Sentenza del 06/10/2022 n. 1114 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Obbligo di contraddittorio preventivo nell'ambito dei tributi armonizzati - eccezione pretestuosa - necessario il superamento della cd. Prova di resistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2014: recupero di imposte dirette e IVA per costi fatturati dalla D S.r.l. (circa €53.704,77) e recupero di ammortamento motoveicolo. Censure principali: omesso contraddittorio endoprocedimentale per l'IVA, carenza/illegittimità della motivazione, insufficiente onere probatorio dell'Ufficio, errata valutazione dell'inerenza e dell'effettività dei costi; il contribuente ha inoltre prodotto sentenza penale di assoluzione definitiva sui medesimi fatti.
La decisione
La Corte territoriale d'appello ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto integralmente l'appello del contribuente: ha annullato l'avviso di accertamento sia quanto alle imposte dirette sia quanto all'IVA. Il Collegio ha ritenuto che il contribuente avesse fornito la cosiddetta 'prova di resistenza' (esposizione concreta e documentata delle ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio) e, nel merito, abbia dimostrato inerenza, effettività e determinabilità dei costi mediante contratti, scritture contabili, partitari e movimenti bancari; ha inoltre valorizzato la sentenza penale di assoluzione, nella coincidenza fattuale, come elemento probatorio rilevante. Compensazione integrale delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 art. 12, comma 7
La disposizione sul contraddittorio endoprocedimentale si applica limitatamente ai casi espressamente previsti; la giurisprudenza di legittimità interpreta il suo ambito in connessione con il diritto UE nei tributi armonizzati.
Cass. SS.UU. n. 24823/2015
9 dicembre 2015, n. 24823
Principio che distingue tributi armonizzati (IVA) e non armonizzati: per l'IVA il mancato contraddittorio implica nullità dell'atto solo se il contribuente, in giudizio, dimostra concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere (prova di resistenza) e che tali ragioni non sono pretestuose.
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) art. 109
Stabilisce i requisiti di certezza, determinabilità ed effettività dei costi deducibili; inerenza come requisito essenziale della deducibilità. L'onere della prova sull'inerenza spetta al contribuente quando la natura del costo non ne rende evidente l'inerenza.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 art. 39 comma 1 lett. d) e art. 41-bis
Norme usate dall'Ufficio per motivare l'accertamento 'a tavolino' con presunzioni e indizi; il Collegio valuta che tali indizi devono essere effettivamente gravi, precisi e concordanti e possono essere contestati dal contribuente con documenti probatori.
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 56 e art. 21
Art. 56 richiamato in tema di sufficiente motivazione dell'avviso di accertamento ai fini IVA; art. 21 (contenuto della fattura) non richiede descrizioni iper-analitiche: la fattura è valida se contiene elementi che consentono di identificare con sufficiente certezza la prestazione.
Codice di procedura penale art. 654 c.p.p. e art. 530 c.p.p.
La sentenza penale non è automaticamente vincolante nel processo tributario (principio del doppio binario), ma il giudicato penale costituisce comunque elemento di prova rilevante; un'assoluzione per insussistenza del fatto è un elemento molto significativo quando i fatti sono coincidenti.
Massime di principio
- Per i tributi armonizzati (IVA) il contraddittorio endoprocedimentale discende dal diritto UE e la sua omissione può determinare la nullità dell'atto, ma solo se il contribuente dimostra concretamente (prova di resistenza) le ragioni che avrebbe addotto e che non sono pretestuose.
- La prova di resistenza deve essere concreta, misurata in termini di effettività: il contribuente deve indicare quali elementi e argomentazioni avrebbe prodotto nel contraddittorio e perché questi avrebbero potuto cambiare l'esito dell'atto amministrativo.
- Per i tributi non armonizzati (imposte dirette) il contraddittorio non è in linea di principio obbligatorio salvo diversa previsione: l'Ufficio può procedere 'a tavolino', ma i rilievi devono essere sorretti da indizi seri; il contribuente rimane onerato di provare inerenza, effettività e determinabilità dei costi.
- Il giudicato penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma una sentenza penale favorevole, se i fatti sono gli stessi, rappresenta un elemento probatorio rilevante che il giudice tributario deve valutare nell'insieme del quadro probatorio.
- Ogni periodo d'imposta è autonomo: aver svolto un contraddittorio per un anno precedente non sostituisce l'obbligo di contraddittorio per l'anno successivo quando quest'ultimo riguarda elementi diversi.
- In pratica, per difendersi efficacemente se manca il contraddittorio IVA: documentare subito e in modo analitico quali elementi si sarebbero prodotti (contratti, partitari, estratti conto bancari, libro cespiti, libro unico del lavoro, contratti di locazione, buste paga) e spiegare specificamente come tali elementi avrebbero potuto incidere sull'esito.
- Per l'Ufficio: se si omette il contraddittorio su tributi armonizzati, l'atto può essere annullato in sede giurisdizionale se il contribuente dimostra la prova di resistenza; dunque, prima di notificare atti IVA, è prudente documentare l'istruttoria e l'eventuale impossibilità ad attivare il contraddittorio.
- La documentazione idonea a stroncare contestazioni su costi fatturati da società correlate comprende: contratti/accordi di servizio, partitari e scritture contabili della società fornitrice, estratti conto bancari che dimostrino incassi e pagamenti sul conto societario, libro unico del lavoro, libro cespiti, contratti di locazione e prove di effettiva utilizzazione dei servizi.
Testo integrale
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