Sentenza del 06/10/2022 n. 29127 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento per la Tarsu anni 2003-2005 emessa dal Comune e notificata da Equitalia, contestando: (i) la legittimità della notifica (avviso di avvenuta notifica a persona diversa dal destinatario e reperimento dell'atto tramite estratto di ruolo); (ii) la prescrizione dell'aggio; (iii) nel merito, la mancanza dei presupposti impositivi in ragione della qualità di ente ecclesiastico e della natura 'luogo di culto' dei loculi/cimitero che secondo la ricorrente escluderebbe la Tarsu. In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto: i vizi di notifica sono stati ritenuti sanati per raggiungimento dello scopo (la parte ha comunque proposto ricorso) e la cartella era stata emessa in esecuzione della sentenza CTP n. 621/2009 che aveva rigettato il ricorso dell'Arciconfraternita. In Cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi (resistenza della cosa giudicata su annualità diverse, nullità/inesistenza della notifica, violazione del diritto di partecipazione al procedimento, vizio di motivazione e omissione di pronuncia su eccezioni di carenza di legittimazione passiva e sulla natura ecclesiastica/esenzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il giudicato in materia tributaria relativo agli anni 2003-2005 era già stato definito in senso sfavorevole alla contribuente con pronuncia di questa Corte (sent. n. 13740/2017) e che le sentenze successive richiamate dalla ricorrente non potevano estendere il loro effetto al caso di specie. Quanto alla notifica, i vizi denunciati costituivano nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, dato che la parte ha comunque proposto ricorso e contestato l'atto. Le doglianze sul merito dell'accertamento (esenzione per ente ecclesiastico, natura dei loculi/cimitero) non potevano essere decise in sede di opposizione alla cartella: in ogni caso la giurisprudenza di legittimità esclude l'esenzione dei cimiteri gestiti da enti ecclesiastici dalla tassa rifiuti, salvo specifico riconoscimento comunale o concreta prova della non idoneità alla produzione di rifiuti. Infine, il motivo basato sulla 'doppia conforme' non è efficace perché la ricorrente non ha dimostrato una diversa, specifica base fattuale delle decisioni di primo e secondo grado. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compensi Euro 5.000, spese non documentabili Euro 200, oltre accessori).
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2909
Richiamato con riferimento all'efficacia della cosa giudicata e ai limiti del giudicato (res judicata) nelle questioni tributarie.
Codice di Procedura Civile, artt. 112, 145, 189, 277, 324, 348-ter, 359, 360
Norme processuali richiamate in relazione ai vizi di motivazione, all'inammissibilità dei motivi in presenza di decisioni conformi dei giudici di merito (doppia conforme), alla distinzione tra nullità ed inesistenza degli atti processuali e alla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1
Richiamata dalla ricorrente per lamentare violazioni del diritto del contribuente ad essere informato e a partecipare al procedimento impositivo; la Corte ha ritenuto che in Cassazione non possono essere sollevati vizi non adeguatamente trattati in sede di merito e che la questione relativa agli atti prodromici era stata già decisa negativamente per la contribuente.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamata in relazione al diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto non fondati i rilievi perché non adeguatamente dedotti nei gradi di merito o preclusi in sede di opposizione alla cartella.
D.Lgs. 15 dicembre 1993, n. 507, artt. 62 e 70
Norme sul tributo sui rifiuti; utilizzate per spiegare che l'esenzione non dipende dalla sola sacralità dell'immobile ma dal fatto che il Comune riconosca la non idoneità alla produzione di rifiuti per specifiche aree/usi, e che i rifiuti cimiteriali sono assimilati ai rifiuti urbani salvo diversa determinazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato e alla regolamentazione delle spese di giustizia.
Codice di Diritto Canonico, canone 1205
Citato per distinguere, nel diritto canonico, il luogo sacro destinato alla sepoltura dal luogo di culto; la Corte ha usato la distinzione per escludere l'automatica equiparazione dei cimiteri agli edifici di culto ai fini dell'esenzione fiscale.
Massime di principio
- I vizi formali della notificazione della cartella esattoriale, se rientrano nella categoria della nullità e non dell'inesistenza assoluta dell'atto, possono essere sanati per 'raggiungimento dello scopo' quando il destinatario abbia comunque ricevuto effettiva conoscenza e abbia proposto tempestivamente impugnazione.
- La contestazione dell'avviso di accertamento in sede di opposizione alla cartella è limitata: l'opposizione alla cartella può rilevare vizi propri dell'atto di riscossione (notifica, estinzione dell'obbligazione, prescrizione, ecc.), ma questioni di merito relative all'imponibile o alla qualificazione dell'atto impositivo richiedono essere state adeguatamente dedotte nei gradi di merito e non sempre sono decisionali in sede di opposizione esecutiva.
- Il giudicato in materia tributaria ha efficacia nei limiti oggettivi della causa petendi e dei punti decisionali che hanno natura durevole o pluriennale; pronunce passate su annualità diverse non estendono automaticamente il loro effetto ad altre annualità salvo che il punto deciso costituisca una premessa comune e autonoma tra le cause.
- La qualifica canonica o ecclesiastica di un ente non determina automaticamente l'esenzione dalla tassa sui rifiuti per immobili come cimiteri o loculi: l'esenzione richiede una valutazione concreta e, di norma, il riconoscimento esplicito del Comune o la prova che l'area non è idonea a produrre rifiuti soggetti a tassa.
- In presenza di decisioni 'doppie conformi' (primo e secondo grado con medesimo esito), il ricorso per cassazione che contesti la motivazione deve indicare le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni per non incorrere in inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ott 2022Sentenza del 06/10/2022 n. 216 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 6 ott 2022Sentenza del 06/10/2022 n. 1114 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 6 ott 2022Sentenza del 06/10/2022 n. 29064 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ott 2022Sentenza del 06/10/2022 n. 29117 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ott 2022Sentenza del 06/10/2022 n. 29126 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ott 2022Sentenza del 06/10/2022 n. 29133 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →