrente (violazione denunciata), benché la decisione della Corte abbia fondato la statuizione soprattutto sul regime delle preclusioni e sulla prosecuzione del processo dopo remissione.
codice di procedura civile art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma richiamata come base del motivo di cassazione (violazione di norme processuali), forse a sostegno dell'errore di diritto nella valutazione delle preclusioni da parte della C.T.R.; la Corte ha accolto il ricorso per errore di diritto nel qualificare la riassunzione come nuovo giudizio.
Massime di principio
- La pronuncia di remissione da parte della C.T.R. ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992 comporta la mera prosecuzione del processo originario; non si instaura un nuovo giudizio e quindi permangono le preclusioni già maturate in primo grado.
- Le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (es. eccezione di compensazione/controcredito) devono essere sollevate tempestivamente in primo grado al momento della costituzione dell'Amministrazione: la mancata tempestiva deduzione può comportare la perdita della possibilità di opporle successivamente.
- In caso di riassunzione davanti alla commissione dichiarata competente, le parti devono verificare lo stato delle preclusioni maturate: chi rappresenta l'Amministrazione deve anticipare tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio; il contribuente deve controllare se l'Ufficio ha effettivamente dedotto tali eccezioni nei termini.
- Se si intende far valere un 'controcredito' o una compensazione, è prudente proporre l'eccezione sin dalla costituzione in primo grado o, quantomeno, documentarla e dedurla tempestivamente per evitare la preclusione in sede di prosecuzione del processo.
- In fase di impugnazione di decisioni di merito, valutare se il procedimento è una prosecuzione del processo originario (remissione/riassunzione) o un nuovo giudizio, perché la qualificazione influenza l'ammissibilità delle eccezioni e delle difese processuali.
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